CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 15772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata dal tribunale di Castrovillari in data 12.12.2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili. 3. In via preliminare va rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di Cosenza in data 5.1.2022, prodotto in atti, risulta deceduto il 29.6.2021. Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma i