CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 09979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 23/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 334/2024;Numero registro generale 14831/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/202612/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 17/04/20261.La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 23/2025, harigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e hadunque confermato la decisione del Tribunale di Ravenna, che harideterminato in euro 92.480,8, oltre accessori, il creditorappresentato nell’ avviso di addebito INPSn.39320210000026025000, notificato l’11/10/2021 a [OSCURATO:SOCIETA]. (società scissa nelle due società ricorrenti), per ilpagamento del complessivo importo di euro 94.524,26 a titolo dicontributi, sanzioni ed interessi, per il periodo da gennaio 2003 aottobre 2005 e con riferimento “al verbale ispettivo notificato il15.12.2005”.2. La Corte territoriale ha rammentato che le società appellantihanno impugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005, riguardantil’arco temporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, e che il giudiziodi accertamento negativo è stato definito con sentenza irrevocabile(Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487), destinata ad esplicarela propria efficacia per il periodo coperto dall’avviso di addebito dicui si discute in causa.A parere della Corte, è infondata l’eccezione di prescrizionereiterata in appello, perché la richiesta dell’Istituto di rigettare ledomande di accertamento negativo ha denotato l’inequivocabilevolontà di esercitare il diritto e ha interrotto la prescrizione ancheper il credito dedotto nell’odierno giudizio.L’eccezione di prescrizione dev’essere infatti qualificata allastregua dell’art. 2953 cod. civ. e non rileva che l’Istituto non abbiaespressamente richiamato tale disciplina: una volta che siaproposta l’eccezione di prescrizione, compete al giudice (Iura novitcuria) individuare la disciplina più appropriata, senza esserevincolato dalle allegazioni delle parti.Numero registro generale 14831/2025La sentenza che ha definito il giudizio di accertamento negaNtiuvmoer o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026investe pur sempre la sussistenza dell’obbligo di pagamento deiData pubblicazione 17/04/2026contributi e delinea la «corretta fisionomia del credito dell’Ente»,oramai disancorato dagli originari atti impositivi (i verbali diaccertamento) e legato unicamente all’atto giurisdizionale che loha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.3. La Corte territoriale ha ribadito, quindi, l’applicazione deltermine decennale della prescrizione della pretesa contributivadell’INPS, propria dell’actio iudicati, e l’efficacia interruttivapermanente della prescrizione derivante dalla costituzione e dalledifese all’INPS in giudizio di accertamento avente ad oggetto iprodromici verbali ispettivi.4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso leSocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi,illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.5.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.6.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio7.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.8– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.)le Società ricorrenti lamentano «violazione/falsa applicazione degliartt. 2943 comma 2 e 2945 comma 2 c.c., artt. 12 e 14 preleggi,art. 3 comma 9 L. 335/1995 e art. 116 c.p.c.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte di meritonell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].p.a. nel gennaio 2006 contro il verbale di accertamenNtuom edroe rel gi1str5o generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026dicembre 2005, giudizio definito dalla sentenza di questa CorteNumero di raccolta generale 9979/2026recante il numero 11487 del 2015, depositata il 3 giugno 201D5at.a pIunbb licazione 17/04/2026virtù delle rigorose previsioni in tema di prescrizione, «non […]suscettibili di interpretazione estensiva o analogica» (pagina 7 delricorso per cassazione), solo la domanda di accertamento deldiritto e di condanna all’adempimento attesterebbe la vitalità deldiritto e manifesterebbe l’inequivocabile volontà del titolare diesercitarlo, con un effetto sostanziale di costituzione in moradell’obbligato. Gli atti difensivi dell’Istituto, per contro, nonespliciterebbero alcuna rivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art. 2953cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 ecriticano la sentenza d’appello per aver applicato la prescrizionedecennale da actio iudicati in difetto di domanda dell’Istituto, chemai avrebbe prospettato l’operatività dell’art. 2953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 2953 cod.civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 13,comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dell’art.30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 24,commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, edell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati, indifetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, e peravere arbitrariamente qualificato come atti impositivi i verbali diaccertamento INPS, senza considerare che rappresentano un meroinvito alla regolarizzazione e non possono essere perciò Nausmseirom reigliasttroi generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026alle cartelle di pagamento.Numero di raccolta generale 9979/2026La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte di mDeatar iptuobb licazione 17/04/2026ricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., non contemplerebbealcuna statuizione di condanna e non specificherebbe l’entità dellapretesa, risolvendosi in un accertamento dell’astratta debenza deicontributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce che hannoconvertito il termine breve di prescrizione in quello decennale,nella fattispecie di rigetto di un’opposizione a cartella esattoriale,contraddistinta pur sempre da un «contenuto sostanziale dicondanna» (pagina 26 del ricorso per cassazione).4.– La terza censura interpella questa Corte su una questionenuova, che ben può riproporsi numerose volte ed esige risposteunivoche, in quanto si interseca con le esigenze di certezza deirapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profiliche le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso lecritiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, che avevanegato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo. In quel frangente, ledoglianze del ricorrente si rivelavano generiche e non scalfivano laqualificazione prescelta dalla Corte di merito in ossequio ai princìpiespressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, con argomentodi rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che la sentenza n.10345/2008, con la quale questa Corte ha definito l’originariogiudizio di accertamento negativo del credito previdenziale, nonpuò essere qualificata quale sentenza di condanna ai sensi e perNumero registro generale 14831/2025gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto 7 delle Ragioni dNeulmlaer o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026decisione).Data pubblicazione 17/04/2026Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale di accertamentoe notificazione, di per sé sprovvisto di efficacia esecutiva. Devedunque escludersi che l’accertamento di cui trattasi abbia funzioneesecutiva, e dunque deve escludersi la sua assimilabilità a unasentenza di condanna» (punto 9 delle Ragioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede ora diessere esaminato ex professo, in quanto il percorso argomentativodella sentenza d’appello ha il suo punto nodale nell’interpretazionedell’art. 2953 cod. civ e su tale aspetto si dispiega, con dovizia diargomenti, il contraddittorio processuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in diecianni i diritti assoggettati a un termine più breve di prescrizione, inquanto cessa di avere rilievo il titolo originario (Cass., sez. lav., 3dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituito dal titolo giudiziale(Cass., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 26523, sul diritto di riscuoterele somme dovute a titolo di sanzioni amministrative), che vive divita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezzapiù l’esigenza di una definizione sollecita, che il legislatorepersegue con la fissazione di termini di prescrizione più brevirispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o a presidio diinteressi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudizialedefinitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili altitolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) e nonNumero registro generale 14831/2025tocca i diritti maturati in un arco temporale successivo al giudicNaumtoer o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026(Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6967).Data pubblicazione 17/04/2026Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge adiscrimine (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anchequando la definitività scaturisca da una pronuncia di rito, comequella di tardività del ricorso o di inammissibilità dell’impugnazione(Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n. 25222, e 22 marzo 2019, n.8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n.23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicati hacome requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il«prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dallachance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dallastessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni della decisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà più comeprima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamentee incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo»(Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, in motivazione).8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questioneoggi sottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittiva dell’art.2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronuncia definitivache sia stricto sensu di condanna. Requisito che difetterebbe afronte di una pronuncia definitiva sull’impugnazione del vNuemrebroa rleegi sdtroi generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026accertamento.Numero di raccolta generale 9979/2026La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memDatoa rpiuabb licazione 17/04/2026illustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicatodetermina la conversione del termine di prescrizione solo quandosia di condanna e consista in un provvedimento giudizialedefinitivo che imponga l’esecuzione della prestazione dovuta.Dall’àmbito di applicabilità della norma esulano dunque lesentenze di mero accertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2017,n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez. II, 31 maggio 1990,n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953 cod.civ. come «fattispecie legale singolare e di stretta interpretazione»(sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1. delle Ragioni delladecisione), destinata a non trovare applicazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, oltre i casi e i tempi previsti dal legislatore(Cass., sez. III, 30 maggio 1980, n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilprovvedimento di condanna attesta in modo irrefutabile l’effettivavolontà di attuazione dell’interesse del creditore e determina unasituazione antitetica rispetto a quella contraddistinta dall’inerziadel creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandolodall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II, 26 novembre2025, n. 30959, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzioneemessa per violazioni del codice della strada).Numero registro generale 14831/2025Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisareN numeelr o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026caso di specie.Data pubblicazione 17/04/20268.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata ingiudicato di rigetto dell’opposizione a cartella esattorialedetermina la conversione del termine breve di prescrizione inquello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav., 15luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con unapronuncia di condanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alladomanda di mero accertamento negativo proposta dalcontribuente, ma ha ad oggetto anche la domanda di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolonella cartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato. In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione deltermine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi di unapronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro un verbale diaccertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appello diBologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità delgiudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionedella giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto,alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione dei verbali diaccertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, ma investe,in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instaura tra le parti,implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loroindissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026, n.413, punto 1.2. delle Ragioni della decisione; negli stessNiu mteerrom regiinstrio, generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2. delle RagioniNumero di raccolta generale 9979/2026della decisione). Data pubblicazione 17/04/2026È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azione diaccertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che tale accertamentopuò produrre nella sfera giuridica dell’obbligato (Cass., sez. lav., 9ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio di recuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svolto inordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operatività delledisposizioni sull’actio iudicati: «il contribuente che impugni unprovvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente unconvenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario (attorein senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigettail ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia dellainfondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenutodecisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dallacondanna al pagamento dell’imposta dovuta o della sanzioneirrogata con l’atto impugnato» (sentenza n. 25790 del 2009, cit.,in motivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, già enucleatenei loro elementi costitutivi, siano specificate soltanto in séguitonel quantum, implicherebbe il sorgere di una nuova e distintaazione per far valere tali pretese, soggetta alla prescrizionedecennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansivadell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di unaprevia statuizione di condanna, passibile di esecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condannagenerica dell’imputato al risarcimento del danno da liquidare inNumero registro generale 14831/2025sede civile a favore della persona offesa che sia parte civile, «Npuumerr o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce unaData pubblicazione 17/04/2026statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligorisarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazionedel quantum» (Cass., sez. III, 18 giugno 2019, n. 16289, punto4.1. del Considerato; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 agosto2025, n. 23295, punto 8 dei Motivi della decisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292),questa Corte ha ribadito che anche la statuizione di responsabilitàdel debitore, chiamata a compenetrarsi con la successivadeterminazione del danno, fonda l’applicabilità dell’art. 2953 cod.civ. all’azione diretta a quantificare il pregiudizio patito.Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione voltaalla quantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio 2009,n. 4054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), enon più a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l’azionedi risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stata acclaratada una pregressa sentenza passata in giudicato e rappresenti lafonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento (Cass., sez. lav.,10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delle Ragioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile di accertamentoo costitutiva su un profilo che ha immediata incidenza sulla pretesasuccessivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam non essetquell’accertamento irretrattabile che prelude alla successivadeterminazione del credito e che a quella determinazione èindissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza dellesentenze di mero accertamento, che questa Corte afferma quandonon intercorre alcun nesso tra l’accertamento e l’indiscuNtuimbeirloi treàg isdtroi generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026una pretesa distinta e autonoma.Numero di raccolta generale 9979/2026Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare Ddatia upunbb licazione 17/04/2026accertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che noninvolgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto,della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dal themadecidendum della controversia sulla subordinazione definita con ilcrisma del giudicato.9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta dipromuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabile assettodegli interessi fa riscontro il più lungo termine di prescrizione dellepretese che a vario titolo hanno la loro ineludibile genesi neirapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravveniredel giudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare idiritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitività dellapronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbe indiscutibilile pretese che l’accertamento contestato sottende e già prefiguranei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di un soggettorimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata lasentenza passata in giudicato (a meno che non trattasi di dirittiche non furono oggetto di valutazione o di decisione)» (Cass., sez.III, 13 dicembre 1993, n. 12253, in motivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciatidall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe la verifica dellaNumero registro generale 14831/2025congruenza tra i diritti sottoposti al più lungo termineN umdeir o sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026prescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.Data pubblicazione 17/04/202610.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattutitrascendono la specificità della materia contributiva e si rivelanoforiere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblicaudienza e di essere approfondite con l’apporto della ProcuraGenerale e della discussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 14831/2025Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 9979/2026Data pubblicazione 17/04/2026