Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16767/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mastrandrea;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N.5-7 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvietti;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24125/2024Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16767/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nuova Banca dell'Etruria E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1512/2024depositata il 04/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva nei confronti di LudovicoPorfido e di altri soggetti per la declaratoria di nullità, inefficacia erevocabilità di tre atti dispositivi stipulati il 9 febbraio 2015.Nel corso del giudizio interveniva, tra gli altri, il [OSCURATO:PERSONA] di viaPonchielli 5‑7, fondando la propria legittimazione su un credito derivanteda una precedente pronuncia giudiziale.Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta dei contratti ditrasferimento immobiliare sulla base di presunzioni.2.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1512/2024, confermavala decisione di primo grado, ritenendo sussistente la legittimazione delCondominio e la prova della simulazione, e dichiarava assorbite lequestioni relative all’azione revocatoria.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] proposto ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] n.5-7 di Scandicci resiste con controricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24125/2024Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16767/2026Data pubblicazione 28/05/2026Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato rinuncia all’azione perintervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] n.5-7.La rinuncia è stata accettata dal controricorrente.Essa depone invero per la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le parti lespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mastrandrea;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N.5-7 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvietti;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24125/2024Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16767/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nuova Banca dell'Etruria E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1512/2024depositata il 04/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva nei confronti di LudovicoPorfido e di altri soggetti per la declaratoria di nullità, inefficacia erevocabilità di tre atti dispositivi stipulati il 9 febbraio 2015.Nel corso del giudizio interveniva, tra gli altri, il [OSCURATO:PERSONA] di viaPonchielli 5‑7, fondando la propria legittimazione su un credito derivanteda una precedente pronuncia giudiziale.Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta dei contratti ditrasferimento immobiliare sulla base di presunzioni.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1512/2024, confermavala decisione di primo grado, ritenendo sussistente la legittimazione delCondominio e la prova della simulazione, e dichiarava assorbite lequestioni relative all’azione revocatoria.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] proposto ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] n.5-7 di Scandicci resiste con controricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24125/2024Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16767/2026Data pubblicazione 28/05/2026Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato rinuncia all’azione perintervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] n.5-7.La rinuncia è stata accettata dal controricorrente.Essa depone invero per la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le parti lespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris