CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 23227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 24/9/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 6/3/2019 ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui al capo A) perché estinti per prescrizione e, rideterminata la pena, revocata la condanna al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili e limitata la condanna generica dell'imputato al risarcimento danni ai soli fatti successivi al 6/9/2010, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. di cui al capo B). 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità delle parti civili e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.1.2. Violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe evidenziato le ragioni per le quali, pure a fronte della dichiarazione di prescrizione per il reato più grave, quello di cui al capo A), ha determinato la pena per il capo B) in misura praticamente corrispondente. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'illogica conclusione circa il calcolo dei giorni ai quali applicare la sospensione della prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020. 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo B) e rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa, con riferimento alle ipotesi di reato dichiarate prescritte, rileva che la motivazione della Corte territoriale avrebbe un deficit argomentativo sia quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri sia in ordine alla ritenuta configurabilità del profitto. Sotto il primo profilo le persone offese avrebbero avuto piena consapevolezza che gli investimenti avevano una finalità speculativa e comportavano dei rischi, ragione questa per la quale le perdite subite non sarebbero state determinate da artifici e raggiri, ciò anche perché il Musazzi aveva e adoperava un bancomat con il quale faceva prelievi e operazioni e quindi aveva contezza dei movimenti del conto corrente nel quale erano state versate le somme da lui investite e gestite dal ricorrente. Sotto altro profilo nel caso di specie difetterebbe l'ingiusto profitto che i giudici di merito hanno individuato nell'implementamento del conto corrente che, invece, non determinando alcun arricchimento, non sarebbe qualificabile come profitto se non dematerializzando la nozione anche oltre il limite della utilità non patrimoniale delineata dalla giurisprudenza. Le doglianze sono infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che le analoghe censure proposte nell'atto di appello non fossero fondate. La sentenza, ripercorso in breve lo svolgimento dei fatti, con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente al fine di indurre le persone offesa a versare nel corso del tempo ingenti somme di denaro -rassicurate della bontà dell'investimento, anche attraverso accrediti parziali falsamente rappresentati come interessi (cfr. diffusamente da pag. 6 a pag. 9 della sentenza impugnata)- ha dato atto della sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa.Quanto alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, poi, i giudici di merito hanno dato conto in termini coerenti e logici della buona fede delle stesse e del motivo per il quale anche l'uso del bancomat da parte del Musazzi non consentisse di addivenire a diverse conclusioni. In ordine al profitto, infine, i giudici di merito hanno correttamente fatto riferimento alla disponibilità di somme di denaro conseguita nel tempo dal ricorrente e alla circostanza che questa era stata utilizzata per coprire eventuali altri ammanchi, continuare l'attività decettiva e avere la possibilità di effettuare investimenti sempre più ingenti anche al fine così di conseguire un maggior margine di guadagno per sé stesso (cfr. pag. 39 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza impugnata). In tale situazione concreta, pertanto, il concetto di profitto cui hanno fatto riferimento i giudici di merito risulta tutt'altro che astratto in quanto lo stesso è rappresentato comunque dalla effettiva e concreta disponibilità di ingenti flussi di denaro (quanto alla possibilità di qualificare come ingiusto profitto anche la sola disponibilità di un conto corrente per effettuare delle operazioni dalle quali derivi un vantaggio per l'autore del reato cfr. Sez. 5, n. 35590 del 22/02/2019, Cerrito, Rv. 276777; Sez. 2, n. 44379 del 25/11/2010, Celano, Rv. 249170). 2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'illogica conclusione circa la sospensione della prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020 rilevando che il reato di cui al capo B) -correttamente applicato il periodo di sospensione di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 ai soli 11 giorni intercorrenti tra l'udienza fissata, cioè il 19 giugno, e il 30 giugno 2020 e non come fatto a tutto il periodo tra 1'11 marzo e il 30 giugno- era prescritto alla data del 24 settembre 2020 quando è stata pronunciata la sentenza. La doglianza è fondata. Come anche evidenziato dal Procuratore Generale, il reato di cui al capo B) era in effetti prescritto alla data in cui è stata celebrata l'udienza di appello, il 24 settembre 2020. La data di commissione del reato è il 23 febbraio 2013. Il termine di prescrizione dello stesso, pertanto, considerato l'atto interruttivo, è di anni sette e mesi sei. Termine questo a cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione di cui al d.l. n.18 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n.27 del 2020 che, però, diversamente da quanto ritenuto erroneamente dalla Corte d'Appello, non è pari a sessantaquattro giorni, cioè l'intero periodo, ma è solo di 11 giorni. In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, infatti, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'il. maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) Come correttamente indicato dal ricorrente, quindi, i giorni da aggiungere per la "sospensione Covid" ai fini del computo della prescrizione, sono, nel caso di specie, solo undici in quanto l'originaria udienza fissata per il 6 marzo 2020, è stata prima rinviata al 19 giugno 2020 e poi al 24 settembre 2020. L'accoglimento del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza senza rinvio con riferimento a tutte le condotte indicate nel capo B e le statuizioni civili, peraltro in assenza di motivi in ordine alla dichiarazione di responsabilità, devono essere confermate. 3. Il secondo motivo di ricorso afferente la determinazione della pena, dichiarato estinto il reato per il quale questa era stata applicata, è assorbito P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo B) è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili. Così deciso