CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 21680/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1847/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1279/2024, pubblicata il 12/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto correggersi errore materiale nell’ordinanza n. 1279/2024 (R.G. n. 32447/2019) di questa Corte, consistito, a dire dell’istante, nell’avere il provvedimento disposto il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in considerazione del fatto che la controricorrente (odierna istante) risultata vittoriosa in quella sede era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; condizione, quest’ultima, si assume nell’istanza, venuta meno, in quanto la Corte territoriale non potrà però ammetterla in via definitiva avendo la signora Fulghesu superato il limite di reddito imposto dalla legge per godere del beneficio . 2. Il ricorso è inammissibile. Come è noto,l 'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la suamateriale rappresentazione grafica . Nel caso di specie non si ravvisa nessun errore materialenel senso sopra inteso. Poiché, infatti, con l’ammissione lo Stato si fa carico delle spese della parte ammessa, ove questa risulti vittoriosa, di conseguenza, il giudice condannerà la controparte soccombente a corrispondere le spese legali in favore dello Stato (art. 133 T.U. cit.; v. anche .Sez. 3, Ordinanza n. 14688 del 2023), come di fatto correttamente avvenuto con l’ordinanza n. 1279/2024. La revoca per le modificazioni reddituali è qui solo ipoteticamente prospettata. Non si provvede sulle spese, stante la natura amministrativa del procedimento ( Sez. 3 - , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023 ; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020 ) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanzadi correzione