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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35519/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato (anche quanto a statuizioni civili).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo prospettante la «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza» (censura di seguito enunciata ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con riferimento al quale la parte civile ha sollecitato per iscritto la dichiarazione d'inammissibilità per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

La Corte territoriale, dopo aver sintetizzato l'apparato motivazionale sotteso alla condanna di primo grado quanto a elementi di fatto e ragioni giuridiche della condanna (pag. 1 e ss.), ha sintetizzato i motivi d'appello inerenti all'accertata responsabilità, compreso l'elemento soggettivo del reato e la sussistenza dell'aggravante, e al trattamento sanzionatorio (pag. 3).

All'esito, in considerazione delle deduzioni difensive, il giudice di secondo grado ha rigettato i motivi d'appello motivando circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, in merito alla configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento e al trattamento sanzionatorio anche in considerazioneAlla gravità della condotta e del valore della refurtiva (pag. 3 e s).

Orbene, non si confronta con il sintetizzato apparato motivazionale, tale da considerare e rigettare nel merito tutte le deduzioni difensive, la censura nella quale si articola il motivo unico di ricorso.

Con esso difatti si deducono circostanze non emergenti dal testo della sentenza impugnata e, in particolare, letteralmente, «che in ordine alla verifica della mancanza di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., il giudicante si sia limitato a dichiarare che, in atti, non si rinviene alcuna prova dell'innocenza dell'imputato, né dell'estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento senza argomentare l'assunzione di tale scelta e senza che siano state enunciate le prove che avrebbero determinato detto convincimento».

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile ([OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma onnicomprensiva di euro 3000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso il 30 settembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato (anche quanto a statuizioni civili). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo prospettante la «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza» (censura di seguito enunciata ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con riferimento al quale la parte civile ha sollecitato per iscritto la dichiarazione d'inammissibilità per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). La Corte territoriale, dopo aver sintetizzato l'apparato motivazionale sotteso alla condanna di primo grado quanto a elementi di fatto e ragioni giuridiche della condanna (pag. 1 e ss.), ha sintetizzato i motivi d'appello inerenti all'accertata responsabilità, compreso l'elemento soggettivo del reato e la sussistenza dell'aggravante, e al trattamento sanzionatorio (pag. 3). All'esito, in considerazione delle deduzioni difensive, il giudice di secondo grado ha rigettato i motivi d'appello motivando circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, in merito alla configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento e al trattamento sanzionatorio anche in considerazioneAlla gravità della condotta e del valore della refurtiva (pag. 3 e s). Orbene, non si confronta con il sintetizzato apparato motivazionale, tale da considerare e rigettare nel merito tutte le deduzioni difensive, la censura nella quale si articola il motivo unico di ricorso. Con esso difatti si deducono circostanze non emergenti dal testo della sentenza impugnata e, in particolare, letteralmente, «che in ordine alla verifica della mancanza di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., il giudicante si sia limitato a dichiarare che, in atti, non si rinviene alcuna prova dell'innocenza dell'imputato, né dell'estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento senza argomentare l'assunzione di tale scelta e senza che siano state enunciate le prove che avrebbero determinato detto convincimento». 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile ([OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma onnicomprensiva di euro 3000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 30 settembre 2025 Il C
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