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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 09642/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9410-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 656 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 605/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda proposta con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, dichiarava illegittimo l'appalto per l'esecuzione di servizi di segreteria presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro in cui / sué commessa della predetta [OSCURATO:PERSONA], si erano succedute, per il periodo dal febbraio 2005 al dicembre 2009, le cooperative alle cui dipendenze avevano operato gli istanti e conseguentemente spettante ai medesimi il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per il comparto Sanità relativamente al personale di livello B) e non C) come preteso in via principale dagli istanti, oltre al danno patrimoniale e morale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'illegittima interposizione delle i cooperative appaltatrict e così dovuto il trattamento previsto per il personale dipendente dall'[OSCURATO:PERSONA] con mansioni che, alla stregua delle declaratorie del contratto di comparto, dovevano essere ricondotte alla livello B e non C come rivendicato in via principale; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'[OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso gli originari istanti; che i controricorrenti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, 1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della sola disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver deciso per relationem ad altro precedente, senza affrontare le specificità della fattispecie sottoposta la suo vaglio; - che, rilevata l'inammissibilità del secondo motivo, essendo inibita l'impugnazione per cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 5, laddove i precedenti gradi di merito siano stati definiti con pronunzie conformi, è a dirsi come il primo motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 18815/2019) secondo cui la disciplina ordinaria non risulta in alcun modo derogata, in base a specifiche disposizioni di legge, negli appalti pubblici di servizi, non potendosi, pertanto, sostenere, come pretenderebbe l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, che il d.lgs. n. 163/2006, nel prevedere che "l'appalto di servizi sia semplicemente un contratto con il quale si forniscono servizi", lasci alla pubblica amministrazione la più ampia facoltà discrezionale nel definire il contenuto dell'appalto, con la conseguenza che sarebbe arbitrario stabilire in astratto quale deve esser il contenuto della prestazione dell'appaltatore l rimesso, viceversa, alla valutazione discrezionale della stazione appaltante che, allorché stabilisce qual è la prestazione della quale ha necessità e determina il contenuto del capitolato di E9gfir gara, [e sercitere 1:713 un potere pubblicistico; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delfc\ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9410-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 656 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 605/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda proposta con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, dichiarava illegittimo l'appalto per l'esecuzione di servizi di segreteria presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro in cui / sué commessa della predetta [OSCURATO:PERSONA], si erano succedute, per il periodo dal febbraio 2005 al dicembre 2009, le cooperative alle cui dipendenze avevano operato gli istanti e conseguentemente spettante ai medesimi il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per il comparto Sanità relativamente al personale di livello B) e non C) come preteso in via principale dagli istanti, oltre al danno patrimoniale e morale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'illegittima interposizione delle i cooperative appaltatrict e così dovuto il trattamento previsto per il personale dipendente dall'[OSCURATO:PERSONA] con mansioni che, alla stregua delle declaratorie del contratto di comparto, dovevano essere ricondotte alla livello B e non C come rivendicato in via principale; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'[OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso gli originari istanti; che i controricorrenti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, 1655 c.c., 29 d.lgs. n. 276/2003 e 3 d.lgs. n. 163/2006, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della sola disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver deciso per relationem ad altro precedente, senza affrontare le specificità della fattispecie sottoposta la suo vaglio; - che, rilevata l'inammissibilità del secondo motivo, essendo inibita l'impugnazione per cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 5, laddove i precedenti gradi di merito siano stati definiti con pronunzie conformi, è a dirsi come il primo motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 18815/2019) secondo cui la disciplina ordinaria non risulta in alcun modo derogata, in base a specifiche disposizioni di legge, negli appalti pubblici di servizi, non potendosi, pertanto, sostenere, come pretenderebbe l'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, che il d.lgs. n. 163/2006, nel prevedere che "l'appalto di servizi sia semplicemente un contratto con il quale si forniscono servizi", lasci alla pubblica amministrazione la più ampia facoltà discrezionale nel definire il contenuto dell'appalto, con la conseguenza che sarebbe arbitrario stabilire in astratto quale deve esser il contenuto della prestazione dell'appaltatore l rimesso, viceversa, alla valutazione discrezionale della stazione appaltante che, allorché stabilisce qual è la prestazione della quale ha necessità e determina il contenuto del capitolato di E9gfir gara, [e sercitere 1:713 un potere pubblicistico; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delfc\ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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