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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11254/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avente causa a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORRENTINO F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 ANNARITA, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di eredi Data pubblicazione 06/04/2022 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di condomini del [OSCURATO:PERSONA]Ulivo di [OSCURATO:PERSONA] 30, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ISA, [OSCURATO:PERSONA] e RENATO D'ISA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore pro tempore del [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2306/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/03/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] annullò, nel 1988, gli atti di un procedimento espropriativo relativo ad alcune aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], inserite nel piano di zona Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 per l’edilizia economica e popolare del Comune di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Equense.

Su domanda del proprietario la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 774 del 2011 passata in giudicato, condannò il Comune al pagamento della somma ritenuta di giustizia (645.674,41 EUR), per il risarcimento del danno relativo al controvalore dell’area in questione e al deprezzamento di quella residua, oltre rivalutazione e interessi.

Poiché nel frattempo le aree erano state utilizzate dalle cooperative edilizie per lo scopo previsto, il Comune provvide nel senso di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.u.e.), onde acquisire il titolo formale di proprietà e rendere di conseguenza gli assegnatari a loro volta proprietari degli alloggi realizzati.

Il procedimento si concluse con la delibera n. 40 del 2013 mediante la quale il Comune riconobbe di dover pagare all’espropriato la somma di 620.467,58 EUR.

Con lo stesso atto intese il pagamento “quale anticipazione per la copertura del provvedimento (..), da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli aventi causa delle cooperative”.

Si incrociarono a questo punto distinte iniziative giudiziarie: (a) quella degli assegnatari degli alloggi, che impugnarono gli atti del procedimento di acquisizione sanante per contestare la pretesa di ripetizione; (b) quella di Lauro, che agì in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato civile a lui favorevole.

I ricorsi vennero decisi con sentenza n. 2012-16 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, mediante la quale: Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 (aa) gli appelli degli assegnatari contro la decisione del Data pubblicazione 06/04/2022 Tar, che aveva ridotto gli importi oggetto di ripetizione, furono dichiarati improcedibili per carenza di interesse; (bb) l’appello del Comune contro la sentenza resa in sede di ottemperanza fu respinto.

Sennonché prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha rettificato in considerevole aumento l’importo effettivamente spettante a Lauro, e ha disposto di recuperare la relativa spesa dagli aventi causa delle cooperative edilizie.

L’afferente delibera n. 74 del 2015 è stata impugnata dagli assegnatari degli alloggi dinanzi al Tar, di nuovo per l’illegittimità della pretesa del Comune di rivalersi su di loro. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso e ha annullato parzialmente la delibera suddetta, respingendo le domande riconvenzionali risarcitorie del Comune contro i ricorrenti e contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima per avere a suo tempo approvato il piano di zona poi annullato, nonché la domanda di arricchimento senza giusta causa.

Su appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, respingendo gli originari ricorsi degli assegnatari e condannando costoro a rifondere al Comune l’intero importo corrisposto a Lauro.

Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2306 depositata il 17-3-2021, gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Il ricorso è stato illustrato da memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022

I. - Il ricorso è affidato a tre motivi.

Data pubblicazione 06/04/2022 Col primo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché la controversia, attenendo al pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento di proprietà e la cessione del diritto di superficie, sarebbe devoluta alla giurisdizione ordinaria per effetto della deroga di cui all’ art. 133, n. 1, lett. b), cod. proc. amm.

II. - Il motivo è inammissibile, essendo la doglianza preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.

Nella sentenza del Tar, che aveva accolto il ricorso principale proposto dagli assegnatari e annullato (in parte) la delibera del Comune n. 74 del 2015 (oltre che respinto le domande riconvenzionali proposte dal Comune medesimo), è da individuare – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - la statuizione implicita sulla giurisdizione amministrativa, essendosi trattato di una decisione nel merito delle pretese hinc et inde avanzate.

Ciò è risolutivo anche a voler prescindere dalla circostanza che la causa fu introdotta dinanzi al Tar dagli stessi assegnatari, ed è principio acquisito che l'attore, che abbia incardinato una causa dinanzi a un determinato giudice, e sia rimasto soccombente nel merito (in primo grado o in appello), non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciarne – poi - il difetto di giurisdizione (v. di recente Cass. Sez.

U n. 25042-21, nonché, per varie applicazioni, Cass. Sez.

U n. 22439-18, Cass. Sez.

U n. 19522-18, Cass. Sez.

U n. 1309- 17, Cass. Sez.

U n. 21260-16).

III. - Si obietta da parte dei ricorrenti che la decisione del Tar sia stata a sua volta sorretta dalla ritenuta forza preclusiva dell’anteriore giudicato formatosi a seguito della richiamata decisione del Consiglio di Stato.

Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Codesta obiezione non rileva, poiché la ragione in forza della quale è stata assunta, dal giudice di primo grado, la (parziale) fondatezza della domanda – che nella specie atteneva alla iniquità della ripetizione delle somme nei confronti degli assegnatari - niente toglie al fatto che la decisione sulla stessa ha comunque licenziato una statuizione sul merito.

Ed è principio generale che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito (v. per tutte Cass. Sez.

U n. 7454-20).

In tale situazione, ove nel processo amministrativo l’asserito difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello (come appunto nella specie), matura un giudicato interno ostativo, stante la preclusione di cui all'art. 9 cod. proc. amm. che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito dell’afferente plesso giurisdizionale (ex aliis Cass. Sez.

U n. 26497-20).

IV. - Col secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 42-bis del T.u.e. sotto il profilo della carenza di potere giurisdizionale e di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in quanto il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito al legislatore mediante creazione di una norma nuova sul versante dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo.

A dire dei ricorrenti i presupposti non sussistevano e l’impugnata sentenza avrebbe illegittimamente ritenuto: (a) applicabile l’acquisizione sanante pur essendo stato l’indennizzo determinato fuori dal criterio dell’art. 42-bis, e segnatamente mediante recepimento delle somme liquidate nel giudizio civile risarcitorio tra l’originario proprietario delle aree e l’ente espropriante; (b) non detraibili le somme già Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 liquidate al proprietario, maggiorate di interessi; (c) Data pubblicazione 06/04/2022 applicabile l’istituto anche in caso di non disposta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell’ente, e nonostante l’anteriore definizione dei rapporti col proprietario nel contesto del ripetuto giudizio civile di danni.

V. - Il motivo è inammissibile.

Come oramai pacifico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando cioè il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).

A tali ipotesi si aggiungono i casi – che peraltro non interessano l’attuale doglianza - di difetto relativo di giurisdizione, quando cioè il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze che pur si contesti essere errate, anomale o finanche abnormi, ovvero incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento (cfr. tra le moltissime Cass. Sez.

U n. 7926-19, Cass. Sez.

U n. 29082- 19, Cass. Sez.

U n. 7839-20).

Nel caso concreto tale è il sindacato che si richiede alla Corte, essendo nella sostanza dedotti asseriti errori in Ric. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI. - Egualmente inammissibile è il terzo motivo, con cui è dedotta una denegata giustizia sotto il profilo del radicale stravolgimento delle norme in materia di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, della parità delle parti nel processo e della pienezza ed effettività della tutela giurisdizione contro la pubblica amministrazione.

Tali condizioni e situazioni, tradotte in motivo di doglianza, niente hanno da spartire col margine di sindacato sulla giurisdizione del giudice speciale riservato alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

VII. – Le spese processuali, stante la particolarmente complessa articolazione della vicenda, possono essere interamente compensate. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16663 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avente causa a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORRENTINO F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 ANNARITA, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di eredi Data pubblicazione 06/04/2022 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di condomini del [OSCURATO:PERSONA]Ulivo di [OSCURATO:PERSONA] 30, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ISA, [OSCURATO:PERSONA] e RENATO D'ISA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore pro tempore del [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2306/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/03/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] annullò, nel 1988, gli atti di un procedimento espropriativo relativo ad alcune aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], inserite nel piano di zona Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 per l’edilizia economica e popolare del Comune di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Equense. Su domanda del proprietario la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 774 del 2011 passata in giudicato, condannò il Comune al pagamento della somma ritenuta di giustizia (645.674,41 EUR), per il risarcimento del danno relativo al controvalore dell’area in questione e al deprezzamento di quella residua, oltre rivalutazione e interessi. Poiché nel frattempo le aree erano state utilizzate dalle cooperative edilizie per lo scopo previsto, il Comune provvide nel senso di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.u.e.), onde acquisire il titolo formale di proprietà e rendere di conseguenza gli assegnatari a loro volta proprietari degli alloggi realizzati. Il procedimento si concluse con la delibera n. 40 del 2013 mediante la quale il Comune riconobbe di dover pagare all’espropriato la somma di 620.467,58 EUR. Con lo stesso atto intese il pagamento “quale anticipazione per la copertura del provvedimento (..), da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli aventi causa delle cooperative”. Si incrociarono a questo punto distinte iniziative giudiziarie: (a) quella degli assegnatari degli alloggi, che impugnarono gli atti del procedimento di acquisizione sanante per contestare la pretesa di ripetizione; (b) quella di Lauro, che agì in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato civile a lui favorevole. I ricorsi vennero decisi con sentenza n. 2012-16 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, mediante la quale: Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 (aa) gli appelli degli assegnatari contro la decisione del Data pubblicazione 06/04/2022 Tar, che aveva ridotto gli importi oggetto di ripetizione, furono dichiarati improcedibili per carenza di interesse; (bb) l’appello del Comune contro la sentenza resa in sede di ottemperanza fu respinto. Sennonché prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha rettificato in considerevole aumento l’importo effettivamente spettante a Lauro, e ha disposto di recuperare la relativa spesa dagli aventi causa delle cooperative edilizie. L’afferente delibera n. 74 del 2015 è stata impugnata dagli assegnatari degli alloggi dinanzi al Tar, di nuovo per l’illegittimità della pretesa del Comune di rivalersi su di loro. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso e ha annullato parzialmente la delibera suddetta, respingendo le domande riconvenzionali risarcitorie del Comune contro i ricorrenti e contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima per avere a suo tempo approvato il piano di zona poi annullato, nonché la domanda di arricchimento senza giusta causa. Su appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, respingendo gli originari ricorsi degli assegnatari e condannando costoro a rifondere al Comune l’intero importo corrisposto a Lauro. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2306 depositata il 17-3-2021, gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Il ricorso è stato illustrato da memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 I. - Il ricorso è affidato a tre motivi. Data pubblicazione 06/04/2022 Col primo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché la controversia, attenendo al pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento di proprietà e la cessione del diritto di superficie, sarebbe devoluta alla giurisdizione ordinaria per effetto della deroga di cui all’ art. 133, n. 1, lett. b), cod. proc. amm. II. - Il motivo è inammissibile, essendo la doglianza preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado. Nella sentenza del Tar, che aveva accolto il ricorso principale proposto dagli assegnatari e annullato (in parte) la delibera del Comune n. 74 del 2015 (oltre che respinto le domande riconvenzionali proposte dal Comune medesimo), è da individuare – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - la statuizione implicita sulla giurisdizione amministrativa, essendosi trattato di una decisione nel merito delle pretese hinc et inde avanzate. Ciò è risolutivo anche a voler prescindere dalla circostanza che la causa fu introdotta dinanzi al Tar dagli stessi assegnatari, ed è principio acquisito che l'attore, che abbia incardinato una causa dinanzi a un determinato giudice, e sia rimasto soccombente nel merito (in primo grado o in appello), non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciarne – poi - il difetto di giurisdizione (v. di recente Cass. Sez. U n. 25042-21, nonché, per varie applicazioni, Cass. Sez. U n. 22439-18, Cass. Sez. U n. 19522-18, Cass. Sez. U n. 1309- 17, Cass. Sez. U n. 21260-16). III. - Si obietta da parte dei ricorrenti che la decisione del Tar sia stata a sua volta sorretta dalla ritenuta forza preclusiva dell’anteriore giudicato formatosi a seguito della richiamata decisione del Consiglio di Stato. Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Codesta obiezione non rileva, poiché la ragione in forza della quale è stata assunta, dal giudice di primo grado, la (parziale) fondatezza della domanda – che nella specie atteneva alla iniquità della ripetizione delle somme nei confronti degli assegnatari - niente toglie al fatto che la decisione sulla stessa ha comunque licenziato una statuizione sul merito. Ed è principio generale che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito (v. per tutte Cass. Sez. U n. 7454-20). In tale situazione, ove nel processo amministrativo l’asserito difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello (come appunto nella specie), matura un giudicato interno ostativo, stante la preclusione di cui all'art. 9 cod. proc. amm. che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito dell’afferente plesso giurisdizionale (ex aliis Cass. Sez. U n. 26497-20). IV. - Col secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 42-bis del T.u.e. sotto il profilo della carenza di potere giurisdizionale e di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in quanto il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito al legislatore mediante creazione di una norma nuova sul versante dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo. A dire dei ricorrenti i presupposti non sussistevano e l’impugnata sentenza avrebbe illegittimamente ritenuto: (a) applicabile l’acquisizione sanante pur essendo stato l’indennizzo determinato fuori dal criterio dell’art. 42-bis, e segnatamente mediante recepimento delle somme liquidate nel giudizio civile risarcitorio tra l’originario proprietario delle aree e l’ente espropriante; (b) non detraibili le somme già Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 liquidate al proprietario, maggiorate di interessi; (c) Data pubblicazione 06/04/2022 applicabile l’istituto anche in caso di non disposta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell’ente, e nonostante l’anteriore definizione dei rapporti col proprietario nel contesto del ripetuto giudizio civile di danni. V. - Il motivo è inammissibile. Come oramai pacifico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando cioè il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento). A tali ipotesi si aggiungono i casi – che peraltro non interessano l’attuale doglianza - di difetto relativo di giurisdizione, quando cioè il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze che pur si contesti essere errate, anomale o finanche abnormi, ovvero incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento (cfr. tra le moltissime Cass. Sez. U n. 7926-19, Cass. Sez. U n. 29082- 19, Cass. Sez. U n. 7839-20). Nel caso concreto tale è il sindacato che si richiede alla Corte, essendo nella sostanza dedotti asseriti errori in Ric. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16663/2021 Numero sezionale 148/2022 Numero di raccolta generale 11254/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 iudicando dell’impugnata sentenza nell’applicazione e nella ricognizione dei fondamenti dell’istituto ex art. 42-bis T.u.e. VI. - Egualmente inammissibile è il terzo motivo, con cui è dedotta una denegata giustizia sotto il profilo del radicale stravolgimento delle norme in materia di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, della parità delle parti nel processo e della pienezza ed effettività della tutela giurisdizione contro la pubblica amministrazione. Tali condizioni e situazioni, tradotte in motivo di doglianza, niente hanno da spartire col margine di sindacato sulla giurisdizione del giudice speciale riservato alle Sezioni unite della Corte di cassazione. VII. – Le spese processuali, stante la particolarmente complessa articolazione della vicenda, possono essere interamente compensate. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16663 sez. SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
Sentenza Cassazione n. 11254/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris