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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 21319/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Legali e Contenzioso inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controCerchio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n.3883/2025 depositata il 15/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1298/2026Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21319/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Legali e Contenzioso inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controCerchio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n.3883/2025 depositata il 15/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1298/2026Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21319/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris