CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15.6.2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 10-quater d. Igs. 74/2000 per aver nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. omesso di versare le somme dovute all'Erario per l'anno di imposta 2015 utilizzando in compensazione crediti IRES inesistenti per C 557.283,27. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12-bis d. Igs. 74/2000, la mancata disposizione della confisca, applicabile a tutti i reati previsti dal citato decreto legislativo, nella misura corrispondente all'importo non versato all'Erario [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Osserva questa Corte che effettivamente il Tribunale di Bergamo ha, con la sentenza impugnata, affermato la penale responsabilità della Miorelli in ordine alla imputazione alla stessa contestata relativa all'omesso versamento delle somme dovute in relazione all'accollo di un debito della società [OSCURATO:SOCIETA]. verso l'Erario in quanto compensate con crediti Ires della società da costei amministrata rivelatisi inesistenti, condannandola, pertanto, alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie, senza tuttavia disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato dlgs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato in esame, corrispondente al mancato versamento di un debito per un ammontare corrispondente al credito inesistente o non spettante all'imputata. Va ciò nondimeno rilevato che la disposizione sopra indicata è entrata in vigore a seguito delle modifiche apportate per effetto del dlgs n. 158 del 2018 in data 22 ottobre 2015, quindi successivamente alla data del commesso reato che, come risulta dal capo di imputazione, risulta essersi perfezionato in data 1.7.2015. Essendo tuttavia all'epoca vigente l'art. 1 comma 143 L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) il quale disponeva che "nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", non può non rilevarsi la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod. pen., con quelle del successivo art. 12 bis d. Igs. 74/2000 e, conseguentemente, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386). Ciò posto, e per venire al caso di specie, va allora ribadito che, in ragione delle norme appena richiamate, la confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato costituisse anche all'epoca della pronuncia in esame oggetto di pronuncia obbligatoria. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'omessa confisca con rinvio, versandosi in un caso di impugnazione c. per saltum per la quale trova applicazione l'art. 569 quarto comma cod. proc. pen. secondo cui gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello, alla Corte di appello di Brescia per la necessaria valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di