Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13038/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

na delSindaco legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 82R09 D969N), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (AL), PiazzaBertelli n. 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova ([OSCURATO:TELEFONO] - pec: genovesi@ pec.bruzzonegenovesi.it - C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67M31 D969L) e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso loStudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, come daprocura in calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, via Archimede n. 161, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64B02 A345D P.E.C.avvocatostefanorecchioni @ pec.it in virtù di procura speciale per ilgiudizio di cassazione in calce al controricorso che chiede inviarsi leNumero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026comunicazioni e notifiche di rito alle predette pec o al numero di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 9 depositata ill’8gennaio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe – e per quello che qui ancorainteressa – la Corte d’appello di Torino, decidendo la controversia tral’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (attore in primo grado ed appellante) ed ilcommittente Comune di [OSCURATO:PERSONA] (convenuto in primo grado edappellato) – premesso che la penale contrattuale per il ritardo era statalegittimamente applicata in ragione degli ottantaquattro giorni di ritardoimputabili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui era stata affidata la “Realizzazione diun parco a verde turistico naturalistico-ricettivo” comprendente“attrezzature per attività di svago, ricreative e sportive tra cui percorsinatura e di fruizione del verde, parco acquatico, piscine coperte e areeeuro 177.179,52 (euro 2.109,28 x 84) ad un quarto dell’importo applicatodalla Stazione appaltante, arrotondando il dovuto ad euro 45 mila.Quindi, in parziale riforma della prima decisione, condannava la Stazioneappaltante a pagare all’appaltatore la maggior somma di euro 194.802,11(comprensiva di euro 42.165,78 già riconosciuti dal Tribunale in favoredell’appaltatore), oltre interessi.2.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Comune,affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso illustrato da memoria, checonclude per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la suareiezione.Numero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo il Comune lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 145 del d.P.R. 207/2010 e 1384 cod. civ., nonchéinsussistenza e/o erronea interpretazione dei presupposti previsti ex legeper la riduzione delle penali contrattuali.La Corte avrebbe ridotto la penale sul rilievo che il committente nonavesse interesse alla sollecita presa in consegna anticipata dell’opera e aduna celere esecuzione del collaudo, in quanto tali adempimenti erano staticompiuti in ritardo dallo stesso Comune.Per contro, la riduzione della penale sarebbe possibile solo in caso diadempimento parziale o di eccessività manifesta, tenuto contodell’interesse del creditore al momento della stipulazione del contratto,donde l’irrilevanza di fatti sopravvenuti, tenuti invece presenti dalla Cortenel ridurre l’importo.4.- Il mezzo è fondato.È noto che, esercitando il potere di riduzione della penale, il giudice devevalutare l’interesse del creditore al momento in cui si è concluso ilcontratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento,sicché ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimentocon riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanzal'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducanol'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene asubire per effetto dell'inadempimento (Cass., sez.

II, 1° luglio 2009, n°15468 e, più recentemente, Cass., sez.

III, 20 settembre 2023, n°26901).Il potere di riduzione della penale a equità è, infatti, funzionale alla tuteladell’equilibrio contrattuale.Numero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nondimeno, come già detto, il criterio per esercitare il potere di riduzionenon è mai la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito,quanto piuttosto l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze,all'adempimento della prestazione specifica cui ha diritto (da ultimo v.Cass., sez.

I, 10 luglio 2023, n° 19492, con menzione di altri precedenti).La Corte territoriale non si è uniformata a tale orientamento.Essa, infatti, ha osservato che, pur essendo certo il ritardo dell’appaltatorenella consegna dei documenti necessari al collaudo, avvenuta in data 18marzo 2013, il Comune avrebbe proceduto a tale adempimentotardivamente, ossia solo il 12 agosto 2013 (primo certificato di collaudo).Inoltre, con determinazione n° 5 del febbraio 2014 l’Ente locale ebbe adichiarare non ammissibile il primo certificato di collaudo, procedendo allanomina di un secondo collaudatore che ha emesso il secondo (e definitivo)certificato di collaudo provvisorio solo in data 9 settembre 2014.La Corte di merito ha poi osservato che la decisione del Comune didichiarare inammissibile il primo collaudo e di procedere ad un nuovoanalogo adempimento non era condivisibile, secondo gli accertamenti delc.t.u.Sulla scorta di tali considerazioni, essa è infine giunta alla constatazioneche “la Stazione appaltante non avesse particolare interesse alla sollecitapresa in consegna anticipata dell'opera ed alla celere esecuzione delcollaudo, ai quali era preordinata la consegna della documentazionerichiesta con l'ordine di servizio del 13 dicembre 2012” (sentenza pagine17-18): da tale premessa ha, infine, tratto il convincimento che la penalepotesse essere ridotta.Come è dato notare, la riduzione non è avvenuta valutando l’interesse delcreditore al momento della stipulazione del contratto, ma considerandouna serie di eventi successivi alla stipula ed allo stesso termine dei lavori,oltretutto concernenti il ritardo del Comune nel collaudo, che non hannoavuto alcuna influenza sul ritardo nell’ultimazione delle opere, calcolatoNumero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026peraltro negli ottantaquattro giorni riferibili alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA]5.- Col secondo mezzo il Comune si duole della violazione e falsaapplicazione dell'art. 145, terzo comma, del d.P.R. n° 207/2010.La Corte, riducendo la penale da euro 177.179,52 ad un quarto di taleimporto arrotondato per eccesso ad euro 45 mila, avrebbe liquidato unapenale inferiore allo 0,3 per mille giornaliero calcolato sull’ammontarenetto contrattuale: misura minima prevista dall’art. 145 del d.P.R. n°207/2010 (come pure dal precedente art. 117, quarto comma, del d.P.R.n° 554/1999 e dal successivo art. 113-bis del d.lgs. n° 50/2016).Pertanto, calcolando la penale su ottantaquattro giorni di ritardo edapplicando lo 0,3 per mille sarebbe pari ad euro 53.153,86, con unadifferenza a favore del Comune, rispetto a quanto liquidato dalla Corte, dieuro 8.153,86.6.- Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento della prima doglianza.In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte territoriale perla corretta riduzione della penale.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Dichiara assorbito il secondo.Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na delSindaco legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 82R09 D969N), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (AL), PiazzaBertelli n. 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova ([OSCURATO:TELEFONO] - pec: genovesi@ pec.bruzzonegenovesi.it - C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67M31 D969L) e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso loStudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, come daprocura in calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, via Archimede n. 161, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64B02 A345D P.E.C.avvocatostefanorecchioni @ pec.it in virtù di procura speciale per ilgiudizio di cassazione in calce al controricorso che chiede inviarsi leNumero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026comunicazioni e notifiche di rito alle predette pec o al numero di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 9 depositata ill’8gennaio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe – e per quello che qui ancorainteressa – la Corte d’appello di Torino, decidendo la controversia tral’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (attore in primo grado ed appellante) ed ilcommittente Comune di [OSCURATO:PERSONA] (convenuto in primo grado edappellato) – premesso che la penale contrattuale per il ritardo era statalegittimamente applicata in ragione degli ottantaquattro giorni di ritardoimputabili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui era stata affidata la “Realizzazione diun parco a verde turistico naturalistico-ricettivo” comprendente“attrezzature per attività di svago, ricreative e sportive tra cui percorsinatura e di fruizione del verde, parco acquatico, piscine coperte e areeeuro 177.179,52 (euro 2.109,28 x 84) ad un quarto dell’importo applicatodalla Stazione appaltante, arrotondando il dovuto ad euro 45 mila.Quindi, in parziale riforma della prima decisione, condannava la Stazioneappaltante a pagare all’appaltatore la maggior somma di euro 194.802,11(comprensiva di euro 42.165,78 già riconosciuti dal Tribunale in favoredell’appaltatore), oltre interessi.2.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Comune,affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso illustrato da memoria, checonclude per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la suareiezione.Numero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo il Comune lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 145 del d.P.R. 207/2010 e 1384 cod. civ., nonchéinsussistenza e/o erronea interpretazione dei presupposti previsti ex legeper la riduzione delle penali contrattuali.La Corte avrebbe ridotto la penale sul rilievo che il committente nonavesse interesse alla sollecita presa in consegna anticipata dell’opera e aduna celere esecuzione del collaudo, in quanto tali adempimenti erano staticompiuti in ritardo dallo stesso Comune.Per contro, la riduzione della penale sarebbe possibile solo in caso diadempimento parziale o di eccessività manifesta, tenuto contodell’interesse del creditore al momento della stipulazione del contratto,donde l’irrilevanza di fatti sopravvenuti, tenuti invece presenti dalla Cortenel ridurre l’importo.4.- Il mezzo è fondato.È noto che, esercitando il potere di riduzione della penale, il giudice devevalutare l’interesse del creditore al momento in cui si è concluso ilcontratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento,sicché ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimentocon riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanzal'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducanol'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene asubire per effetto dell'inadempimento (Cass., sez. II, 1° luglio 2009, n°15468 e, più recentemente, Cass., sez. III, 20 settembre 2023, n°26901).Il potere di riduzione della penale a equità è, infatti, funzionale alla tuteladell’equilibrio contrattuale.Numero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nondimeno, come già detto, il criterio per esercitare il potere di riduzionenon è mai la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito,quanto piuttosto l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze,all'adempimento della prestazione specifica cui ha diritto (da ultimo v.Cass., sez. I, 10 luglio 2023, n° 19492, con menzione di altri precedenti).La Corte territoriale non si è uniformata a tale orientamento.Essa, infatti, ha osservato che, pur essendo certo il ritardo dell’appaltatorenella consegna dei documenti necessari al collaudo, avvenuta in data 18marzo 2013, il Comune avrebbe proceduto a tale adempimentotardivamente, ossia solo il 12 agosto 2013 (primo certificato di collaudo).Inoltre, con determinazione n° 5 del febbraio 2014 l’Ente locale ebbe adichiarare non ammissibile il primo certificato di collaudo, procedendo allanomina di un secondo collaudatore che ha emesso il secondo (e definitivo)certificato di collaudo provvisorio solo in data 9 settembre 2014.La Corte di merito ha poi osservato che la decisione del Comune didichiarare inammissibile il primo collaudo e di procedere ad un nuovoanalogo adempimento non era condivisibile, secondo gli accertamenti delc.t.u.Sulla scorta di tali considerazioni, essa è infine giunta alla constatazioneche “la Stazione appaltante non avesse particolare interesse alla sollecitapresa in consegna anticipata dell'opera ed alla celere esecuzione delcollaudo, ai quali era preordinata la consegna della documentazionerichiesta con l'ordine di servizio del 13 dicembre 2012” (sentenza pagine17-18): da tale premessa ha, infine, tratto il convincimento che la penalepotesse essere ridotta.Come è dato notare, la riduzione non è avvenuta valutando l’interesse delcreditore al momento della stipulazione del contratto, ma considerandouna serie di eventi successivi alla stipula ed allo stesso termine dei lavori,oltretutto concernenti il ritardo del Comune nel collaudo, che non hannoavuto alcuna influenza sul ritardo nell’ultimazione delle opere, calcolatoNumero registro generale 8146/2021Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13038/2026Data pubblicazione 06/05/2026peraltro negli ottantaquattro giorni riferibili alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA]5.- Col secondo mezzo il Comune si duole della violazione e falsaapplicazione dell'art. 145, terzo comma, del d.P.R. n° 207/2010.La Corte, riducendo la penale da euro 177.179,52 ad un quarto di taleimporto arrotondato per eccesso ad euro 45 mila, avrebbe liquidato unapenale inferiore allo 0,3 per mille giornaliero calcolato sull’ammontarenetto contrattuale: misura minima prevista dall’art. 145 del d.P.R. n°207/2010 (come pure dal precedente art. 117, quarto comma, del d.P.R.n° 554/1999 e dal successivo art. 113-bis del d.lgs. n° 50/2016).Pertanto, calcolando la penale su ottantaquattro giorni di ritardo edapplicando lo 0,3 per mille sarebbe pari ad euro 53.153,86, con unadifferenza a favore del Comune, rispetto a quanto liquidato dalla Corte, dieuro 8.153,86.6.- Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento della prima doglianza.In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte territoriale perla corretta riduzione della penale. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo.Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13038/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris