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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in•• il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] jitui 1)(N-i tt QME:t2 conclusòghiedendo (.2„ L. 0_9-1.4.\.U.A.>-0-3 n t...t>--t et ,AL.QA Cc es/ U.31-1-12-x.R.7 , ALn25,'L‘2.9 ,cf t-C-Q 4›Ut t," 31, P-4.> bAirt-t- Q3-2 brit,t1 Jt- c(-12-4-'` `Y" -- i)k" ‘) i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 ottobre 2007, il Tribunale di Roma dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie a lui ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati) e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'articolo 112, n. 1, cod. pen., lo condannò alla pena principale di anni otto di reclusione e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena; con la stessa sentenza, il Tribunale assolse il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di ricettazione di arma e di detenzione e porto della stessa contestatigli al capo B) della rubrica.

2. Avverso detta sentenza propose appello la difesa dell'imputato chiedendo, in via principale, l'assoluzione con formula piena del [OSCURATO:PERSONA] perché non chiamato a realizzare alcuna delle condotte appartenenti alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 630, comma 1, cod. pen.; in subordine, la derubricazione del delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione in quello di favoreggiamento personale; in ulteriore subordine, la derubricazione del delitto in esame in quello di tentata rapina aggravata o di tentata rapina aggravata e tentato 'sequestro di persona; e, infine, la riduzione della pena nel minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già ritenute dal Tribunale prevalenti sulla aggravante contestata, nella misura massima di un terzo.

Con sentenza dell'8 novembre 2017, ta Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione e confermò integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.

3.1. "Violazione dell'articolo 630 cod. pen. in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen..

Tentata estorsione in tentato favoreggiamento.

Derubricazione.

Condizioni.

Sussistenza".

Il ricorrente elenca prima sei elementi utilizzati nella sentenza impugnata per motivare il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel sequestro di persona a scopo di estorsione e li confuta per giungere alla conclusione che l'imputato avrebbe dovuto intervenire soltanto a delitto commesso e consumato e per affermare che lo stesso non era a conoscenza del grave reato che il Leone e gli altri correi avrebbero dovuto commettere.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte dell'associazione per delinquere contestata a tutti gli altri imputati e perciò "avrebbe potuto sconoscere - e dunque non avere abbracciato psicologicamente - la realizzazione del sequestro estorsivo quanto piuttosto di un altro illecito".

Né sarebbe, sempre ad avviso del ricorrente, sufficiente a sostenere l'effettiva conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle reali intenzioni del Leone la circostanza che quest'ultimo alla domanda dell'accusa "quindi costui era a completa conoscenza delle intenzioni vostre?" abbia risposto "si", essendo tale risposta inidonea a sostenere la presunzione di conoscenza su cui si basa la condanna, in quanto lo stesso Leone aveva parlato due volte di "rapina", termine che si riferisce a fattispecie ben diversa da quella di cui all'articolo 630 cod. pen..

Tali circostanze escluderebbero, dunque, la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e si potrebbe al più configurare, secondo il ricorrente, la commissione di un delitto di favoreggiamento.

3.2. "Errata applicazione dell'articolo 56 cod. pen., in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen..

Univocità degli atti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA].

Carenza".

Il ricorrente assume, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo a mettere in pericolo i beni giuridici protetti dall'articolo 630 cod. pen. e che "l'istituto del tentativo sarebbe stato piegato al fine di costituire un espediente per punire gli atti preparatori ascritti al suo patrocinato".

Secondo la tesi difensiva, "l'unico elemento di fatto che avrebbe potuto attingere il [OSCURATO:PERSONA] di tentato concorso nel sequestro (o nella rapina) sarebbe il furto dell'arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato sub B dell'imputazione", delitto questo dal quale l'imputato era stato assolto con formula piena.

Vi sarebbe, inoltre, più di un dubbio sulla reale consapevolezza da parte dell'imputato circa il proposito criminoso del Leone, tanto che il giudice di primo grado aveva affermato che non era "dato sapere di quali informazioni egli disponesse in ordine alle modalità attuative del sequestro da parte dei complici, ossia se conoscesse il possesso della pistola o di altri strumenti coercitivi".

In definitiva, sempre secondo il ricorrente, sembrerebbe "potersi configurare un tentato atto di concorso, come tale non punibile, piuttosto che una partecipazione nel delitto tentato: l'intervento delle forze dell'ordine sotto casa del Calvanese, infatti, interveniva in un momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcuno degli atti richiesti dal Leone".

3.3. "Errata applicazione dell'articolo 630 cod. pen., in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen..

Omessa derubricazione in tentata rapina aggravata".Secondo la tesi difensiva, il reato posto in essere dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un'ipotesi di tentata rapina perché le suddette persone non avevano con sé strumenti utili alla coartazione fisica (cappucci, cloroformio, etere, manette, tamponi auricolari etc.), indispensabili per commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Sarebbe, infatti, dovuto ai pregressi penali dell'associazione per delinquere e ai diciannove casi precedenti di commissione di sequestro di persona a scopo di estorsione, che il Tribunale di Roma avrebbe, nel caso concreto, ritenuto la sussistenza di tale delitto, pur senza che gli imputati avessero posto in essere condotte idonee a rivelare il delitto che costoro andavano perseguendo.

3.4. "Capo A) dell'imputazione.

Violazione dell'articolo 603 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen..

Mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Contraddittorietà della motivazione".

Ad avviso del ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero errato a disattendere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, affermando che questa non era necessaria "in considerazione delle dichiarazioni rese dall'Ispettore superiore [OSCURATO:PERSONA] e dal Leone".

E infatti, secondo la tesi difensiva, il suddetto [OSCURATO:PERSONA], autore del sopralluogo sull'autovettura dell'imputato, "per sua stessa ammissione non era in grado di stabilire l'effettiva funzione del cavo elettrico rinvenuto nel cruscotto dell'auto" e aveva altresì escluso "la propria competenza in ordine alla valutazione circa la funzione del foro e del cavo rinvenuti nell'autovettura di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]".

3.5. "Capo A) dell'imputazione.

Erronea applicazione dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen.".

Il ricorrente assume, infine, che la sentenza impugnata difetta di motivazione in ordine alle argomentazioni poste con il quarto motivo di appello circa l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

La decisione impugnata avrebbe, ,infatti, disatteso i temi posti dalla difesa sulla scorta delle affermazioni poste dal Tribunale, ma avrebbe omesso di considerare le circostanze concrete indicate nell'impugnazione che inficiavano la credibilità delle affermazioni del collaboratore.

Il ricorrente elenca poi le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal Leone (in relazione agli altri episodi di sequestro posti in essere dall'associazione a delinquere di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai fatto parte) e non ritenute attendibili dal G.I.P. di Roma oltre che nella sentenza del G.U.P. n. 1602/2005 del 21 aprile 2005, assumendo che la suddetta elencazione è stata ignorata dai giudici del secondo grado; sostiene, altresì, che le argomentazioni utilizzate da questi ultimi per ritenere l'attendibilità del suddetto collaboratore non avevano risposto alle censure mosse nell'impugnazione secondo cui la contraddittorietà del suo comportamento (aveva prima escluso e poi affermato la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto) non poteva essere spiegata come sentimento di protezione nei confronti del suo amico, dal momento che tale sentimento avrebbe dovuto essere nutrito nei confronti anche degli altri accoliti.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Per ragioni di logicità della motivazione, va per primo preso in esame il quinto motivo di ricorso, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la decisione della Corte di appello di Roma difetta di motivazione in ordine alle argomentazioni poste nei motivi di appello relative all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; e ciò in quanto uno dei fulcri della condanna dell'imputato è rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie del suddetto correo.

Fatta questa premessa, il Collegio osserva che la censura in esame è destituita di fondamento.

E in vero, sia i giudici del Tribunale di Roma che quelli della Corte di appello hanno reso ampia e logica motivazione in ordine all'attendibilità del Leone, evidenziando che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie della suddetta persona erano "intrinsecamente dotate di credibilità in forza delle conoscenze e delle notizie specifiche a costui note, frutto della sua ideazione progettuale dei singoli reati fine e della scelta da parte sua degli esecutori, con specifica attribuzione di compiti e di ruoli operativi".

Detti giudici, inoltre, hanno messo in rilievo che tali dichiarazioni risultavano confortate dai seguenti elementi esterni: - la circostanza che nel procedere alla perquisizione di un'abitazione in uso al Leone, gli operanti della P.G. avevano appreso che le chiavi di quell'immobile le deteneva il [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato perciò invitato, con un pretesto, a presentarsi in quel luogo; - l'ulteriore circostanza che, giunto l'attuale imputato - a bordo della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 - nei pressi dell'abitazione in questione, si era proceduto alla perquisizione, nel corso della quale era stato rinvenuto un lampeggiante di colore blu, analogo a quello utilizzato dalle forze dell'ordine, posto nei pressi di un borsone che, a sua volta, conteneva gli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA]; - il fatto che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 dell'indagato (modello analogo a quello usato dalle forze dell'ordine), in epoca successiva ispezionata, conteneva "un foro di fattura artigianale posto sotto il cruscotto, all'altezza del blocco accensione, predisposto per l'inserimento di un pulsante, non di serie della vettura; mentre nel vano motore vi erano ancora dei fili privi di qualsiasi attinenza con il motore stesso, che raggiungevano il cruscotto, astrattamente idonei ad un collocamento tra la pulsantiera e la tromba delle sirene; e che era stata constatata l'esistenza di due fori nella parte del cofano interessata al passaggio dei fili"; - il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il Leone e il [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quella svoltasi tra i due alle ore 17 e 56 del giorno 14 dicembre 1999, avvenuta nell'imminenza dell'appostamento presso l'abitazione della vittima, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il collaborante diceva all'imputato "allora da questo momento io me ne sto andando.... non mi chiamare fino a quando non ti chiamo io".

I giudici del merito hanno, inoltre, evidenziato che non risultava dagli atti che il Leone nutrisse sentimenti di astio e di vendetta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e che anzi tra i due esisteva uno stretto legame di amicizia, tanto che in un primo momento il collaborante aveva tentato di salvaguardare il suo sodale, non rivelando immediatamente la sua partecipazione al tentato sequestro di persona a scopo di estorsione.

Ebbene, la su indicata motivazione — la cui bontà è stata già comprovata dalle sentenze di condanna irrevocabili degli altri coimputati - è assolutamente logica e resiste pertanto alle censure difensive, inidonee a scalfirla.

2. Quanto sopra premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici della Corte di appello di Roma avrebbero errato a non derubricare il delitto di tentata estorsione in quello di tentato favoreggiamento, è del pari destituito di fondamento.

Va a questo punto precisato che i giudici del secondo grado hanno riferito che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito nel corso del dibattimento di primo grado tutte le sue precedenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie, "sia nelle linee generali dell'organizzazione criminosa, sia sul suo ruolo, sia in particolare sul ruolo dell'imputato", chiarendo che "era la prima volta che il [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolto in sostituzione di altra persona con cui vi erano stati dei problemi; che il ruolo assegnatogli era quello di autista, preposto alla guida della vettura con cui egli si sarebbe allontanato dall'aeroporto di Ciampino per immettersi sull'autostrada; che l'autovettura era stata adibita proprio per percorrere corsie preferenziali sia con le sirene in uso alla polizia giudiziaria che con il lampeggiante; che l'imputato l'aveva raggiunto alcuni giorni prima del fatto presso l'appartamento da lui locato in Pomezia, dove era custodito il lampeggiante di colore blu, come quello delle Forze dell'Ordine, che sarebbe stato montato; che lì il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato una valigia con il proprio abbigliamento".

E ancora, detti giudici hanno evidenziato che il collaborante - su specifica domanda del pubblico ministero - aveva affermato che l'attuale imputato "era perfettamente a conoscenza del piano delittuoso progettato".

Posto, dunque, che i fatti si sono svolti così come puntualmente descritti dai giudici del merito, il Collegio osserva che il [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere a titolo di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione a lui attribuito.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione il concorso di persone nel reato, ex art. 110 cod. pen., ricorre, nelle sue componenti di contributo materiale o morale e di cosciente e volontaria partecipazione, ogni volta che il contributo di ciascun partecipe sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto e apprezzato dall'autore del reato, sicché ciascuno dei partecipi sia consapevole della situazione di fatto in cui opera e voglia contribuire, per la propria parte e nel ruolo che svolge, alla realizzazione dell'evento antigiuridico.

Ciò posto, è irrilevante che l'azione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere doveva intervenire a reato già consumato, atteso che - applicando la citata giurisprudenza di legittimità - l'aiuto prestato per favorire la fuga rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato attribuito agli autori principali, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata fattispecie.

E tale consapevolezza, come si è prima precisato, secondo i giudici della Corte di appello di Roma sussisteva nel [OSCURATO:PERSONA]; così che egli deve rispondere del più grave delitto a lui attribuito e non del meno grave reato punito dall'art. 378 cod. pen. 3.

Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che questi non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo a mettere in pericolo i beni giuridici protetti dall'articolo 630 cod. pen., è infondato.

I coimputati del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati arrestati - come riferito dai giudici della Corte di appello di Roma - "nell'atto di realizzare il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari presso l'abitazione ubicata in via Anastasio II, n. 282"; e le suddette persone sono state già condannate, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a loro ascritto (e per altri gravi delitti).

Dunque, non v'è dubbio - alla stregua della giurisprudenza prima citata - che il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva predisposto la sua auto con lampeggianti e sirena, debba rispondere di concorso nel tentativo da costoro posto in essere, anche se non ha compiuto alcun atto concreto nei confronti delle vittime del reato, atteso che la sua partecipazione al delitto consisteva in un'attività volta a consentire una più agevole fuga degli autori materiali del reato.

Né il seguente inciso formulato dai giudici del primo grado - "non è dato sapere di quali informazioni egli disponesse in ordine alle modalità attuative del sequestro da parte dei complici, ossia se conoscesse il possesso della pistola o di altri strumenti coercitivi" - dimostrerebbe, come sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di più di un dubbio sulla reale consapevolezza da parte dell'imputato circa il proposito criminoso del Leone.

Infatti, è di tutta evidenza, che l'inciso suddetto non esclude la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del piano generale, essendo tra l'altro stata utilizzato dai giudici del Tribunale di Roma esclusivamente per escludere la cognizione dell'imputato in ordine alla ricettazione e al possesso dell'arma.

4. Il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Corte di appello di Roma avrebbe errato a non derubricare il delitto di tentato sequestro di persona in quello di tentata rapina, è inammissibile.

Secondo la tesi difensiva, il tentativo di reato posto in essere dai coimputati del [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una ipotesi di tentata rapina perché costoro non avevano con sé strumenti utili alla coartazione fisica; ma il ricorrente trascura il fatto, ben evidenziato dai giudici del merito, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], reo confesso e ideatore anche dei precedenti diciannove sequestri lampo, ha reso ampia confessione chiarendo che anche nell'ipotesi in esame il piano era quello di tenere in scacco sotto la minaccia di un'arma i congiunti del Calvanese, per rilasciarli dopo che quest'ultimo gli aveva consegnato il denaro destinato al pagamento degli stipendi del personale civile in servizio presso il 31° St.

AMI.

Dunque, la censura in esame è manifestamente infondata alla stregua del modus operandi degli autori del reato in esame, così come logicamente accertato dai giudici del merito: restare in casa con la moglie del Calvanese, agevolmente tenuta sotto minaccia con arma, e liberarla a bottino acquisito.

5. .Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di disporre perizia sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 di proprietà dell'imputato, al fine di stabilire la compatibilità del cavo rinvenuto nella vettura con sirene del tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine.

E infatti, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.

U, sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015, depositata il 25 marzo 2016, Rv. 266820 - 01; conforme: Sez.

Ui. , sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996, Rv. 203974 - 01).

Or bene, a questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di appello di Roma, affermando che l'istruttoria dibattimentale svolta nel processo di primo grado era esaustiva in considerazione delle dichiarazioni rese dall'ispettore superiore [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Il suddetto ispettore aveva infatti riferito che "era difficile ipotizzare una diversa utilizzazione di tale apparato, sia perché il sistema d'allarme esisteva sulla vettura ed era in funzione a mezzo di collegamenti diversi, sia per l'incompatibilità tecnica con l'impianto stereo" (pag. 8 sentenza impugnata); mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva reso piena confessione, chiarendo che l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] era stata predisposta per il montaggio di un lampeggiante (ritrovato nell'abitazione in uso all'imputato e di una sirena analoga a quella usata dalle autovetture delle Forze dell'Ordine).

6. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in•• il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] jitui 1)(N-i tt QME:t2 conclusòghiedendo (.2„ L. 0_9-1.4.\.U.A.>-0-3 n t...t>--t et ,AL.QA Cc es/ U.31-1-12-x.R.7 , ALn25,'L‘2.9 ,cf t-C-Q 4›Ut t," 31, P-4.> bAirt-t- Q3-2 brit,t1 Jt- c(-12-4-'` `Y" -- i)k" ‘) i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2007, il Tribunale di Roma dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie a lui ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati) e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'articolo 112, n. 1, cod. pen., lo condannò alla pena principale di anni otto di reclusione e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena; con la stessa sentenza, il Tribunale assolse il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di ricettazione di arma e di detenzione e porto della stessa contestatigli al capo B) della rubrica. 2. Avverso detta sentenza propose appello la difesa dell'imputato chiedendo, in via principale, l'assoluzione con formula piena del [OSCURATO:PERSONA] perché non chiamato a realizzare alcuna delle condotte appartenenti alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 630, comma 1, cod. pen.; in subordine, la derubricazione del delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione in quello di favoreggiamento personale; in ulteriore subordine, la derubricazione del delitto in esame in quello di tentata rapina aggravata o di tentata rapina aggravata e tentato 'sequestro di persona; e, infine, la riduzione della pena nel minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già ritenute dal Tribunale prevalenti sulla aggravante contestata, nella misura massima di un terzo. Con sentenza dell'8 novembre 2017, ta Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione e confermò integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 3.1. "Violazione dell'articolo 630 cod. pen. in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen.. Tentata estorsione in tentato favoreggiamento. Derubricazione. Condizioni. Sussistenza". Il ricorrente elenca prima sei elementi utilizzati nella sentenza impugnata per motivare il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel sequestro di persona a scopo di estorsione e li confuta per giungere alla conclusione che l'imputato avrebbe dovuto intervenire soltanto a delitto commesso e consumato e per affermare che lo stesso non era a conoscenza del grave reato che il Leone e gli altri correi avrebbero dovuto commettere. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte dell'associazione per delinquere contestata a tutti gli altri imputati e perciò "avrebbe potuto sconoscere - e dunque non avere abbracciato psicologicamente - la realizzazione del sequestro estorsivo quanto piuttosto di un altro illecito". Né sarebbe, sempre ad avviso del ricorrente, sufficiente a sostenere l'effettiva conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle reali intenzioni del Leone la circostanza che quest'ultimo alla domanda dell'accusa "quindi costui era a completa conoscenza delle intenzioni vostre?" abbia risposto "si", essendo tale risposta inidonea a sostenere la presunzione di conoscenza su cui si basa la condanna, in quanto lo stesso Leone aveva parlato due volte di "rapina", termine che si riferisce a fattispecie ben diversa da quella di cui all'articolo 630 cod. pen.. Tali circostanze escluderebbero, dunque, la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e si potrebbe al più configurare, secondo il ricorrente, la commissione di un delitto di favoreggiamento. 3.2. "Errata applicazione dell'articolo 56 cod. pen., in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen.. Univocità degli atti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. Carenza". Il ricorrente assume, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo a mettere in pericolo i beni giuridici protetti dall'articolo 630 cod. pen. e che "l'istituto del tentativo sarebbe stato piegato al fine di costituire un espediente per punire gli atti preparatori ascritti al suo patrocinato". Secondo la tesi difensiva, "l'unico elemento di fatto che avrebbe potuto attingere il [OSCURATO:PERSONA] di tentato concorso nel sequestro (o nella rapina) sarebbe il furto dell'arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato sub B dell'imputazione", delitto questo dal quale l'imputato era stato assolto con formula piena. Vi sarebbe, inoltre, più di un dubbio sulla reale consapevolezza da parte dell'imputato circa il proposito criminoso del Leone, tanto che il giudice di primo grado aveva affermato che non era "dato sapere di quali informazioni egli disponesse in ordine alle modalità attuative del sequestro da parte dei complici, ossia se conoscesse il possesso della pistola o di altri strumenti coercitivi". In definitiva, sempre secondo il ricorrente, sembrerebbe "potersi configurare un tentato atto di concorso, come tale non punibile, piuttosto che una partecipazione nel delitto tentato: l'intervento delle forze dell'ordine sotto casa del Calvanese, infatti, interveniva in un momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcuno degli atti richiesti dal Leone". 3.3. "Errata applicazione dell'articolo 630 cod. pen., in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen.. Omessa derubricazione in tentata rapina aggravata".Secondo la tesi difensiva, il reato posto in essere dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un'ipotesi di tentata rapina perché le suddette persone non avevano con sé strumenti utili alla coartazione fisica (cappucci, cloroformio, etere, manette, tamponi auricolari etc.), indispensabili per commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Sarebbe, infatti, dovuto ai pregressi penali dell'associazione per delinquere e ai diciannove casi precedenti di commissione di sequestro di persona a scopo di estorsione, che il Tribunale di Roma avrebbe, nel caso concreto, ritenuto la sussistenza di tale delitto, pur senza che gli imputati avessero posto in essere condotte idonee a rivelare il delitto che costoro andavano perseguendo. 3.4. "Capo A) dell'imputazione. Violazione dell'articolo 603 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen.. Mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Contraddittorietà della motivazione". Ad avviso del ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero errato a disattendere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, affermando che questa non era necessaria "in considerazione delle dichiarazioni rese dall'Ispettore superiore [OSCURATO:PERSONA] e dal Leone". E infatti, secondo la tesi difensiva, il suddetto [OSCURATO:PERSONA], autore del sopralluogo sull'autovettura dell'imputato, "per sua stessa ammissione non era in grado di stabilire l'effettiva funzione del cavo elettrico rinvenuto nel cruscotto dell'auto" e aveva altresì escluso "la propria competenza in ordine alla valutazione circa la funzione del foro e del cavo rinvenuti nell'autovettura di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]". 3.5. "Capo A) dell'imputazione. Erronea applicazione dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen.". Il ricorrente assume, infine, che la sentenza impugnata difetta di motivazione in ordine alle argomentazioni poste con il quarto motivo di appello circa l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata avrebbe, ,infatti, disatteso i temi posti dalla difesa sulla scorta delle affermazioni poste dal Tribunale, ma avrebbe omesso di considerare le circostanze concrete indicate nell'impugnazione che inficiavano la credibilità delle affermazioni del collaboratore. Il ricorrente elenca poi le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal Leone (in relazione agli altri episodi di sequestro posti in essere dall'associazione a delinquere di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai fatto parte) e non ritenute attendibili dal G.I.P. di Roma oltre che nella sentenza del G.U.P. n. 1602/2005 del 21 aprile 2005, assumendo che la suddetta elencazione è stata ignorata dai giudici del secondo grado; sostiene, altresì, che le argomentazioni utilizzate da questi ultimi per ritenere l'attendibilità del suddetto collaboratore non avevano risposto alle censure mosse nell'impugnazione secondo cui la contraddittorietà del suo comportamento (aveva prima escluso e poi affermato la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto) non poteva essere spiegata come sentimento di protezione nei confronti del suo amico, dal momento che tale sentimento avrebbe dovuto essere nutrito nei confronti anche degli altri accoliti. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Per ragioni di logicità della motivazione, va per primo preso in esame il quinto motivo di ricorso, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la decisione della Corte di appello di Roma difetta di motivazione in ordine alle argomentazioni poste nei motivi di appello relative all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; e ciò in quanto uno dei fulcri della condanna dell'imputato è rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie del suddetto correo. Fatta questa premessa, il Collegio osserva che la censura in esame è destituita di fondamento. E in vero, sia i giudici del Tribunale di Roma che quelli della Corte di appello hanno reso ampia e logica motivazione in ordine all'attendibilità del Leone, evidenziando che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie della suddetta persona erano "intrinsecamente dotate di credibilità in forza delle conoscenze e delle notizie specifiche a costui note, frutto della sua ideazione progettuale dei singoli reati fine e della scelta da parte sua degli esecutori, con specifica attribuzione di compiti e di ruoli operativi". Detti giudici, inoltre, hanno messo in rilievo che tali dichiarazioni risultavano confortate dai seguenti elementi esterni: - la circostanza che nel procedere alla perquisizione di un'abitazione in uso al Leone, gli operanti della P.G. avevano appreso che le chiavi di quell'immobile le deteneva il [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato perciò invitato, con un pretesto, a presentarsi in quel luogo; - l'ulteriore circostanza che, giunto l'attuale imputato - a bordo della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 - nei pressi dell'abitazione in questione, si era proceduto alla perquisizione, nel corso della quale era stato rinvenuto un lampeggiante di colore blu, analogo a quello utilizzato dalle forze dell'ordine, posto nei pressi di un borsone che, a sua volta, conteneva gli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA]; - il fatto che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 dell'indagato (modello analogo a quello usato dalle forze dell'ordine), in epoca successiva ispezionata, conteneva "un foro di fattura artigianale posto sotto il cruscotto, all'altezza del blocco accensione, predisposto per l'inserimento di un pulsante, non di serie della vettura; mentre nel vano motore vi erano ancora dei fili privi di qualsiasi attinenza con il motore stesso, che raggiungevano il cruscotto, astrattamente idonei ad un collocamento tra la pulsantiera e la tromba delle sirene; e che era stata constatata l'esistenza di due fori nella parte del cofano interessata al passaggio dei fili"; - il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il Leone e il [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quella svoltasi tra i due alle ore 17 e 56 del giorno 14 dicembre 1999, avvenuta nell'imminenza dell'appostamento presso l'abitazione della vittima, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il collaborante diceva all'imputato "allora da questo momento io me ne sto andando.... non mi chiamare fino a quando non ti chiamo io". I giudici del merito hanno, inoltre, evidenziato che non risultava dagli atti che il Leone nutrisse sentimenti di astio e di vendetta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e che anzi tra i due esisteva uno stretto legame di amicizia, tanto che in un primo momento il collaborante aveva tentato di salvaguardare il suo sodale, non rivelando immediatamente la sua partecipazione al tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ebbene, la su indicata motivazione — la cui bontà è stata già comprovata dalle sentenze di condanna irrevocabili degli altri coimputati - è assolutamente logica e resiste pertanto alle censure difensive, inidonee a scalfirla. 2. Quanto sopra premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici della Corte di appello di Roma avrebbero errato a non derubricare il delitto di tentata estorsione in quello di tentato favoreggiamento, è del pari destituito di fondamento. Va a questo punto precisato che i giudici del secondo grado hanno riferito che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito nel corso del dibattimento di primo grado tutte le sue precedenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie, "sia nelle linee generali dell'organizzazione criminosa, sia sul suo ruolo, sia in particolare sul ruolo dell'imputato", chiarendo che "era la prima volta che il [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolto in sostituzione di altra persona con cui vi erano stati dei problemi; che il ruolo assegnatogli era quello di autista, preposto alla guida della vettura con cui egli si sarebbe allontanato dall'aeroporto di Ciampino per immettersi sull'autostrada; che l'autovettura era stata adibita proprio per percorrere corsie preferenziali sia con le sirene in uso alla polizia giudiziaria che con il lampeggiante; che l'imputato l'aveva raggiunto alcuni giorni prima del fatto presso l'appartamento da lui locato in Pomezia, dove era custodito il lampeggiante di colore blu, come quello delle Forze dell'Ordine, che sarebbe stato montato; che lì il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato una valigia con il proprio abbigliamento". E ancora, detti giudici hanno evidenziato che il collaborante - su specifica domanda del pubblico ministero - aveva affermato che l'attuale imputato "era perfettamente a conoscenza del piano delittuoso progettato". Posto, dunque, che i fatti si sono svolti così come puntualmente descritti dai giudici del merito, il Collegio osserva che il [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere a titolo di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione a lui attribuito. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione il concorso di persone nel reato, ex art. 110 cod. pen., ricorre, nelle sue componenti di contributo materiale o morale e di cosciente e volontaria partecipazione, ogni volta che il contributo di ciascun partecipe sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto e apprezzato dall'autore del reato, sicché ciascuno dei partecipi sia consapevole della situazione di fatto in cui opera e voglia contribuire, per la propria parte e nel ruolo che svolge, alla realizzazione dell'evento antigiuridico. Ciò posto, è irrilevante che l'azione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere doveva intervenire a reato già consumato, atteso che - applicando la citata giurisprudenza di legittimità - l'aiuto prestato per favorire la fuga rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato attribuito agli autori principali, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata fattispecie. E tale consapevolezza, come si è prima precisato, secondo i giudici della Corte di appello di Roma sussisteva nel [OSCURATO:PERSONA]; così che egli deve rispondere del più grave delitto a lui attribuito e non del meno grave reato punito dall'art. 378 cod. pen. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che questi non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo a mettere in pericolo i beni giuridici protetti dall'articolo 630 cod. pen., è infondato. I coimputati del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati arrestati - come riferito dai giudici della Corte di appello di Roma - "nell'atto di realizzare il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari presso l'abitazione ubicata in via Anastasio II, n. 282"; e le suddette persone sono state già condannate, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a loro ascritto (e per altri gravi delitti). Dunque, non v'è dubbio - alla stregua della giurisprudenza prima citata - che il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva predisposto la sua auto con lampeggianti e sirena, debba rispondere di concorso nel tentativo da costoro posto in essere, anche se non ha compiuto alcun atto concreto nei confronti delle vittime del reato, atteso che la sua partecipazione al delitto consisteva in un'attività volta a consentire una più agevole fuga degli autori materiali del reato. Né il seguente inciso formulato dai giudici del primo grado - "non è dato sapere di quali informazioni egli disponesse in ordine alle modalità attuative del sequestro da parte dei complici, ossia se conoscesse il possesso della pistola o di altri strumenti coercitivi" - dimostrerebbe, come sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di più di un dubbio sulla reale consapevolezza da parte dell'imputato circa il proposito criminoso del Leone. Infatti, è di tutta evidenza, che l'inciso suddetto non esclude la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del piano generale, essendo tra l'altro stata utilizzato dai giudici del Tribunale di Roma esclusivamente per escludere la cognizione dell'imputato in ordine alla ricettazione e al possesso dell'arma. 4. Il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Corte di appello di Roma avrebbe errato a non derubricare il delitto di tentato sequestro di persona in quello di tentata rapina, è inammissibile. Secondo la tesi difensiva, il tentativo di reato posto in essere dai coimputati del [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una ipotesi di tentata rapina perché costoro non avevano con sé strumenti utili alla coartazione fisica; ma il ricorrente trascura il fatto, ben evidenziato dai giudici del merito, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], reo confesso e ideatore anche dei precedenti diciannove sequestri lampo, ha reso ampia confessione chiarendo che anche nell'ipotesi in esame il piano era quello di tenere in scacco sotto la minaccia di un'arma i congiunti del Calvanese, per rilasciarli dopo che quest'ultimo gli aveva consegnato il denaro destinato al pagamento degli stipendi del personale civile in servizio presso il 31° St. AMI. Dunque, la censura in esame è manifestamente infondata alla stregua del modus operandi degli autori del reato in esame, così come logicamente accertato dai giudici del merito: restare in casa con la moglie del Calvanese, agevolmente tenuta sotto minaccia con arma, e liberarla a bottino acquisito. 5. .Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di disporre perizia sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 75 di proprietà dell'imputato, al fine di stabilire la compatibilità del cavo rinvenuto nella vettura con sirene del tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine. E infatti, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. U, sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015, depositata il 25 marzo 2016, Rv. 266820 - 01; conforme: Sez. Ui. , sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996, Rv. 203974 - 01). Or bene, a questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di appello di Roma, affermando che l'istruttoria dibattimentale svolta nel processo di primo grado era esaustiva in considerazione delle dichiarazioni rese dall'ispettore superiore [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il suddetto ispettore aveva infatti riferito che "era difficile ipotizzare una diversa utilizzazione di tale apparato, sia perché il sistema d'allarme esisteva sulla vettura ed era in funzione a mezzo di collegamenti diversi, sia per l'incompatibilità tecnica con l'impianto stereo" (pag. 8 sentenza impugnata); mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva reso piena confessione, chiarendo che l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] era stata predisposta per il montaggio di un lampeggiante (ritrovato nell'abitazione in uso all'imputato e di una sirena analoga a quella usata dalle autovetture delle Forze dell'Ordine). 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere
Sentenza Cassazione n. 00007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris