CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3680/2020 R.G. proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato .AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 2372/2019 depositata il 04/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento emessinei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente)relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, con i quali veniva accertato unmaggior volume di affari ed era recuperata l’IVA indebitamente detratta, inNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026conseguenza dell’uso di fatture relative a operazioni soggettivamenteinesistenti, conseguenti ad acquisiti di prodotti informatici eseguiti dallacontribuente presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamentodavanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respingeva ilricorso con sentenza (n. 4744/2017), confermata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la pronuncia n.2372/2019 depositata in data 04/06/2019.3. In sintesi, ai fini del presente giudizio di legittimità è sufficienteevidenziare che la CTR ha ritenuto infondato il difetto di motivazioneeccepito dalla contribuente, essendo stata dimostrata dall’amministrazionefinanziaria la fittizietà dei rapporti tra la società contribuente e [OSCURATO:PERSONA].r.l.3.1. Emergevano, in particolare, plurimi elementi della presenza di unafrode e della consapevolezza della società contribuente, e in particolare:- l’unico fornitore dei prodotti informatici nei confronti della societàappellante era proprio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestita dal coniuge dellalegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].;- la merce veniva acquistata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo dopo che lasocietà contribuente era stata contattata dal cliente comunitario edera venduta esclusivamente a operatori comunitari, non soggetti aimposizione IVA;- non era stata reperita né prodotta documentazione commercialerelativa ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva, peraltro, illuogo di esercizio coincidente con quello della [OSCURATO:SOCIETA].;- a seguito delle operazioni di verifica è stato riscontrato che partedella documentazione della contribuente era nello stesso armadiocontenente anche la documentazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;Numero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026- nel p.c. della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ritrovata documentazioneamministrativo-contabile, tra cui alcune fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di altre società.3.2. Erano, quindi, ritenute irrilevanti altre sentenze del giudicetributario e, in particolare, la sentenza della CTR n. 3718/04/2017, peraltrooggetto di ricorso in cassazione.4. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.4.1. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4.2. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimentoalla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto inesistenti gli scambicommerciali tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, inquanto, da un lato, ha condiviso le prospettazioni dell’amministrazionefinanziaria, dando rilievo al fatto che i prodotti informatici fossero statiacquistati dalla contribuente solo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che condivideva conla prima la sede di esercizio) solo dopo essere stata contattata dai clienti eal fatto che parte della documentazione della fornitrice fosse stata rinvenutanegli armadi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] lato, non è stato chiarito perchénon siano state ritenute non condivisibili le difese della contribuente,incentrate sul fatto che non fosse mai stata contestata l’effettiva acquisizionedella merce da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per poi rivenderla anche a Forlonis.r.l. Di conseguenza l’unica ipotesi plausibile è che la merce sia stataeffettivamente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (cui non sono stati disconosciuti icosti) ed effettivamente rivenduta a [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la sentenza impugnatanon ha adeguatamente considerato che – ammettendo la deducibilità deicosti per le operazioni commerciali – l’amministrazione finanziaria aveva, difatto, riconosciuto come effettive le compravendite oggetto di contestazione.2.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia come, già nelle osservazionial p.v.c., avesse contestato che ammettere la deducibilità dei costi delleoperazioni verificate equivaleva a riconoscerne l’effettività, ammettendo cheerano state realizzate tra le parti. L’amministrazione finanziaria ha tentato disottrarsi a tale rilievo, affermando che la deducibilità dei costi delle operazionicontestate discende dalla legge e non esclude la loro inesistenza soggettiva.Si tratta, ad avviso della ricorrente, di un argomento inconferente, perchénon tiene conto del fatto che i costi sono stati considerati deducibili sia perItaly [OSCURATO:SOCIETA]. (considerata come società filtro) che per [OSCURATO:SOCIETA]3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoalla parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente nonavesse fornito elementi per contrastare la tesi dell’amministrazionefinanziaria circa la fittizietà dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua dante causaItaly [OSCURATO:SOCIETA]3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avertrascurato che le argomentazioni svolte dalla ricorrente per dimostrarel’inconferenza delle tesi avversarie circa la presunta fittizietà dei rapporticommerciali tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali l’amministrazione ha fattoderivare la contestazione per l’uso di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti. La fittizietà dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. èstata fatta derivare dall’assunto indimostrato e smentito dal giudice tributarioche la prima sia solo una società filtro, coinvolta in una frode carosello di cuiNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026la seconda sarebbe stata pienamente consapevole. Gli elementi su si fondala tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria – incentrati sul fatto cheItaly [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata l’unica fornitrice della società contribuente,sull’assenza di documentazione comprovante i rapporti tra le due società, sulfatto che [OSCURATO:SOCIETA]. acquistasse da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo essere statacontattata dal proprio cliente e sulla conservazione della documentazionenello stesso armadio – sono stati chiarati dalla ricorrente, fin dalleosservazioni al p.v.c. e negli atti introduttivi dei due giudizi, dove è statoevidenziato che le due società sono entità distinte che operano in pienaautonomia, la merce acquistata da [OSCURATO:SOCIETA] è stata rivenduta a operatori UEin esecuzione degli ordini ricevuti e secondo la prassi del mercato, i contratticommerciali sono normali e sono stati documentati, la circostanza delladocumentazione di [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sul p.c. della società contribuenteè dovuta a circostanze fortuite. Di conseguenza, l’affermazione della CTR,secondo cui la società appellante non avrebbe fornito elementi chiari eunivoci per contrastare i rilievi dell’amministrazione finanziaria dimostracome le osservazioni difensive non siano state prese affatto inconsiderazione.4. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili, sotto plurimi profili, a partire dalla duplice soccombenza dellaricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito.4.1. Inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18/10/2018, n. 26305).4.2. Nel caso di specie primi tre motivi di ricorso sottendono, inoltre, larichiesta di rivalutazione del materiale probatorio alternativa allaricostruzione operata in sentenza e non un omesso esame di un fattoNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dovendosiindividuare quest’ultimo nel fatto in senso storico naturalistico il cui esamesia stato pretermesso dal giudice e non nella ricostruzione fattuale checostituisce l’esito della valutazione delle prove agli atti. Le circostanze checontroparte pretende di ricondurre al fatto decisivo menzionato nell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non sono integrano fatti in sensostorico naturalistico, ma sono da ricondurre, in larga parte, a deduzioni eargomentazioni difensive e circostanze rispetto alle quali la CTR ha ritenutodirimenti e prevalenti gli elementi di prova prodotti dall’amministrazionefinanziaria.5. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., con riferimento alla parte della sentenzaimpugnata che ha posto in capo alla società contribuente l’onere di provarel’esistenza dei presupposti per ottenere la detrazione dell’IVA.5.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censuratanella parte in cui afferma che la società contribuente non avesse fornitoelementi chiari e univoci per contrastare i rilievi dell’amministrazionefinanziaria, che sono stati, pertanto, ritenuti legittimi e fondati. Taleragionamento, ad avviso di parte ricorrente, viola le regole di ripartizionedell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. e le regole che governanola prova per presunzioni (art. 2729 cod. civ.). L’assunto accusatoriodell’ufficio è fondato solo su una presunzione di fittizietà della dante causaItaly [OSCURATO:SOCIETA]. Ha quindi richiamato la giurisprudenza unionale, secondo laquale è l’amministrazione finanziaria a dover fornire la prova dellaconsapevolezza o conoscibilità del carattere fraudolento dell’operazione.L’impostazione accusatoria dell’ufficio è in contrasto con l’insegnamento delgiudice europeo, perché manifesta il tentativo di ritenere assolto l’onereprobatorio in capo all’amministrazione finanziaria attraverso il mero ricorsoa presunzioni che, ad avviso di parte ricorrente, non sono neppureNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026pertinenti, al punto da ribaltare in capo al contribuente l’onere di dimostrareche non sapeva o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione in cui eracoinvolto si iscriveva in un’evasione dell’IVA (imponendogli di provare,peraltro, anche un fatto negativo). Nel caso di specie l’amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto, quindi, provare che [OSCURATO:SOCIETA] fosse consapevoledel fatto che l’acquisto di merce informatica da [OSCURATO:PERSONA] si inserisse inuna (ipotizzata e non dimostrata) frode carosello.5.2. Il motivo di ricorso è infondato.Secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso dioperazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistentema la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che haeffettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della qualeil cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne derivache l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad unsoggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo dipagamento dell'imposta.Non entrano, quindi, nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fattureemesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazionifatturate, in quanto tali fatture si riferiscono a operazioni, per quanto loriguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la"copertura" di prestazioni acquisite da altri soggetti. Difatti, in baseall'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112 per poter beneficiare deldiritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggettopassivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati abase di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delleproprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizisiano forniti da un altro soggetto passivo.Sempre secondo Cass., n. 24321 del 2018 la prova che deve esserefornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamenteinesistenti – anche mediante il ricorso a presunzioni, v. Cass., n. 9851 delNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/20262018 - si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto allapretesa erariale e in particolare:«a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che ilsoggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la provadell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo invia presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente lefatture;b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione siinseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazioneall'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbedovuto esserne consapevole.»Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provarel’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fosseroeffettivamente rifornite dalla società cedente.5.3. Tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità èpienamente sintonico con le coordinate ermeneutiche che precludono ildiritto alla detrazione dell’IVA nella giurisprudenza unionale (richiamata dalricorrente), dove è stato precisato che: «occorre ricordare che la lottacontro ogni possibile frode, evasione ed abuso è un obiettivo riconosciuto epromosso dalla sesta direttiva. Pertanto, spetta alle autorità e ai giudicinazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, allaluce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolentoo abusivo (v. sentenze Bonik, C‑285/11, EU:C:2012:774, punti 35 e 37nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C‑18/13, EU:C:2014:69,punto 26). Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivosapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipavaad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In circostanze delgenere, il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini dellasesta direttiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dallaNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzodei servizi nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuatea valle (v., sentenze Bonik, C‑285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C‑18/13, EU:C:2014:69,punto 27).» (CGUE, 22/10/2015, C-277/14, §§ 47-48).5.4. L’incedere argomentativo della sentenza impugnata è pienamentecoerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materiadi operazioni soggettivamente inesistenti (con il conseguentedisconoscimento della detrazione dell’IVA), in conformità a quantopuntualizzato dalla giurisprudenza unionale. Difatti, la CTR ha indicato (pag.6-7 della sentenza impugnata) quali siano gli elementi da cui desumerel’esistenza della frode e la consapevolezza da parte della societàcontribuente: la circostanza che l’unico fornitore fosse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.gestita dal coniuge della legale rappresentante della società contribuente,la circostanza che gli acquisti avvenissero solo dopo che la [OSCURATO:SOCIETA]. erastata contattata da un cliente comunitario e venduta solo a tale tipologia dicliente, l’assenza di documentazione attestante i rapporti tra fornitrice eacquirente, la coincidenza dei luoghi di esercizio delle due attività ecc… Unavolta fornita la prova tanto dell’inesistenza soggettiva delle operazioni dequibus, che della conoscenza (o doverosa conoscibilità) del meccanismofraudolento da parte della contribuente, spettava a quest’ultima fornire laprova contraria, fermo restando che la valutazione delle contrapposteacquisizioni probatorie rientra in una valutazione di merito che è esclusa dalsindacato di legittimità di questa Corte. In ogni caso, resta che la CTR nonabbia violato le regole di ripartizione dell’onere della prova (anche di tipopresuntivo) in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in conformitàa quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con gliindirizzi della giurisprudenza unionale.6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato non può neppure avere rilievoneppure la sentenza di assoluzione emessa dal GIP e prodotta dalla parteNumero registro generale 3680/2020Numero sezionale 9023/2025Numero di raccolta generale 7614/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente. L’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto ad opera del d.lgs.n. 87 del 2024) prevede, infatti, che: «La sentenza irrevocabile diassoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso,pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggettoe sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario,ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fattimedesimi.»Il tenore letterale della norma è, quindi, nel senso che solamente lasentenza emessa in esito al dibattimento può produrre efficacia di giudicatoin ogni stato e grado del giudizio.7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite del presente giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.300,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK