CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 17974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 maggio 1980 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 19 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto erronea applicazione della legge e mancanza di adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il