CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28277/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 1987/2021 dellaCORTE D'APPELLO di LECCE- SEZIONE DISTACCATAdi TARANTO depositata i l 05/05/2021 R.G.N. 111/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.5.2021, la Corte d'appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 27.3.2015, in applicazione della posticipazione disposta dall’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di gravame, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte di merito ritenuto che il trattamento pensionistico dovesse essere posticipato di dodici mesi rispetto alla data della domanda amministrativa e non rispetto alla data di accertamento della condizione di invalidità che, unitamente al requisito anagrafico e a quello contributivo, ne costituisce presupposto; che, al riguardo, va ricordato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui la previsione di cui all’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d’invalidità, rispettoall’applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal d.lgs. n. 503/1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (così già Cass.n. 11750 del 2015, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass.nn. 29191 del 2018 e 31001 del 2019); che, trattandosi di pensione di vecchiaia, deve trovare applicazione l’art. 6, l. n. 155/1981, secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, potendo decorrere successivamente solo nel caso in cui a tale data non sussistano i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (cui è ovviamente da aggiungersi, nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, quello dell’invalidità in misura non inferiore all’ottanta per cento) ovvero sussista specifica istanza dell’interessato di posticipazione del trattamento pensionistico al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa; che, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS nel controricorso, non rileva in contrario che l’accesso al pensionamento di vecchiaia anticipata ex art. 1, d.lgs. n. 503/1992, costituisca mera facoltà dell’interessato, dal momento che, a ben vedere, egualmente deve dirsi per la pensione di vecchiaia ordinaria, non potendo procedersi alla liquidazione della prestazione previdenziale d’ufficio, ossia in assenza di domanda dell'interessato, e ben potendo questi avere interesse ad una liquidazione che non riguardi il periodo anteriore alla presentazione della domanda, come appunto previsto dall’art. 6, l. n. 155/1981, cit., nella parte in cui stabilisce che la decorrenza possa essere posticipata su istanza dell’assicurato (cfr. sul punto Cass. n. 10954 del 1995); che, avendo la disposizione dell’art. 6, l. n. 155/1981, carattere innovativo rispetto alla disciplina precedente di cui all'art. 18, d.P.R. n. 488/1968, che al contrario, anche per la pensione di vecchiaia, prevedeva come tempo della maturazione del diritto il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di pensione (cfr. in tal senso già Cass. nn. 4490 e 11720 del 1992), risulta evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, atteso che, nel disporre la posticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico a far data non già dalla maturazione dei requisiti all’uopo necessari, ma da quella (pacificamente successiva) della presentazione della domanda amministrativa, ha attribuito alla domanda stessa non soltanto l’effetto procedimentale di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, previa certazione e verifica dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento previdenziale, ma altresì quello sostanziale di decorrenza del diritto alla prestazione, ciò che non può più dirsi voluto dall’art. 6, l. n. 155/1981, in assenza di una specifica volontà in tal senso dell’assicurato; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto secondo cui la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), va calcolata in relazione alla previsione di cui all’art. 6, l. n. 155/1981, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia maturanormalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d’impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa