CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2019
Cassazione n. 26109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5324/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1036/2019 depositata il19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa, impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze alcuni inviti di pagamento riguardante l’ omesso versamento del contributo unificato; 2. la commissione adita, con sentenza n. 463/04/2017, rigettava il ricorso e tale sentenza veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana con sentenza 1036/7/2017 depositata in data 19 giugno 2019 e non notificata; 3. i giudici di appello rilevavano l’ inammissibilità dell’ appello in quanto totalmente generico; 4. contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. l’ ufficio si è costituito eccependo l’ inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile, come correttamente eccepito dall’ ufficio; 2. lo stesso, infatti, non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass.n. 8425/20): “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui”; e che, inoltre (Cass.n. 8009/19): “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)”, così pure Cass.n. 21297/16 in una fattispecie di ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente aveva riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito. Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013); 2.1. nella specie, la lettura del ricorso non consente di intendere a sufficienza la portata delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Sia l'esame delle censure in cui esso si articola – che si risolvono nella poco comprensibile denuncia di "violazione" di numerose norme processuali, soltanto formalmente corredate da fondamenti normativi giustificativi della invocata violazione, basate sul richiamo generico e confuso di atti del giudizio di merito, privi dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato – sia la generica denuncia di “violazione dell’art. 360 n. 3-4-5 c.p.c.", basata sulla mera indicazione di norme processuali e delibere, senza un iter argomentativo idoneo a consentire la comprensione del decisum e delle corrispondenti censure mosse con l'impugnazione, non consentono, in effetti, di comprendere quale sia l’esatto contenuto delle doglianze proposte avverso la sentenza impugnata (cfr. Cass.n. 2097 del 2007; n. 11501 del 2006; n. 2831 del 2009); 2.2. alla luce dei suindicati rilievi deve essere ritenuta l’inammissibilità dei motivi di ricorso mossi avverso la sentenza impugnata, non essendo le censure rispettose dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva occorrendo che, con il ricorso, vengano selezionati i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.(per analoga fattispecie, nei confronti della stessa parte ricorrente, v. Cass. nn. 29030/17, 16262/22, 35342/22). 3. va, infine, precisato che dato l'esito del giudizio -di inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra esposte - le questioni di illegittimità costituzionale sollevate risultano, in ogni caso, prive dell’ indefettibile requisito della rilevanza; 4. ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 4.1. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della Amministrazione controricorrente delle spese del presente grado del giudizio,liquidate in euro 500,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto.