CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 08294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14192/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] & C., in, persona del leaale ,Gb.L.-- ci, eon vtì e rappresentante pro tempore, rappresentata—e difesài d-a1TrAvv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; 471 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 369/02/18 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbimento dei restanti motivi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 369/02/18 della Commissione tributaria Regionale della Toscana (CTR), depositata il 19/02/2018, veniva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso gli avvisi di accertamento con i quali la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori, aveva richiesto il pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA). In particolare, la CTR, nel confermare la statuizione dei giudici di primo grado, affermava la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] ad emettere le indicate ingiunzioni di pagamento nonché la corretta determinazione degli importi dovuti. 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. I 4. In prossimità dell'udienza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente. Considerato che 1. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso della ricorrente ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Cc:& deciso in Roma il 2 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L -(7 Il Presidente (42— DEPOSIT