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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18704/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1996 avverso la sentenza resa il 12 Aprile 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato il 23 novembre 2021 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di rapina aggravata e di tentata rapina aggravata, per i quali è stato arrestato nella flagranza di reato. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha reso in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato una motivazione meramente apparente, utilizzando formule di stile per respingere le censure della difesa.

Il giudizio di responsabilità si fonda sulle telegrafiche denunzie di due cugini polacchi giudicati credibili,ma la difesa evidenziava con il gravame le discrasie e carenze delle dichiarazioni testimoniali richiamando il collegio ad una più attenta verifica del compendio probatorio e invocando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale, non essendo dato conoscere lo specifico ruolo del ricorrente nella dinamica della vicenda.

La Corte ha fornito una motivazione generica e meramente apparente. 3.11 ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo di ricorso non si confronta con la dettagliata ed esaustiva motivazione della Corte e di appello e invoca una diversa e non chiara ricostruzione della vicenda, senza precisare le ragioni per cui bisognerebbe ritenere inattendibili le dichiarazioni dei due testi principali, considerato peraltro che i quattro imputati di rapina sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato e nei pressi del luogo in cui sono stati bloccati è stata rinvenuta anche la refurtiva.

La corte a pagina 4 della sentenza ha ribadito la corretta valutazione della attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese, le cui accuse sono state confermate dal tentativo di fuga degli imputati, dal loro arresto in flagranza e dal rinvenimento del portafogli di una delle persone offese sul luogo dell'arresto. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa congruo determinare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 3 marzo 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Marf41 niela [OSCURATO:PERSONA]/R g i [OSCURATO:PERSONA] 3ECONDA SEZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1996 avverso la sentenza resa il 12 Aprile 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato il 23 novembre 2021 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di rapina aggravata e di tentata rapina aggravata, per i quali è stato arrestato nella flagranza di reato. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha reso in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato una motivazione meramente apparente, utilizzando formule di stile per respingere le censure della difesa. Il giudizio di responsabilità si fonda sulle telegrafiche denunzie di due cugini polacchi giudicati credibili,ma la difesa evidenziava con il gravame le discrasie e carenze delle dichiarazioni testimoniali richiamando il collegio ad una più attenta verifica del compendio probatorio e invocando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale, non essendo dato conoscere lo specifico ruolo del ricorrente nella dinamica della vicenda. La Corte ha fornito una motivazione generica e meramente apparente. 3.11 ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo di ricorso non si confronta con la dettagliata ed esaustiva motivazione della Corte e di appello e invoca una diversa e non chiara ricostruzione della vicenda, senza precisare le ragioni per cui bisognerebbe ritenere inattendibili le dichiarazioni dei due testi principali, considerato peraltro che i quattro imputati di rapina sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato e nei pressi del luogo in cui sono stati bloccati è stata rinvenuta anche la refurtiva. La corte a pagina 4 della sentenza ha ribadito la corretta valutazione della attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese, le cui accuse sono state confermate dal tentativo di fuga degli imputati, dal loro arresto in flagranza e dal rinvenimento del portafogli di una delle persone offese sul luogo dell'arresto. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa congruo determinare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 3 marzo 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Marf41 niela [OSCURATO:PERSONA]/R g i [OSCURATO:PERSONA] 3ECONDA SEZ
Sentenza Cassazione n. 18704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris