Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 177/1972
ECLI:IT:COST:1972:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed
altri, il pretore di Chieri ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura
penale nella parte in cui esclude il rinvio obbligatorio del
dibattimento nel caso di impedimento a comparire in giudizio del
difensore dell'imputato, in riferimento al diritto di difesa garantito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Ha osservato il giudice a quo che nella specie, in base alla nonna
impugnata, trattandosi di procedimento per reato contravvenzionale con
prescrizione breve, ed essendo stato già concesso un rinvio per
l'impedimento del difensore di altro imputato, non gli sarebbe stato
possibile di concedere ulteriore rinvio, ma tale diniego avrebbe
violato il diritto di difesa dell'imputato, attesoché la nomina di un
difensore d'ufficio in luogo di quello di fiducia avrebbe inciso sulla
effettiva esplicazione integrale del diritto di difesa, anche per la
mancata adeguata conoscenza degli atti di causa da parte del nuovo
difensore.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 21 luglio 1970, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato rileva che, in caso di assenza e di
impedimento del difensore nominato, è obbligatoria, ai sensi dell'art.
128 cod. proc. pen., secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale, la nomina d'ufficio di altro difensore, e che lo
stesso impedimento del difensore può costituire, secondo la più
recente interpretazione, motivo sufficiente per il rinvio o la
sospensione del dibattimento. Pertanto, conclude l'Avvocatura, la
difesa anche sostanziale dell'imputato appare comunque assicurata,
spettando al difensore d'ufficio un congruo termine per lo studio degli
atti.
:
Il pretore di Chieri solleva un problema di legittimità
costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte
in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di
legittimo impedimento del difensore.
Tale esclusione sarebbe lesiva del diritto di difesa garantito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non vale, secondo
l'ordinanza, il rilievo che in ogni caso il giudice deve sempre, per
poter procedere, nominare un difensore d'ufficio, in quanto alla difesa
di ufficio non si dovrebbe ricorrere quando il giudicabile abbia
esercitato il proprio diritto di indicare un difensore di fiducia.
Su questo punto l'ordinanza si attarda per dimostrare che l'opera
del difensore ufficioso, oltre a non corrispondere alla scelta elettiva
dell'imputato, può per diverse ragioni risultare meno efficace.
La questione non è fondata. Gli artt. 128 e 432 cod. proc. pen.
assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato e, secondo
la giurisprudenza della Cassazione, anche il legittimo impedimento del
difensore di fiducia può costituire di per sé motivo sufficiente per
il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che
questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza
pregiudizio per gli interessi dell'imputato.
A maggior garanzia per la continuità e coerenza dell'opera
difensiva, l'art. 127 cod. proc. pen. prevede altresì che i difensori
nominati dalle parti possano designare tempestivamente un proprio
sostituto per il caso di loro impedimento.
Infine, secondo la comune prassi interpretativa e secondo la
giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al
difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che
non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la
preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art.
185, n. 3, del codice di procedura penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 498 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
- Cancelliere