CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 28 settembre 2021, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, con recidiva specifica reiterata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza, come evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 3, legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, N. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).Nè la scelta del rito abbreviato può legittimare l'applicazione del beneficio , come sembra ritenere la difesa. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione In ordine al giudizio di colpevolezza, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]