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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17665/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16712/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], altresì difensore di sé medesimo -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la sentenza n. 6 27 /202 3 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 marzo2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che all’esito diprocedura di espropriazione presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno del Consorzio CO.IN.R.E.S.-ATO PA4 (debitore esecutato) e nei confronti del Comune di Ciminna (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza exart. 553 cod. proc. civ. resa il 23 luglio 2017, assegnò al procedente i crediti del debitore verso il terzo; avverso siffatto provvedimento, il Comune di Ciminna dispiegò opposizione agli atti esecutivi , la quale venne accolta, con annullamento dell’ordinanza di assegnazione, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 gennaio 2020, passata in cosa giudicata per effetto della ordinanza di questa Corte n. 6078/2023 del 28 febbraio 2023, che dichiar ò inammissibile il ricorso per cassazione interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nelle more dello svolgimento di tale giudizio, nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intraprese espropriazione presso terzi in danno del Comune di Ciminna e presso il tesoriere di questi, banca Unicredit S.p.A., azionando come titolo esecutivo l’ordinanza di assegnazione; reagì con opposizione all’esecuzione l’ente comunale, deducendo, in sintesi, l’insussistenza di una situazione debitoria verso il Consorzio CO.IN.R.E.S. e contestando la concreta ed attuale azionabilità in via esecutiva del diritto di credito di quest’ultimo; il giudizio di prime cure venne definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 916/2019, emessa il 13 novembre 2019 , di accoglimento dell’opposizione; sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., la decisione in epigrafe indicata, preso atto della caducazione del titolo azionato in conseguenza dell’annullamento della ordinanza di assegnazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione e, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, con distrazione al difensore di quest’ultima; per quanto qui d’interesse, la Corte palermitana ha ritenuto che la opposizione avrebbe meritato reiezione, in quanto non basata su fatti estintivi o impeditivi successivi all’ordinanza di assegnazione, bensì su supposteragioni di illegittimità della stessa; ricorre per cassazione il Comune di Ciminna, per tremotivi; resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non svolge difese in grado di legittimità la Unicredit S.p.A.; parte ricorrenteha depositato memoria illustrativa; il Collegiosi è riservat o il deposito della ordinanza ne l termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che la contestazione sollevata con la opposizione all’esecuzione (assenza del presupposto dell’assegnazione del credito per mancanza di debito verso il Consorzio CO.IN.R.E.S.) importava «l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione» della [OSCURATO:PERSONA], sicché erano erronei i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte d’appello e, pur cessata la materia del contendere, da riformare il capo di condanna alle spese; la doglianza è infondata; l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. costituisce la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente, di cui il terzo diviene debitore proprio in forza di detto provvedimento, in suo danno azionabile come titolo esecutivo, in tutta evidenza giudiziale ( ex plurimis, Cass.04/03/2022, n. 7231; Cass. 21/07/2020, n. 15447); r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto, nella procedura espropriativa intrapresa dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza stessa (in tal senso, Cass. 04/01/2023, n. 108); tanto rappresenta declinazione puntuale alla fattispecie specifica del più generale principio - da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia - secondo cui il thema decidendum delle opposizioni avverso le esecuzioni promosse in base a titoli di formazione giudiziale è circoscritto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere in via esecutiva verificatisi in epoca successiva al formarsi del provvedimento azionato, restando esclusa la possibilità di dedurre motivi di ingiustizia (error in iudicando) o di illegittimità formale (error in procedendo) del titolo giudiziale (da ultimo, tra le tantissime, Cass.07/02/2024, n. 3517; Cass., Sez U, 06/04/2023, n. 9479; Cass.21/10/2022, n. 31259; Cass. 11/10/2022, n. 29656; Cass.14/02/2020, n. 3716; Cass., Sez U, 23/07/2019, n. 19889; Cass. Cass.18/02/2015, n. 3277; Cass. 24/07/2012, n. 12911); conforme a diritto è, dunque, la valutazione compiuta (ai fini dell’individuazione della soccombenza virtuale) dalla Corte territoriale circa la verosimile non accoglibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sollevata dal Comune, in quanto argomentata sull’illegittimità della ordinanza di assegnazione titolo esecutivo, asseritamente emessa in assenza dei relativi presupposti; il secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio exart. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., imputa alla sentenza di non aver considerato «la fondamentale, presupposta e prodromica questione concernente l’inesistenza di rapporti di debito tra il Comune di Ciminna e la partecipata CO.IN.R.E.S.»; r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo - ancor prima che infondato per gli argomenti esposti in ordine al precedente mezzo di censura -è ina mmissibile; esso si risolve nel denunciare la mancata disamina di una ragione di opposizione all’esecuzione: ma in tal guisa evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; ed invero, il fatto decisivo per il giudizio contemplato da questa norma è da intendersi in senso storico - naturalistico, ovvero come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887); il terzo motivo lamenta la ingiustizia della condanna alle spese nonché l’eccessività dell’importo «rispetto al valore della causa»; il motivo è sotto entrambi i profili inammissibile; quanto al primo, per la assoluta apoditticità dell’asserzione, non suffragata da alcuna allegazione di violazione del principio della soccombenza, peraltro correttamente applicato nella vicenda; quanto al secondo, per la genericità ed indeterminatezza della lagnanza, formulata senza nemmeno la indicazione dei presunti errori (circa, ad esempio, l’individuazione dello scaglione tariffario da applicare o delle voci da riconoscere) inficianti la liquidazione; il ricorso è, in definitiva, rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e al competente ufficio di merito dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16712/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], altresì difensore di sé medesimo -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la sentenza n. 6 27 /202 3 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 marzo2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che all’esito diprocedura di espropriazione presso terzi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno del Consorzio CO.IN.R.E.S.-ATO PA4 (debitore esecutato) e nei confronti del Comune di Ciminna (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza exart. 553 cod. proc. civ. resa il 23 luglio 2017, assegnò al procedente i crediti del debitore verso il terzo; avverso siffatto provvedimento, il Comune di Ciminna dispiegò opposizione agli atti esecutivi , la quale venne accolta, con annullamento dell’ordinanza di assegnazione, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 gennaio 2020, passata in cosa giudicata per effetto della ordinanza di questa Corte n. 6078/2023 del 28 febbraio 2023, che dichiar ò inammissibile il ricorso per cassazione interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nelle more dello svolgimento di tale giudizio, nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intraprese espropriazione presso terzi in danno del Comune di Ciminna e presso il tesoriere di questi, banca Unicredit S.p.A., azionando come titolo esecutivo l’ordinanza di assegnazione; reagì con opposizione all’esecuzione l’ente comunale, deducendo, in sintesi, l’insussistenza di una situazione debitoria verso il Consorzio CO.IN.R.E.S. e contestando la concreta ed attuale azionabilità in via esecutiva del diritto di credito di quest’ultimo; il giudizio di prime cure venne definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 916/2019, emessa il 13 novembre 2019 , di accoglimento dell’opposizione; sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., la decisione in epigrafe indicata, preso atto della caducazione del titolo azionato in conseguenza dell’annullamento della ordinanza di assegnazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione e, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, con distrazione al difensore di quest’ultima; per quanto qui d’interesse, la Corte palermitana ha ritenuto che la opposizione avrebbe meritato reiezione, in quanto non basata su fatti estintivi o impeditivi successivi all’ordinanza di assegnazione, bensì su supposteragioni di illegittimità della stessa; ricorre per cassazione il Comune di Ciminna, per tremotivi; resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non svolge difese in grado di legittimità la Unicredit S.p.A.; parte ricorrenteha depositato memoria illustrativa; il Collegiosi è riservat o il deposito della ordinanza ne l termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che la contestazione sollevata con la opposizione all’esecuzione (assenza del presupposto dell’assegnazione del credito per mancanza di debito verso il Consorzio CO.IN.R.E.S.) importava «l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione» della [OSCURATO:PERSONA], sicché erano erronei i richiami giurisprudenziali operati dalla Corte d’appello e, pur cessata la materia del contendere, da riformare il capo di condanna alle spese; la doglianza è infondata; l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. costituisce la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente, di cui il terzo diviene debitore proprio in forza di detto provvedimento, in suo danno azionabile come titolo esecutivo, in tutta evidenza giudiziale ( ex plurimis, Cass.04/03/2022, n. 7231; Cass. 21/07/2020, n. 15447); r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto, nella procedura espropriativa intrapresa dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza stessa (in tal senso, Cass. 04/01/2023, n. 108); tanto rappresenta declinazione puntuale alla fattispecie specifica del più generale principio - da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia - secondo cui il thema decidendum delle opposizioni avverso le esecuzioni promosse in base a titoli di formazione giudiziale è circoscritto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere in via esecutiva verificatisi in epoca successiva al formarsi del provvedimento azionato, restando esclusa la possibilità di dedurre motivi di ingiustizia (error in iudicando) o di illegittimità formale (error in procedendo) del titolo giudiziale (da ultimo, tra le tantissime, Cass.07/02/2024, n. 3517; Cass., Sez U, 06/04/2023, n. 9479; Cass.21/10/2022, n. 31259; Cass. 11/10/2022, n. 29656; Cass.14/02/2020, n. 3716; Cass., Sez U, 23/07/2019, n. 19889; Cass. Cass.18/02/2015, n. 3277; Cass. 24/07/2012, n. 12911); conforme a diritto è, dunque, la valutazione compiuta (ai fini dell’individuazione della soccombenza virtuale) dalla Corte territoriale circa la verosimile non accoglibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sollevata dal Comune, in quanto argomentata sull’illegittimità della ordinanza di assegnazione titolo esecutivo, asseritamente emessa in assenza dei relativi presupposti; il secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio exart. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., imputa alla sentenza di non aver considerato «la fondamentale, presupposta e prodromica questione concernente l’inesistenza di rapporti di debito tra il Comune di Ciminna e la partecipata CO.IN.R.E.S.»; r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo - ancor prima che infondato per gli argomenti esposti in ordine al precedente mezzo di censura -è ina mmissibile; esso si risolve nel denunciare la mancata disamina di una ragione di opposizione all’esecuzione: ma in tal guisa evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; ed invero, il fatto decisivo per il giudizio contemplato da questa norma è da intendersi in senso storico - naturalistico, ovvero come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887); il terzo motivo lamenta la ingiustizia della condanna alle spese nonché l’eccessività dell’importo «rispetto al valore della causa»; il motivo è sotto entrambi i profili inammissibile; quanto al primo, per la assoluta apoditticità dell’asserzione, non suffragata da alcuna allegazione di violazione del principio della soccombenza, peraltro correttamente applicato nella vicenda; quanto al secondo, per la genericità ed indeterminatezza della lagnanza, formulata senza nemmeno la indicazione dei presunti errori (circa, ad esempio, l’individuazione dello scaglione tariffario da applicare o delle voci da riconoscere) inficianti la liquidazione; il ricorso è, in definitiva, rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , r.g. n. 16712/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e al competente ufficio di merito dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu
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