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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01798/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 230-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6186/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente ha diritto all'agevolazione fiscale dal momento che non assume rilievo la circostanza che egli fosse residente, all'epoca del sisma, a Randazzo, Comune non compreso fra quelli previsti nell'ordinanza del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, perché, essendo il contribuente un dipendente della ferrovia Circumetnea con sede a Catania, secondo l'art. 3 della suddetta ordinanza, può usufruire dell'agevolazione non solo chi è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] meritevoli dell'agevolazione ma anche chi vi svolga la propria attività industriale, commerciale, artigiana od agricola il che significa, con interpretazione costituzionalmente orientata, che anche i lavoratori dipendenti possono beneficiare del principio secondo cui si deve considerare non solo la residenza ma anche il luogo del rapporto di lavoro.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 00230 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 cod. civ., art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, dell'art. 14 delle preleggi e dell'art.134 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. :3, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che anche il lavoratore dipendente in un Comune compreso nell'elenco di quelli aventi diritto all'agevolazione per il Sisma in Sicilia del 1990 possa usufruirne.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Infatti, la sentenza impugnata ha arbitrariamente assimilato la circostanza di svolgere un'attività imprenditoriale o professionale in uno dei Comuni aventi diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 a quella di svolgervi attività di lavoratore dipendente, quando le due circostanze sono sia economicamente che giuridicamente diverse.

Sotto il primo profilo (ossia quello economico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, si tratta infatti di una attività in cui un soggetto offre beni o servizi sul mercato a fine di lucro, e la produzione di quei beni e servizi, ove si svolga in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è evidentemente fortemente danneggiata dal sisma stesso, mentre quella dipendente (a meno che non si dimostri che l'impresa presso cui si lavori - circostanza che non si è verificata nel caso di specie - abbia cessato la propria attività in ragione del sisma) non subisce un danno a seguito del sisma.

Sotto il secondo profilo (ossia quello giuridico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale è dettata dagli artt. 33, comma 5, Cost. e 41, comma 1 Cost., mentre quella di lavoro dipendente trova un suo Ric. 2022 n. 00230 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -3- riferimento costituzionale negli artt. 35 Cost. ss.; parimenti completamente diversa e la disciplina a livello di legge ordinaria, ove il lavoro professionale e imprenditoriale trova un punto d'incontro nell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005, che definisce professionista sia l'imprenditore che il professionista intellettuale, trattandosi in entrambi i casi, come sopra ricordato, di attività dirette a vendere sul mercato beni o servizi a fine di lucro) e negli artt. 2229 ss. cod. civ. e 2082 cod. civ., mentre il lavoro dipendente trova un punto di riferimento nello statuto dei lavoratori (legge n. .:300 del 1970) e negli artt.2094 cod. civ.

L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, quindi, operando una netta distinzione tra lavoro professionale e imprenditoriale da un lato e lavoro dipendente dall'altro, ha correttamente fatto uso del principio, corollario del principio di uguaglianza, secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (cfr.

Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma.

In ogni caso, non può non evidenziarsi che, trattandosi di una agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di una lettura ampia, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. n. 28055 del 2021; Cass.n. 17010 del 2021; Cass. n. 12852 del 2021; Cass., SU, n. 10013 del 2021).

Inoltre, secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui Ric. 2022 n. 00230 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -4- all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circosl:anza deve ovviamente essere provata dal contribuente e quindi erra la [OSCURATO:PERSONA] là dove ha posto il relativo onere probatorio a carico dell'Agenzia delle entrate.

Dunque, ritenuta la fondatezza del motivo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza va cassata e, decidendosi la causa nel merito, va respinto l'originario ricorso del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale (Cass. n. 28102 del 2021; Cass. n. 25816 del 2022).

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l'originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 230-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6186/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente ha diritto all'agevolazione fiscale dal momento che non assume rilievo la circostanza che egli fosse residente, all'epoca del sisma, a Randazzo, Comune non compreso fra quelli previsti nell'ordinanza del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, perché, essendo il contribuente un dipendente della ferrovia Circumetnea con sede a Catania, secondo l'art. 3 della suddetta ordinanza, può usufruire dell'agevolazione non solo chi è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] meritevoli dell'agevolazione ma anche chi vi svolga la propria attività industriale, commerciale, artigiana od agricola il che significa, con interpretazione costituzionalmente orientata, che anche i lavoratori dipendenti possono beneficiare del principio secondo cui si deve considerare non solo la residenza ma anche il luogo del rapporto di lavoro. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 00230 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 cod. civ., art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, dell'art. 14 delle preleggi e dell'art.134 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. :3, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che anche il lavoratore dipendente in un Comune compreso nell'elenco di quelli aventi diritto all'agevolazione per il Sisma in Sicilia del 1990 possa usufruirne. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, la sentenza impugnata ha arbitrariamente assimilato la circostanza di svolgere un'attività imprenditoriale o professionale in uno dei Comuni aventi diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 a quella di svolgervi attività di lavoratore dipendente, quando le due circostanze sono sia economicamente che giuridicamente diverse. Sotto il primo profilo (ossia quello economico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, si tratta infatti di una attività in cui un soggetto offre beni o servizi sul mercato a fine di lucro, e la produzione di quei beni e servizi, ove si svolga in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è evidentemente fortemente danneggiata dal sisma stesso, mentre quella dipendente (a meno che non si dimostri che l'impresa presso cui si lavori - circostanza che non si è verificata nel caso di specie - abbia cessato la propria attività in ragione del sisma) non subisce un danno a seguito del sisma. Sotto il secondo profilo (ossia quello giuridico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale è dettata dagli artt. 33, comma 5, Cost. e 41, comma 1 Cost., mentre quella di lavoro dipendente trova un suo Ric. 2022 n. 00230 sez. MT - ud. 15-12-2022 -3- riferimento costituzionale negli artt. 35 Cost. ss.; parimenti completamente diversa e la disciplina a livello di legge ordinaria, ove il lavoro professionale e imprenditoriale trova un punto d'incontro nell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005, che definisce professionista sia l'imprenditore che il professionista intellettuale, trattandosi in entrambi i casi, come sopra ricordato, di attività dirette a vendere sul mercato beni o servizi a fine di lucro) e negli artt. 2229 ss. cod. civ. e 2082 cod. civ., mentre il lavoro dipendente trova un punto di riferimento nello statuto dei lavoratori (legge n. .:300 del 1970) e negli artt.2094 cod. civ. L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, quindi, operando una netta distinzione tra lavoro professionale e imprenditoriale da un lato e lavoro dipendente dall'altro, ha correttamente fatto uso del principio, corollario del principio di uguaglianza, secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (cfr. Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma. In ogni caso, non può non evidenziarsi che, trattandosi di una agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di una lettura ampia, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. n. 28055 del 2021; Cass.n. 17010 del 2021; Cass. n. 12852 del 2021; Cass., SU, n. 10013 del 2021). Inoltre, secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui Ric. 2022 n. 00230 sez. MT - ud. 15-12-2022 -4- all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circosl:anza deve ovviamente essere provata dal contribuente e quindi erra la [OSCURATO:PERSONA] là dove ha posto il relativo onere probatorio a carico dell'Agenzia delle entrate. Dunque, ritenuta la fondatezza del motivo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza va cassata e, decidendosi la causa nel merito, va respinto l'originario ricorso del contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale (Cass. n. 28102 del 2021; Cass. n. 25816 del 2022). P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l'originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le sp
Sentenza Cassazione n. 01798/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris