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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21167/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace di Licata, che ha affermato la penale responsabilità della medesima per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione delle deduzioni difensive, è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace di Licata, che ha affermato la penale responsabilità della medesima per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione delle deduzioni difensive, è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris