CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per la ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/11/2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 15/09/2015 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, e con [OSCURATO:PERSONA], non appellante) responsabile dei reati - commessi il 14/09/2015 - di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose (capo A) e del reato di furto continuato aggravato dalla volenza sulle cose (capo B). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo B), in quanto la Corte di appello si è limitata all'esame del solo capo A), senza chiarire le ragioni a sostegno della condanna per il capo B), rispetto al quale l'imputata si dichiara estranea. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui al capo B), rispetto al quale l'imputata sostiene la sua estraneità, tanto più che non risulta alcuna dichiarazione delle vittime dei furti circa la data degli stessi (ed anzi in un caso il furto risalirebbe al giugno 2015). 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di interrogatorio di garanzia, che non possono essere considerate alla stregua di un'ammissione degli addebiti. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie di furto aggravato, potendo il contegno dell'imputata, che non ha effettuato manomissioni della protezione antitaccheggio, essere qualificato come mera connivenza. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità. 2.6. I difensori della ricorrente hanno proposto due motivi nuovi. 2.6.1. Il primo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla condanna per il capo B), in quanto i giudici di merito non hanno operato alcun apprezzamento sulla veridicità, genuinità e attendibilità della ritenuta confessione.2.6.2. Il secondo motivo nuovo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla condanna per il capo B), in quanto non vi sono dichiarazioni dei negozianti comprovanti l'effettiva sottrazione dei beni. 2.7. I difensori della ricorrente hanno presentato una memoria con la quale concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo tutti all'imputazione sub B), sono inammissibili. 2.1. In linea con la conforme sentenza di primo grado, la sentenza impugnata ha rilevato che: l'imputata fu individuata mentre, insieme con le due complici e alternandosi nel ruolo di autrice della materiale apprensione e di "copertura" di colei che stava agendo, si appropriava dei beni esposti nella profumeria Sephora ubicata all'interno di un centro commerciale, rimuovendo le placche antitaccheggio. All'interno dell'auto di una delle complici furono rinvenuti altri beni, privi della placca antitaccheggio, sottratti da altri esercizi ubicati nel medesimo centro commerciale. Escussa in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputata (così come le complici) aveva ammesso gli addebiti, chiedendo scusa. 2.2. Il ricorso sostiene l'estraneità dell'imputata in rela2:ione al capo B) e contesta il carattere confessorio della richiamata dichiarazione, ma il suo tenore letterale (così come riportato nel ricorso) chiama in causa, al più, l"interpretazione" delle dichiarazioni dell'imputata, ossia — non già il significante rappresentato dal dato probatorio, ma - il significato di tali dichiarazioni, la loro capacità dimostrativa, il cui apprezzamento resta estraneo al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevila :qua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). D'altra parte, l'atto di appello non proponeva una specifica deduzione in ordine al carattere confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ma, sostenendo la tesi che l'imputata era entrata in stato confusionale e di shock, evidenziava che la stessa aveva ammesso di fronte agli operanti, in modo confuso e impreciso, una responsabilità che non aveva. Dunque, lo stesso atto di appello individuava nelle dichiarazioni dell'imputata un'ammissione dei fatti (ammissione che altra parte dell'appello indica come parziale, senza precisare a quale parte degli addebiti si riferisse). Sotto questo profilo, le doglianze proposte con il ricorso non risultano correlate a puntuali e specifiche censure proposte con il gravame, il che rende ragione, anche sotto questo profilo, dell'inammissibilità di tali doglianze.2.3. Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze relative all'epoca dei furti (e, in particolare, alla collocabilità di uno di essi nel giugno del 2015); oltre a non aver formato oggetto specifico dell'atto di appello, tali doglianze risultano del tutto aspecifiche, essendosi il ricorso sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 3. Il quarto motivo è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che, come si è visto, ha ricostruito puntualmente il contributo concorsuale di ciascuna delle tre imputate, che si "scambiavano" nei ruoli di autrice materiale della sottrazione e preposte alla "copertura", il ricorso non si confronta puntualmente con la ricostruzione dei giudici di merito, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto al riferimento alle dichiarazioni del Brig. Sbraccia - anch'esse non menzionate nell'atto di appello - al più evocano questioni di merito, laddove esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011., Scibè). 4. Anche il quinto motivo è inammissibile. La conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 1.31-bis cod. pen. è argomentata dalla sentenza impugnata sulla base di plurimi elementi e argomenti, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, peraltro, fa leva sulla tesi dell'estraneità dell'imputata al reato sub b) già disattesa. 5. A norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso si trasmette ai motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850), peraltro largamente reiterativi di quelli proposti con il ricorso stesso. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro