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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17018/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MirandaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26novembre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due direclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 444cod. proc. pen.

La pena base era stata fissata in anni tre di reclusione ed euro 900,00 dimulta.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti, motivava sinteticamente sull’assenza deipresupposti per una pronuncia ex art.129 cod.proc.pen., sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie, sulla applicabilità di attenuanti generiche bilanciate in equivalenzae sulla congruità della pena.2.

Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite ildifensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo un vizio di violazione di legge in quantosarebbe stata applicata una pena illegale.In particolare, il ricorrente evidenzia come la pena pecuniaria base, sulla fattispecie dicui all’ultimo comma dell’art.625 cod.pen (furto pluriaggravato), sia stata fissata nella misuradi euro 900,00 e argomenta per sostenere che ciò sia accaduto in violazione dei minimiedittali della fattispecie.

Il comma 1 dell’art.625 cod.pen. infatti, stabilisce la pena base per ildelitto di furto monaggravato in euro 927,00; di conseguenza sarebbe irragionevole fissare lapena base di un’ipotesi di furto pluriaggravato in euro 900,00, perché introdurrebbe unadiscrasia sistematica.3.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.3.1.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza, solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Nel presente caso la violazione di legge per avvenuta applicazione di pena illegale èmanifestamente infondata.Nel quadro di una più ampia riforma, il legislatore è intervenuto sui limiti edittali di cuiall'art. 625 cod.pen. con l'art. 1, comma 7, della legge n.103 del 2017, il quale ha stabilitoche, qualora ricorra una delle aggravanti previste dall’art. 625 cod.pen.

«La pena per il fattoprevisto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 aeuro 1.500».

In ragione di tale modifica si ha, dunque, che il ,minimo della multa per ilfurto monoaggravato e' pari a euro 927, mentre per il furto pluriaggravato il minimo dellamulta e' rimasto, anche dopo la novella, nella misura originaria di euro 206,00.In relazione a tale discrasia, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale conordinanza del Tribunale di Siracusa (ordinanza del 18 luglio 2019, iscritta al n. 208 delregistro ordinanze 2019 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 48, primaserie speciale, dell'anno 2019).

Con sentenza n. 136 del 20 maggio - 6 luglio 2020 (GU1a [OSCURATO:PERSONA] - Corte cost. n.28 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte costituzionale hadichiarato inammissibile la questione.Sulla base di tali premesse, il giudice ordinario non può sindacare la scelta discrezionaleche il legislatore ha operato nello stabilire i limiti edittali delle fattispecie in questione.Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del trattamentosanzionatorio è riservata alla discrezionalità del legislatore, che è particolarmente ampia,trovando un limite solo nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate neldefinire la cornice edittale delle pene.

Nel caso di specie, sulla ragionevolezza di tali limitinell’ambito della cornice costituzionale, si è già pronunciata la Corte costituzionale.Sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che il calcolo della pena effettuatodalle parti e accolto dal giudice in sede di «patteggiamento» sia perfettamente compatibilecon il quadro normativo di riferimento e non sussista alcuna ipotesi di illegalità della pena.3.2.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senza formalità,quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti,l'inammissibilità del ricorso.4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favoredella cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentitedalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19/02/2026Il Componente estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MirandaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26novembre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due direclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 444cod. proc. pen. La pena base era stata fissata in anni tre di reclusione ed euro 900,00 dimulta.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti, motivava sinteticamente sull’assenza deipresupposti per una pronuncia ex art.129 cod.proc.pen., sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie, sulla applicabilità di attenuanti generiche bilanciate in equivalenzae sulla congruità della pena.2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite ildifensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo un vizio di violazione di legge in quantosarebbe stata applicata una pena illegale.In particolare, il ricorrente evidenzia come la pena pecuniaria base, sulla fattispecie dicui all’ultimo comma dell’art.625 cod.pen (furto pluriaggravato), sia stata fissata nella misuradi euro 900,00 e argomenta per sostenere che ciò sia accaduto in violazione dei minimiedittali della fattispecie. Il comma 1 dell’art.625 cod.pen. infatti, stabilisce la pena base per ildelitto di furto monaggravato in euro 927,00; di conseguenza sarebbe irragionevole fissare lapena base di un’ipotesi di furto pluriaggravato in euro 900,00, perché introdurrebbe unadiscrasia sistematica.3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.3.1. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza, solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Nel presente caso la violazione di legge per avvenuta applicazione di pena illegale èmanifestamente infondata.Nel quadro di una più ampia riforma, il legislatore è intervenuto sui limiti edittali di cuiall'art. 625 cod.pen. con l'art. 1, comma 7, della legge n.103 del 2017, il quale ha stabilitoche, qualora ricorra una delle aggravanti previste dall’art. 625 cod.pen. «La pena per il fattoprevisto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 aeuro 1.500». In ragione di tale modifica si ha, dunque, che il ,minimo della multa per ilfurto monoaggravato e' pari a euro 927, mentre per il furto pluriaggravato il minimo dellamulta e' rimasto, anche dopo la novella, nella misura originaria di euro 206,00.In relazione a tale discrasia, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale conordinanza del Tribunale di Siracusa (ordinanza del 18 luglio 2019, iscritta al n. 208 delregistro ordinanze 2019 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 48, primaserie speciale, dell'anno 2019). Con sentenza n. 136 del 20 maggio - 6 luglio 2020 (GU1a [OSCURATO:PERSONA] - Corte cost. n.28 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte costituzionale hadichiarato inammissibile la questione.Sulla base di tali premesse, il giudice ordinario non può sindacare la scelta discrezionaleche il legislatore ha operato nello stabilire i limiti edittali delle fattispecie in questione.Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del trattamentosanzionatorio è riservata alla discrezionalità del legislatore, che è particolarmente ampia,trovando un limite solo nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate neldefinire la cornice edittale delle pene. Nel caso di specie, sulla ragionevolezza di tali limitinell’ambito della cornice costituzionale, si è già pronunciata la Corte costituzionale.Sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che il calcolo della pena effettuatodalle parti e accolto dal giudice in sede di «patteggiamento» sia perfettamente compatibilecon il quadro normativo di riferimento e non sussista alcuna ipotesi di illegalità della pena.3.2. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senza formalità,quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti,l'inammissibilità del ricorso.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favoredella cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentitedalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19/02/2026Il Componente estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
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