CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe dep. il 13/11/2025 pronunciata dalla Corted’appello di Bari che, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte consentenza della Sez. 5, n. 8428 del 14/02/2025 (di annullamento della sentenza della Corted’appello di Bari n. 484/2024 che aveva confermato la sentenza n. 705 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis cod.pen. alla pena di anni uno, mesi nove e giorni 10 di reclusione ed euro 533,33 di multa, inriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 9/3/2022, previa riqualificazione delreato ascritto (commesso all’interno di una sala parrocchiale) in furto, in concorso delle giàriconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in mesi otto di reclusioneed euro 200,00 di multa;che vengono articolati due motivi di ricorso, in cui si deducono: 1) violazione di legge intema di condizione di procedibilità, in relazione all’art. 624 cod. pen., procedibile a querela diparte; 2) violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.;che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perchériproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata, che, quanto al primo motivo di ricorso, hadato atto della sussistenza della denuncia-querela sporta dalla persona offesa “con espressarichiesta di punizione del colpevole” (pagg. 3-4 sent. imp.) e, quanto al secondo motivo, hamotivatamente escluso la sussistenza delle condizioni di applicazione della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle molteplici condanne riportatedall’imputato per reati contro il patrimonio, anche di consistente gravità, commessi in epocaantecedente e successiva al commesso reato (pag. 4 sent. imp.) (cfr., in termini, Sez. 1, n.25757 del 20/05/2025, Pesce, non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 3, n. 776 del04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863-01, secondo cui «la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essereapplicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se nongravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole - ovveroplurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratiopuniendi - anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità»);che il ricorso è stato, altresì, proposto per motivi manifestamente infondati perchéinerenti ad asseriti difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione nonemergenti dal testo del provvedimento impugnato;che il ricorso, in quanto deduce doglianze aspecifiche, reiterative e manifestamenteinfondate e pertanto, va dichiarato inammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma3, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]