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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 02477/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale5Tívia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza con la quale la ricorrente era stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziata del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale ordinanza, la difesa della ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione, evidenziando che con il riesame aveva contestato i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a confutare la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la ricorrente abbia riportato un'unica condanna e non vi sarebbero elementi dai quali desumere il pericolo concreto di reiterazione.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono generiche e non si confrontano in alcun modo con l'apparato argomentativo recepito nell'ordinanza cautelare.

In particolare, il Tribunale ha esaminato il profilo relativo alla gravità indiziaria, chiarendo il ruolo della [OSCURATO:PERSONA], la quale era incaricata della ricezione, confezionamento e introduzione in carcere delle sostanze stupefacenti, nonché della riscossione dei proventi e della tenuta della contabilità.

A supporto di tale conclusione, il Tribunale dedica un articolato esame alle risultanze investigative, sicchè è del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui sarebbe stata omessa la valutazione della gravità indiziaria.

2.1. Per quanto concerne, invece, la sussistenza delle esigenze cautelari, la difesa omette di confrontarsi con l'argomento dirimente costituito dall'applicabilità della duplice presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in virtù della quale, nel caso di indiziato del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi l'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere.

La difesa non prende in alcun modo in considerazione tale argomento, nonostante questo sia il principale argomento utilizzato dal Tribunale del riesame per sostenere la sussistenza del rischio di recidiva e la necessità di disporre la custodia in carcere.

Anche in relazione a tale aspetto, pertanto, il ricorso è del tutto generico. 3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale5Tívia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza con la quale la ricorrente era stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziata del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa della ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione, evidenziando che con il riesame aveva contestato i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a confutare la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la ricorrente abbia riportato un'unica condanna e non vi sarebbero elementi dai quali desumere il pericolo concreto di reiterazione. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono generiche e non si confrontano in alcun modo con l'apparato argomentativo recepito nell'ordinanza cautelare. In particolare, il Tribunale ha esaminato il profilo relativo alla gravità indiziaria, chiarendo il ruolo della [OSCURATO:PERSONA], la quale era incaricata della ricezione, confezionamento e introduzione in carcere delle sostanze stupefacenti, nonché della riscossione dei proventi e della tenuta della contabilità. A supporto di tale conclusione, il Tribunale dedica un articolato esame alle risultanze investigative, sicchè è del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui sarebbe stata omessa la valutazione della gravità indiziaria. 2.1. Per quanto concerne, invece, la sussistenza delle esigenze cautelari, la difesa omette di confrontarsi con l'argomento dirimente costituito dall'applicabilità della duplice presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in virtù della quale, nel caso di indiziato del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi l'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere. La difesa non prende in alcun modo in considerazione tale argomento, nonostante questo sia il principale argomento utilizzato dal Tribunale del riesame per sostenere la sussistenza del rischio di recidiva e la necessità di disporre la custodia in carcere. Anche in relazione a tale aspetto, pertanto, il ricorso è del tutto generico. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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