CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la-sguente ORDINANZA sul ricorso 9577-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], !..\\j {l`' • in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09577 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G. 9577/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Terni, ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] all'avviso di addebito con cui l'Inps gli ingiungeva la corresponsione dei contributi alla gestione artigiani (Euro 25.890,36) con riferimento al periodo dal 2008 al 2010 per la partecipazione alla società BPM s.r.I.; la Corte territoriale ha escluso dal computo i redditi derivanti dalla partecipazione dell'appellato alla predetta società, di cui era altresì fondatore, ritenendo gli stessi comunque non qualificabili come redditi d'impresa ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, e da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di A/ consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; contesta la conclusione della Corte territoriale, limitandosi a ribadire la propria opposta tesi, secondo cui il reddito proveniente dalla partecipazione a una società a responsabilità limitata, deve essere incluso nel calcolo della contribuzione previdenziale cd. a percentuale; il motivo non merita accoglimento; con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"; il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps (ripresa anche nella memoria depositata nel giudizio dinanzi a questa Corte) circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del "socio fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi; in ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d'appello, gli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione societaria alla società B.M.P. s.r.I., di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente la gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa; in conclusione, ad avviso del Collegio, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società; pertanto, tale questione trova già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992; pertanto, correttamente la Corte d'appello ha stabilito l'irrilevanza, in questa sede, della qualità del Barbarossa quale socio fondatore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della qualificazione ab origine dei redditi a lui spettanti come redditi di capitale o di lavoro autonomo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata;in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, a