CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 22418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava l'opposizione formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., avverso il decreto con il quale il P.M. aveva respinto la istanza del 13 luglio 2021 di dissequestro. Nell'ordinanza il Giudice per le indagini preliminari dava atto: L ( - che l'istante era indagato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., per aver divulgato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] materiale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'omicidio dell'on. [OSCURATO:PERSONA], così mettendoli a conoscenza di accertamenti effettuati ed in corso da parte di tale Commissione su fatti di reato che coinvolgevano anche le loro responsabilità penali; - che era imminente l'inizio delle operazioni peritali - richieste dalla stessa difesa - per estrarre in contraddittorio dai dispositivi informatici e dagli spazi di "cloud storage" in sequestro la "copia forense" dei dati in essi contenuti, così da poter discernere quelli utili alle indagini da quelli irrilevanti alle investigazioni da restituire all'indagato - operazione materialmente impossibile da compiersi anche in sede di esecuzione di perquisizione e sequestro per il numero dei dispositivi e per la quantità e complessità dei files da analizzare, tali da far ritenere l'esteso e certo verosimilmente in parte inutile sequestro operato una fisiologica e comunque non abnorme estensione del mandato contenuto nel decreto di perquisizione. Fatta questa premessa, il Giudice concludeva che era necessario mantenere il sequestro probatorio su tutti i dispositivi appresi, rigettando l'opposizione e riservando ogni provvedimento di dissequestro all'esito dell'incidente probatorio. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito così sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 355 cod. proc. pen. L'ordinanza non ha affrontato la questione sottoposta con l'opposizione, relativa all'oggetto della perquisizione (da eseguirsi esclusivamente con esame sul posto dei dispositivi con estrazione ove possibile della copia forense) e alla diversità modalità con cui è stato eseguito e disposto il sequestro dei dispositivi; nonché della mancata convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen. con conseguente inefficacia del sequestro. Anzi il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto che il sequestro sia stato eccedente il mandato contenuto nel decreto di perquisizione e abbia avuto ad oggetto materiale in parte inutile. Né la richiesta di incidente probatorio risalente al 18 giugno 2021 (tra l'altro disattesa dal Giudice per le indagini preliminari) può essere interpretata come accettazione tacita dell'operato della P.g. e del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dagli atti allegati al ricorso e da quelli trasmessi per l'impugnazione risulta che: - il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 26 maggio 2021 (eseguito il successivo 8 giugno) aveva ad oggetto la ricerca e il sequestro di dispositivi informatici e elettronici (compresi cellulari) con esame sul posto "previa esecuzione di copia forense se possibile"; quanto in particolare alle zone cloud, il sequestro doveva avvenire tramite nuove credenziali di accesso, per gli smartphone e tablet con estrazione di copia forense e analisi sul posto dei contenuti; - il verbale di p.g. di sequestro dava atto del sequestro di vari apparecchi elettronici ed informatici "custoditi negli uffici" della stessa P.g., in quanto sussisteva il pericolo di alterazione, dispersione o modificazione di cose, tracce o luoghi del reato; - avverso il decreto di sequestro era presentata il 10 giugno 2021 istanza di riesame da parte del ricorrente, rigettata dal Tribunale con ordinanza del 2 luglio 2021; - il ricorrente presentava inoltre al P.M. varie istanze di restituzione dei beni e segnatamente in data 10 giugno 2021 (con la quale evidenziava la indispensabilità di alcuni documenti presenti negli apparecchi sequestrati); in data 18 giugno 2021; e in data 25 giugno 2021 (con la quale evidenziava che sulle precedenti istanze nulla aveva provveduto il - in particolare, l'istanza del 18 giugno 2021 aveva ad oggetto la declaratoria di "parziale" inefficacia del sequestro per la mancata convalida nei termini di legge, nella parte in cui era stato operato su iniziativa della P.G., eccedendo il perimetro del decreto del P.M.; - il P.M. con provvedimento del 25 giugno 2021. rigettava l'istanza avanzata in pari data, dichiarando non luogo a provvedere sulla restituzione, in quanto un dissequestro parziale nei limiti delle richieste già avanzate era stato disposto in data 11 giugno 2021; - il P.M. con provvedimento dell'8 luglio 2021 dichiarava non luogo a provvedere anche sulla dichiarazione di inefficacia del sequestro, in quanto su tale questione si era già pronunciato il Tribunale del riesame; mentre ribadiva il e(r 4 ,.,'p dissequestro e la restituzione di file, cartelle e codici di accesso ed altro giàYdal A P.M. 1'11 giugno 2021, prevedendo che la parte istante si accordasse con la P.G. per la restituzione che doveva avvenire compatibilmente con la tutela della integrità della prova informatica ai fini della prosecuzione delle indagini; - che con l'opposizione presentata il 14 luglio 2021 il ricorrente contestava il suddetto rigetto quanto al primo profilo, evidenziando che sul punto il riesame non poteva pronunciarsi (unico rimedio era la procedura ex art. 263 cod. proc. pen.) e che per facta concludentia il P.M. avrebbe ammesso la mancata convalida. 3. Ebbene, da quanto emerge dall'ordinanza del riesame del 2 luglio 2021, il Tribunale si era pronunciato sul profilo della dedotta mancanza di proporzionalità del sequestro, anche con riferimento alla dedotta indiscriminata modalità del sequestro del materiale, senza la preventiva verifica del contenuto di interesse: secondo il Tribunale del riesame, data la mole del materiale rivenuto negli apparecchi sequestrati e l'esigenza di una sua attenta verifica dell'interesse investigativo, era necessario procedere in prima battuta al sequestro per poi procedere all'attività di estrapolazione, lettura ed analisi di tutto il copioso materiale informatico, con successivo stralcio della documentazione non pertinente (termine già all'epoca fissato al 13 luglio 2021). Quindi già il Tribunale aveva escluso che il rimedio esperito avesse ad oggetto un sequestro della P.G. non convalidato (che avrebbe reso inammissibile lo stesso rimedio, tra tante, Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208) e aveva invece ritenuto rispettate da parte della P.G. le modalità di acquisizione del materiale da sequestrare. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari in sede di opposizione, nell'affrontare la medesima questione (coperta da giudicato cautelare) quanto all'estensione del sequestro, non ha fatto che altro che riprendere le argomentazioni del Riesame. Va rammentato che in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - stante la competenza riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (tra tante, Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994). Peraltro, se si verta nell'ipotesi di omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria - che determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate - l'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, può proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240). Pertanto, fatto salvo tale ultimo caso, non sono consentiti in questa sede i motivi che mirano surrettiziamente a riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico. 5. Alla stregua dì tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della