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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 29744/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14944- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 14944 sez.

S2 -ad. 19-3-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 101/2020della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicatail 27/1/2020 e notificata il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - c on ricorso notificato in data 3.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 101/2020 , pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno in data 23.01.2020, pubblicata in data 27.01.2020 e notificata in data 03.02.2020; ha formulato quattro motivi di censura; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -con atto del 28/2/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso; - la rinuncia è rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri; -non risulta però intervenuta accettazione, sicché la ricorrente va condannata, ex art. 391 II comma cod. proc. civ., in applicazione del principio di causalità, al rimborso delle spese della controricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14944- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 14944 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 101/2020della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicatail 27/1/2020 e notificata il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - c on ricorso notificato in data 3.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 101/2020 , pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno in data 23.01.2020, pubblicata in data 27.01.2020 e notificata in data 03.02.2020; ha formulato quattro motivi di censura; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -con atto del 28/2/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso; - la rinuncia è rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri; -non risulta però intervenuta accettazione, sicché la ricorrente va condannata, ex art. 391 II comma cod. proc. civ., in applicazione del principio di causalità, al rimborso delle spese della controricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 29744/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris