CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 16893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in Pakistan il 21/06/1987, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] DeCristofaro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 gennaio 2026, il Tribunale di Novara ha ridotto il sequestro perequivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla somma complessiva di euro10.226.978,75, confermando nel resto il decreto di sequestro preventivo del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Novara del 27 dicembre 2025, finalizzato alla confisca invia diretta degli immobili ivi elencati intestati al Trust S.A., nonché, sino alla concorrenzadell’importo di euro 734.541,41, delle somme di denaro depositate sul conto correnteintestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, sino alla concorrenza dell’importo di euro 10.389.273,62, di somme di denarodepositate su conti correnti bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA], nonché di libretti di risparmio,titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento, di beni mobili registrati e di beniimmobili intestati all’indagato o allo stesso riconducibili seppure intestati a terzi, nonché diqualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità dello stesso, in relazione alreato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di trustee del Trust S.A., al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di sottrarsi alpagamento dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dei relativi interessi esanzioni, ammontanti complessivamente ad euro 734.228,85, compiuto atti fraudolenti sulpatrimonio immobiliare della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. idonei a rendere inefficace la procedura diriscossione coattiva (capo zzz), ed in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11d.lgs. n. 74 del 2000, per aver [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di Sagas.r.l. dal 16/02/2024 al 10/03/2025 e di amministratore di fatto dal 10/03/2025 in avanti, alfine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di sottrarsi al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto,delle imposte sui redditi e dei relativi interessi e sanzioni, ammontanti complessivamente adeuro 25.360.440,41, compiuto atti fraudolenti sui corrispettivi dovuti dai committenti allaSaga s.r.l., facendo confluire gli incassi relativi alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confrontidei committenti su conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in assenza di alcuncontratto di mandato, in tal modo svuotando il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e rendendoinefficace la procedura di riscossione coattiva (capo aaaa).2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale Trustee del Trust S.A., amezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, per motivazioneapparente sul fumus commissi delicti, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto elemento dacui desumere l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato le cointeressenze tra ilTrust [OSCURATO:SOCIETA]. e i flussi finanziari intercorsi tra i medesimi soggetti.Deduce la difesa che, in realtà, nelle annotazioni di polizia giudiziaria del 08/10/2025 edel 30/10/2025 non vi è alcuna traccia di operazioni finanziarie intercorse tra le societàriferibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il Trust S.A., né il Tribunale aveva spiegato qualioperazioni finanziarie poste in essere da o con il concorso del ricorrente avessero drenatorisorse in danno dell’Erario, sicchè l’ordinanza impugnata si fondava su una tesi assertiva.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, per motivazioneapparente sul fumus commissi delicti, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto elemento dacui desumere l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato i flussi finanziariintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. successivi al pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. circa il prezzo degli immobili acquistati da Trust S.A. e su delega diquest’ultimo.Deduce la difesa che il Tribunale non aveva spiegato la condotta concorsuale specificadel ricorrente nella retrocessione dei pagamenti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]., postoche il ricorrente medesimo era privo di poteri di ingerenza o di gestione delle due società enon avrebbe dunque potuto né giuridicamente né materialmente concorrervi, né era datocomprendere quale interesse avrebbe avuto ad impedire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di effettuarepagamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. o come una condotta riferibile a soggettideterminati potesse riverberarsi su un impianto negoziale lecito e giuridicamente ineccepibilecome l’acquisto degli immobili che il ricorrente, quale Trustee di Trust S.A., aveva effettuatoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale impianto negoziale, il ricorrente nella qualità aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. le quote di partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al prezzo di oltre euro 1.200.000,00 edaveva acquistato immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un prezzo superiore ad euro1.200.000,00, delegando il pagamento in favore della propria creditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) allapropria debitrice ([OSCURATO:SOCIETA].). Per cui, in mancanza di riscontri concreti e persuasivi,la motivazione risultava meramente assertiva nella parte in cui deduceva dalla retrocessionedel pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a RBS l’esistenza di una volontà del ricorrente finalizzataa concorrere ad impedire all’Erario di azionare efficacemente i crediti vantati nei confronti diSaga s.r.l.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, per motivazioneapparente sul fumus commissi delicti, nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato, ai finidell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, i seguenti elementi: a) laconsiderazione che Trust S.A. non avrebbe avuto interesse ad acquistare il diritto di pienaproprietà di beni immobili di cui aveva già la piena disponibilità; b) la sussistenza di un indicedi fraudolenza nella circostanza che la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da Trust S.A. aRBS [OSCURATO:SOCIETA]. fosse avvenuta a pochi giorni dalle verifiche fiscali; c) i legami personalitra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e i di lei familiari, nonché la confusione tra il patrimonio delTrust S.A. e il patrimonio della persona fisica, infine la mancanza di significato economiconell’operazione di acquisto degli immobili da parte del Trust S.A.Deduce la difesa che: a) l’indice di fraudolenza rappresentato dalla circostanza che lacessione di quote, intercorsa con atto del 27/11/2023, fosse avvenuta a pochi giorni dalleverifiche fiscali non era corrispondente ai fatti emersi in fase di indagini; b) alla copia delcontratto di cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era allegato il certificato di un carico fiscale,pendente a quella data, integralmente rateizzato ed ampiamente sostenibile, di circa2.500.000,00; c) l’ordinanza impugnata non spiegava come potesse considerarsisvuotamento di un asset patrimoniale la cessione delle quote di partecipazione da unsoggetto ad un altro, né perché la cessione delle quote da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]sarebbe avvenuta senza corrispettivo, posto che era intervenuta una delegazione dipagamento.Aggiunge la difesa che la consapevolezza delle finalità elusive non poteva esseredesunta dai legami personali tra il ricorrente, la compagna [OSCURATO:PERSONA] e i di lei familiari,imponendo la ricerca di ulteriori riscontri. Allo stesso modo, era apodittica la motivazionecirca l’avvenuta confusione con il patrimonio della persona fisica contrariamente a quantoindicato nello statuto del Trust, posto che, nell’atto costitutivo, non vi erano norme cheriguardassero espressamente tale aspetto, i disponenti erano [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e AnnaMaria Matassini, il capitale sociale faceva capo al Trust, titolare del 100% delle quote dipartecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prima della cessione gli immobili erano nella disponibilità diSaga s.r.l., i beneficiari erano i nipoti dei disponenti e non vi era alcuna norma chevincolasse l’attività gestoria del trustee a indicazioni dei disponenti.Osserva ancora la difesa che gli elementi indicati dal Tribunale cautelari circa lagestione degli immobili ceduti non erano idonei a far dedurre la natura fittizia del Trust.Né la valutazione delle clausole indicate nel contratto di compravendita era conducentea qualificare la compravendita come priva di significato economico sia per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia perTrust S.A., omettendo peraltro il Tribunale cautelare di rilevare la clausola n. 4 del contrattodi compravendita dove la parte acquirente conveniva di assumere in proprio ogni posizionedebitoria in capo alla parte venditrice nei confronti dell’Erario, nei limiti di valore dei beniacquisiti e al netto di ogni esborso.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, per motivazioneapparente sul periculum in mora, relativamente al ricorrente medesimo quale trustee delTrust S.A.Lamenta la difesa l’omessa motivazione in punto di periculum in mora, non essendostata fornita la minima motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero reso necessarial’anticipazione degli effetti ablativi della confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.3. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Sagas.r.l., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinquemotivi.3.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, perinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., nonché dell’art. 11 d.lgs.n. 74 del 2000, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistenteil fumus commissi delicti.Deduce la difesa che il Tribunale cautelare non aveva tenuto conto della effettivafinalità dell’operazione di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vale a dire quella difronteggiare un pignoramento subito nell’ottobre 2024 per via di una parallela vicendacivilistica, in tal modo evitando la paralisi aziendale e continuando a far fronte agli obblighi,anche di natura tributaria.Aggiunge la difesa che l’impostazione del Tribunale aveva dato risalto ad unaaccezione astratta del pericolo in contrasto con l’orientamento dominante secondo cui ilreato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato di pericolo concreto, configurabile sololaddove le condotte siano state concretamente idonee a pregiudicare la pretesa erariale,mentre nel caso in esame, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interamente partecipata al 100%da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le pretese erariali ben si sarebbero potute soddisfare tramite una procedura diriscossione sulle quote di [OSCURATO:PERSONA].Osserva ancora la difesa che il Tribunale aveva ignorato la documentazione prodottadalla difesa da cui emergeva l’effettivo pagamento dei debiti tributari da parte di [OSCURATO:SOCIETA], così dimostrando che l’operazione negoziale non era idonea a ledere il benegiuridico tutelato dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, perinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen.,nonché dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui l’ordinanza impugnata haerroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato.Deduce la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cautelari, la finalitàdella costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata diametralmente opposta rispetto a quellafraudolenta contestata dalla Procura di Novara, come documentalmente provato dallequietanze degli avvenuti pagamenti a favore dell’Erario effettuati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perconto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, perinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., nonché dell’art. 11 d.lgs.n. 74 del 2000, nella parte in cui l’ordinanza impugnata non ha rideterminato l’ammontare delsequestro sulla base del profitto, che, al più, sarebbe stato percepito dal [OSCURATO:PERSONA].Lamenta la difesa che l’ordinanza del Tribunale del riesame aveva individuato l’importodel sequestro nella intera somma confluita nei conti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vale a dire euro10.389.273,62, senza considerare che il flusso di denaro effettivamente transitato dai contiSaga [OSCURATO:PERSONA] ai conti personali del [OSCURATO:PERSONA] era pari ad euro 52.700,00, di cui euro 22.700,00per compensi di amministratore ed euro 30.000,00 in ragione di un prestito intercorso tra ilricorrente e la società, richiamando in proposito l’orientamento affermato dalle Sezioni Uniten. 13783 del 2025, secondo cui avrebbe dovuto essere accertato l’effettivo profittoconseguito dal soggetto agente, in quanto diversamente si determinerebbe una inevitabilelesione del principio di proporzionalità.3.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, perinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., nellaparte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il periculum in mora.Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato si caratterizza per l’assolutamancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, non avendoconsiderato la circostanza che la neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fosse attivamenteimpegnata nel pagamento dei debiti tributari in capo e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che anzi ilsuo scopo trovasse giustificazione nello statuto della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che prevedeva lagestione finanziaria e amministrativa affidata a proprie collegate, quale era ed è [OSCURATO:SOCIETA]3.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale eprocessuale, per erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del2000, nella parte in cui l’ordinanza impugnata non ha rideterminato l’ammontare delsequestro in ragione di quanto già percepito dall’Erario.Deduce la difesa che l’importo da sottoporre a sequestro dovrebbe essererideterminato sulla base di quanto già percepito dall’Erario in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,richiamando in proposito il principio di proporzionalità di versamento dell’IVA, secondo cui seil gettito fiscale sia stato effettivamente percepito dall’Erario, esso non può esserenuovamente richiesto e non può essere conseguentemente oggetto di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale Trustee delTrust S.A., da esaminare congiuntamente perché incentrati sulla sussistenza del fumuscommissi delicti, sono manifestamente infondati.Il Tribunale cautelare, dopo aver descritto l’operazione posta in essere, in cui Trust S.A.aveva acquisito tutti gli immobili in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un prezzo di poco più di unmilione di euro (prezzo ritenuto sottostimato), delegando al pagamento della somma [OSCURATO:SOCIETA]., sua debitrice perché cessionaria allo stesso prezzo (ritenuto sovrastimato)delle quote di partecipazione al capitale sociale detenute da Trust S.A. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hapuntualizzato come il pagamento effettivamente corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] erastato subito dopo retrocesso da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], sotto forma di restituzione di royalties,di cui non era stata accertata l’esistenza, evidenziandosi a pagina 20 dell’ordinanzaimpugnata la mancata emersione dagli esiti investigativi di risorse intellettuali che potesseronella sostanza giustificare i pagamenti effettuati a tale titolo tra [OSCURATO:PERSONA] e RBS.In tal modo, il Tribunale cautelare ha, per un verso, sottolineato la mancanza di valideragioni economiche in capo a RBS di acquisire le quote sociali di [OSCURATO:PERSONA] proprio nel momentoin cui quest’ultima si privava dei beni immobili posseduti, e, per altro verso, ha logicamenteconcluso nel senso della esistenza di un accordo tra il Trust e le società coinvolte finalizzatoa sottrarre gli assets patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla garanzia dell’Erario, dal momento che gliimmobili erano confluiti nel Trust S.A. e il corrispettivo della vendita degli immobili era statoretrocesso in favore di RBS in assenza di una valida giustificazione economica, per cui lapartecipazione totalitaria di [OSCURATO:PERSONA] era confluita in [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di corrispettivo. IlTribunale ha anche illustrato i rapporti intercorrenti tra i protagonisti dell’operazione (RobertoDe [OSCURATO:PERSONA], trustee di Trust S.A., era il convivente di [OSCURATO:PERSONA], procuratrice di Sagas.r.l.) ed ha anche valorizzato le modalità di gestione degli immobili acquisiti, in cui vi era unacommistione con il patrimonio della persona fisica in contrasto con quanto indicato nellostatuto del Trust S.A., infine descrivendo le clausole dell’atto di compravendita, in cui isoggetti partecipanti non avevano preteso le usuali garanzie tipiche di siffatte operazionicommerciali, come rivelatrici della compartecipazione nell’accordo fraudolento.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale cautelare ha poi messo inevidenza come l’operazione descritta era avvenuta due giorni dopo l’accesso dei militaridella Guardia di finanza di Novara presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., concludendo nelsenso della sussistenza, a livello indiziario, di un’operazione fraudolenta finalizzata arendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.Né può essere valorizzata, come fa il ricorrente, la clausola n. 4 del contratto dicompravendita dove la parte acquirente conveniva di assumere in proprio ogni posizionedebitoria in capo alla parte venditrice nei confronti dell’Erario, nei limiti di valore dei beniacquisiti e al netto di ogni esborso, dovendosi ricordare che, ai fini dell'integrazionedell'elemento oggettivo del reato contestato, basta anche rendere solo più difficoltosal'esecuzione della pretesa erariale (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372;Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066).Sul presupposto che l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimitàsoltanto per motivi attinenti alla violazione di legge, e che, quindi, in sede di legittimità, nonpossano essere devolute censure relative al vizio di motivazione sotto il profilo della illogicitàe/o contraddittorietà della motivazione, la ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, ilfrutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, che resistealle censure del ricorrente, miranti a sollecitare una lettura alternativa delle fonti dimostrativedisponibili, attraverso una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dimerito, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da esaminare congiuntamente perché connessi, in quantoincentrati sulla sussistenza del fumus commissi delicti e dell’elemento soggettivo, sonomanifestamente infondati.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale cautelare ha rispostoall’obiezione difensiva secondo cui non era stato tenuto conto, nella operazione dicostituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della necessità di fronteggiare un pignoramento subìtonell’ottobre 2024 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., puntualizzando, per un verso, che non vi era alcuna provadel pignoramento del conto corrente prospettato dalla difesa, e, per altro verso, che,quantomeno a partire dal dicembre 2024, attraverso la sottoscrizione di una transazione traSaga e la parte creditrice, fosse venuto meno il rischio di un pignoramento dei conti correntie, nel contempo, della necessità di operare attraverso [OSCURATO:PERSONA], che invece, per tutto il2025, era stata destinataria dei corrispettivi accreditati dalle committenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,puntualizzando inoltre che i debiti tributari pagati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano riguardatosolo in modo irrisorio le pretese erariali derivanti dall’accertamento di un ingente debitoI.V.A., in tal modo rispondendo alle obiezioni difensive sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato.Va aggiunto, in proposito, che l’ordinanza genetica del giudice per le indaginipreliminari, che si pone in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza delTribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257), aveva posto inrelazione le due operazioni contestate nei capi d’incolpazione provvisoria, sottolineando ildisegno comune, dei soggetti coinvolti in dette operazioni, di spogliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attinta dadebiti ed accertamenti fiscali per decine di milioni di euro, dapprima trasferendo i beniimmobili, poi le partecipazioni societarie, per consentire infine alla nuova gestione di [OSCURATO:SOCIETA]. di appropriarsi dei corrispettivi derivanti dai contratti stipulati con le variecommittenti.Né può sostenersi che il Tribunale cautelare avesse privilegiato una concezioneastratta del pericolo, poiché le pretese erariali ben si sarebbero potute soddisfare tramiteuna procedura di riscossione sulle quote di [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici cautelarisottolineato che le predette quote rappresentavano un bene di natura diversa, piùagevolmente trasferibile in pregiudizio dell’Erario e di valore maggiormente aleatorio; ciò insintonia con il principio già ricordato secondo cui, ai fini della perfezione del reato, èsufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente)la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anchel'effettiva verificazione di tale evento (tra le tante, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv.266771; Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Rv. 251076; Sez. 3, n. 14720 del 09/04/2008, Rv.239970; Sez. 5, n. 7916 del 26/02/2007, Rv. 236053, e Sez. 3, n. 17071 del 18/05/2006, Rv.234322), per cui integra il reato una diminuzione, anche non totale, della garanziapatrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale se idonea a rendere “inparte” inefficace l’esecuzione esattoriale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio,Rv. 266134).Di qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.3. Il terzo motivo e il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.3.1. Quanto alla doglianza relativa alla lesione del principio di proporzionalità nelsequestro per equivalente disposto personalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essereevidenziato come quest’ultimo abbia agito, con il ricorso per cassazione, non in proprio, maquale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui il motivo di ricorso è inammissibile percarenza di interesse giuridico a proporre il gravame.3.2. Quanto alla doglianza secondo cui il sequestro eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avrebbe dovuto essere rideterminato in ragione di quanto già percepito dall’Erario, deveessere evidenziato che detta doglianza, oltre che del tutto generica, non indicando l’importodei tributi versati da detrarre, né il titolo dei dedotti pagamenti, è anche inammissibile perchénuova,tanto che il Tribunale cautelare, nella ordinanza impugnata, non ne ha fatto menzionenella parte dedicata al riepilogo dei motivi di ricorso, che non è stata contestata (Sez. 4, n.17449 del 02/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288117).Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fattomai prima sollevate trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanzadel Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 24081 del 29/05/2024,Starita; Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271, secondo cui non sonodeducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche chepresuppongono un'indagine di merito; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271).4. Il quarto motivo di entrambi ricorsi, incentrato sulla insussistenza del periculum inmora, è anch’esso manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ha fissato i criteri di riferimento per ravvisare lasussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestropreventivo a fini di confisca.Come precisato dalle Sezioni Unite, il provvedimento di sequestro preventivo di cuiall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.,deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cuifabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali èsufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili"ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione deve soffermarsi sulle ragioni per lequali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato,utilizzato od alienato; un’esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misuracautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove siIn definitiva, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca adovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale delprovvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla leggecondizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto aspiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a secondadelle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere contodello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi diplausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere ilprovvedimento definitorio del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio checolleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimentoalla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671), epotendo il giudice valutare ogni elemento presente nel caso concreto, ivi comprese lemodalità di realizzazione degli illeciti oggetto di provvisoria contestazione, purché indicativodel pericolo di dispersione del bene.Ciò posto, richiamati gli stringenti limiti stabiliti dall’art. 325 cod. proc. pen. relativi alsindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelarireali - che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così comedispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindiinidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656) -, nel caso di specie non puòaffermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fattovalorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, avendo ilTribunale desunto il periculum da specifici elementi in atti.4.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in sintesi, il Tribunale cautelare ha valorizzato, alle pagine 22e 23 dell’ordinanza impugnata, a) la crescente esposizione debitoria della società, i cui debitierariali, ammontanti a complessivi euro 25.360.444,41 alla data del 02.12.2025, eranodestinati ad aumentare, b) il grave indice di indebitamento, c) il calo significativo del volumedi affari, dando atto che i contratti con le committenti erano in via di conclusione, d) ladrastica diminuzione del totale delle immobilizzazioni.Il Tribunale, pertanto, ha affermato la sussistenza di plurimi indici oggettivi e soggettividel periculum in mora, denotanti, in via di prognosi, il possibile depauperamento nel tempo inmaniera sostanziale e irreversibile del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, conseguentemente,della garanzia di attuazione della misura ablativa, riportandosi alle considerazioni espressedal G.I.P., il quale aveva messo in evidenza, in particolare, come la società fosse statacaratterizzata, sia all’epoca dei fatti, sia anche successivamente, da una gestionespregiudicata improntata a logiche fraudolente e di dissipazione, verificabili nel corso delgiudizio al fine di sottrarre, in caso di condanna, il patrimonio della società alle pretesecreditorie dello Stato.A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante oapparente, i motivi in esame, laddove censurano la capacità dimostrativa degli elementiaddotti a sostegno della sussistenza del periculum, vale a dire del concreto pericolo didispersione della garanzia patrimoniale, si risolvono, a ben vedere, in una critica allacongruità della motivazione, che esula dal perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.,mentre sono generici nella parte in cui ribadiscono l’impegno nel pagamento dei debititributari in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., omettendo un adeguatoconfronto con le argomentazioni del Tribunale cautelare che ha affermato l’irrisorietà deiversamenti eseguiti da quest’ultima in ordine ai tributi dovuti all’Erario dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4.2. Quanto al Trust S.A., diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Tribunalecautelare ha risposto alle doglianze mosse in ordine al periculum in mora, secondol’esposizione contenuta nel non contestato riepilogo dei motivi alla pagina 15 dell’ordinanzaimpugnata, dove si sottolineava che il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse capiente per far fronteai debiti fiscali e che, quindi, fosse insussistente un pericolo di infruttuosità della futura edeventuale confisca, evidenziando come la predetta società non si fosse disinteressata dellapropria esposizione debitoria, in ragione della rateizzazione dei debiti e del parzialepagamento degli stessi. Ne consegue che gli argomenti dal Tribunale cautelare esposti conriferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esaminati nel sottoparagrafo precedente, sonoampiamente esaustivi anche rispetto alle censure mosse dal Trust S.A.5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltà introdottadall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]