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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 1973

Cassazione n. 21942/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23/12/1973 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Picardi„ che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, previa disapplicazione della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017 n. 14, disponeva che la Direzione del carcere di Bancali, ove il detenuto era ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sintonizzasse l'apparecchio televisivo in dotazione alla camera detentiva, sui canali nazionali già assentiti per altri detenuti in regime differenziato, TV8, Mediaset 20, [OSCURATO:PERSONA] e Focus.

Tanto a fronte di istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di poter sintonizzare, sugli indicati canali, ulteriori rispetto a quelli già consentiti, l'apparecchio televisivo in dotazione della sua cella.

1.1. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo l'Amministrazione penitenziaria osservando che ai detenuti in regime differenziato già veniva riconosciuto il diritto di sintonizzare l'apparecchio televisivo in dotazione su svariati canali, che non era ravvisabile alcun diritto soggettivo a potersi sintonizzare su canali diversi da quelli indicati con apposita circolare e che, sulla base di informazioni assunte presso la Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, non sarebbe stato possibile sintonizzare l'apparecchio in dotazione, per ogni singola cella, perché gli impianti erano centralizzati e, una volta acquisito lo specifico canale, questo poteva essere visibile in tutte le celle del reparto destinato ai detenuti in regime differenziato, dunque anche a coloro che non avevano effettuato alcuna istanza per sintonizzarsi su ulteriori canali.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento censurato, accogliendo in parte il reclamo proposto, ha condiviso parzialmente l'impostazione assunta dal Magistrato di sorveglianza, laddove ha ravvisato il diritto soggettivo del detenuto all'informazione, allo svago e alla parità di trattamento con gli altri detenuti in regime ordinario, ove non siano presenti ragioni di sicurezza.

Ha esposto il Tribunale, però, che ravvisato detto diritto a sintonizzare gli apparecchi televisivi su tutti i canali nazionali richiesti nel reclamo originario dal detenuto, in assenza di prova circa specifiche esigenze di sicurezza, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto consentire la chiesta sintonizzazione, solo ove a questa avessero avuto accesso anche i detenuti comuni, ristrel:ti nella medesima Casa circondariale di Bancali, in tali ristretti limiti accogliendo il reclamo proposto dall'Amministrazione. 2.Avvero il provvedimento indicato, hanno proposto ricorso per cassazione la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero di giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 41-bis Ord. pen., falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018.

Il ricorso denuncia che non è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. avverso il provvedimento che non incide su diritti soggettivi del detenuto ma sulle modalità di attuazione di questo, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria.Si sottolinea che la circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 ha inteso circoscrivere l'accesso ai principali canali della rete nazionale, nell'ambito di un contemperamento tra il diritto all'informazione del detenuto e le esigenze di organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, onde esercitare il prescritto controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno.

Si evidenzia, quindi, che il Tribunale non differenzia tra il diritto all'informazione del detenuto e la modalità di esercizio di esso e che, comunque, non è attuata correttamente la giurisprudenza costituzionale che distingue, in punto di parità di trattamento, tra detenuti in regime comune e quelli ex art. 41- bis Ord. pen. non ponendosi, per i primi, l'esigenza imposta per quelli in regime differenziato, di attento controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno.

Infine, si sottolinea che, per assicurare il necessario controllo, in relazione a ciascuna delle emittenti, ai contenuti e alla tipologia dei palinsesti, si richiederebbe un'attività di controllo e vigilanza all'Amministrazione in sostanza inesigibile, perché soggetta a dispendiosi oneri di verifica, con conseguente aumento dei rischi in tema di sicurezza intra ed extramuraria, nonché con aumento degli oneri economici a carico dell'Amministrazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento censurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti indicati. 1.1.Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione penitenzia, adendo il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010; Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549, quest'ultima riguardante il rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398).

Si è, infatti, notato in giurisprudenza (Sez. 1, n. 2353:3 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456, richiamata anche dall'Avvocatura ricorrente, le cui argomentazioni si ripercorrono condividendole) che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art.666 cod. proc. pen. 1.2.

Inoltre, in questa stessa pronuncia si è osservato che la richiesta di accesso a canali televisivi tematici, collegata al pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (Corte Cost., sent. del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria, all'atto della emanazione della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre del 2017, la quale, però, ha inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione dell'Amministrazione chiamata ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno.

Sicché, in attuazione di detto indirizzo, riguardando il caso in esame una fattispecie analoga, il Collegio rileva che non è consentito azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.

Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo descritto, accolto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne.

Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo (circolare n. 14 del 2017) avente portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto in regime differenziato.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene, in conformità alle richieste del Procuratore generale, che non è configurabile, in relazione alla pretesa dedotta del reclamante nell'originario provvedimento, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., né vi è correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria.

Sicché il reclamo proposto è da qualificare come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni d legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata.

Sul punto si osserva che ripetutamente questa Corte (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. cit.) ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, né su quello alla regolare fruizione del trattamento rieducativo, entrambi assicurati dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, riguardante forme varie della cultura e dell'intrattenimento, bensì soltanto sulle modalità del loro esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-organizzativo, alla discrezionalità amministrativa.

3. L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve essere annullata senza rinvio, conclusione che assorbe ogni ulteriore ragione di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23/12/1973 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Picardi„ che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, previa disapplicazione della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017 n. 14, disponeva che la Direzione del carcere di Bancali, ove il detenuto era ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sintonizzasse l'apparecchio televisivo in dotazione alla camera detentiva, sui canali nazionali già assentiti per altri detenuti in regime differenziato, TV8, Mediaset 20, [OSCURATO:PERSONA] e Focus. Tanto a fronte di istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di poter sintonizzare, sugli indicati canali, ulteriori rispetto a quelli già consentiti, l'apparecchio televisivo in dotazione della sua cella. 1.1. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo l'Amministrazione penitenziaria osservando che ai detenuti in regime differenziato già veniva riconosciuto il diritto di sintonizzare l'apparecchio televisivo in dotazione su svariati canali, che non era ravvisabile alcun diritto soggettivo a potersi sintonizzare su canali diversi da quelli indicati con apposita circolare e che, sulla base di informazioni assunte presso la Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, non sarebbe stato possibile sintonizzare l'apparecchio in dotazione, per ogni singola cella, perché gli impianti erano centralizzati e, una volta acquisito lo specifico canale, questo poteva essere visibile in tutte le celle del reparto destinato ai detenuti in regime differenziato, dunque anche a coloro che non avevano effettuato alcuna istanza per sintonizzarsi su ulteriori canali. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento censurato, accogliendo in parte il reclamo proposto, ha condiviso parzialmente l'impostazione assunta dal Magistrato di sorveglianza, laddove ha ravvisato il diritto soggettivo del detenuto all'informazione, allo svago e alla parità di trattamento con gli altri detenuti in regime ordinario, ove non siano presenti ragioni di sicurezza. Ha esposto il Tribunale, però, che ravvisato detto diritto a sintonizzare gli apparecchi televisivi su tutti i canali nazionali richiesti nel reclamo originario dal detenuto, in assenza di prova circa specifiche esigenze di sicurezza, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto consentire la chiesta sintonizzazione, solo ove a questa avessero avuto accesso anche i detenuti comuni, ristrel:ti nella medesima Casa circondariale di Bancali, in tali ristretti limiti accogliendo il reclamo proposto dall'Amministrazione. 2.Avvero il provvedimento indicato, hanno proposto ricorso per cassazione la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero di giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 41-bis Ord. pen., falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018. Il ricorso denuncia che non è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. avverso il provvedimento che non incide su diritti soggettivi del detenuto ma sulle modalità di attuazione di questo, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria.Si sottolinea che la circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 ha inteso circoscrivere l'accesso ai principali canali della rete nazionale, nell'ambito di un contemperamento tra il diritto all'informazione del detenuto e le esigenze di organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, onde esercitare il prescritto controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Si evidenzia, quindi, che il Tribunale non differenzia tra il diritto all'informazione del detenuto e la modalità di esercizio di esso e che, comunque, non è attuata correttamente la giurisprudenza costituzionale che distingue, in punto di parità di trattamento, tra detenuti in regime comune e quelli ex art. 41- bis Ord. pen. non ponendosi, per i primi, l'esigenza imposta per quelli in regime differenziato, di attento controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno. Infine, si sottolinea che, per assicurare il necessario controllo, in relazione a ciascuna delle emittenti, ai contenuti e alla tipologia dei palinsesti, si richiederebbe un'attività di controllo e vigilanza all'Amministrazione in sostanza inesigibile, perché soggetta a dispendiosi oneri di verifica, con conseguente aumento dei rischi in tema di sicurezza intra ed extramuraria, nonché con aumento degli oneri economici a carico dell'Amministrazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento censurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti indicati. 1.1.Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione penitenzia, adendo il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010; Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549, quest'ultima riguardante il rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398). Si è, infatti, notato in giurisprudenza (Sez. 1, n. 2353:3 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456, richiamata anche dall'Avvocatura ricorrente, le cui argomentazioni si ripercorrono condividendole) che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art.666 cod. proc. pen. 1.2. Inoltre, in questa stessa pronuncia si è osservato che la richiesta di accesso a canali televisivi tematici, collegata al pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (Corte Cost., sent. del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria, all'atto della emanazione della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre del 2017, la quale, però, ha inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione dell'Amministrazione chiamata ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Sicché, in attuazione di detto indirizzo, riguardando il caso in esame una fattispecie analoga, il Collegio rileva che non è consentito azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo descritto, accolto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo (circolare n. 14 del 2017) avente portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto in regime differenziato. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene, in conformità alle richieste del Procuratore generale, che non è configurabile, in relazione alla pretesa dedotta del reclamante nell'originario provvedimento, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., né vi è correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria. Sicché il reclamo proposto è da qualificare come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni d legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata. Sul punto si osserva che ripetutamente questa Corte (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. cit.) ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, né su quello alla regolare fruizione del trattamento rieducativo, entrambi assicurati dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, riguardante forme varie della cultura e dell'intrattenimento, bensì soltanto sulle modalità del loro esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-organizzativo, alla discrezionalità amministrativa. 3. L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve essere annullata senza rinvio, conclusione che assorbe ogni ulteriore ragione di impugnazione. P.Q.M. Annulla sen
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