CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia.- ricorrente -controe [OSCURATO:PERSONA], entrambi in persona del curatore Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomiciliano in Roma, alla via Leone IX n. 16, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti –Numero registro generale 4057/2022Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 12210/2026Data pubblicazione 01/05/2026avverso la SENTENZA, n. 663/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diPERUGIA il giorno 24/11/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso per lacassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 24 novembre2021, n. 663, affidandosi due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso,il Fallimento G.B. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed ilCONSIDERATO CHE1. il 21 aprile 2026, successivamente alla fissazione della odiernaadunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed entrambi ifallimenti controricorrenti hanno dichiarato, congiuntamente, di rinunciare, aisensi dell'art. 390 cod. proc. civ., rispettivamente, al proprio ricorso ed alproprio controricorso, nonché agli atti del relativo procedimento, e diaccettare le rispettive rinunce, con compensazione integrale delle spese delpresente giudizio. Tanto sul presupposto dell’essere intervenuto tra le partiun accordo transattivo e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzionedel giudizio.RITENUTO CHE1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., tale unicoprocedimento e le rispettive adesioni ad esse) si rivela idoneo a determinarel'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone leparti costituite concordato la loro integrale compensazione.2. Stante la ritenuta legittimità delle menzionate rinunce, è inapplicabilel'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.6797 del 2026; Cass. nn. 5795, 5794, 3446 e 3194 del 2026; Cass. nn.Numero registro generale 4057/2022Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 12210/2026Data pubblicazione 01/05/202629794, 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti