CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39124/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A /li ut A m •y,, e 11- i L ( A 4,t t, N t t .n L T- re 4 t /4. T e L t n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di lAncod_a ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Vitleanscaia )Q4t,7.( Angela e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente il giudice a quo ha concesso le circostanze attenuanti generic:he e l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in via di prevalenza sulla contestata e applicata recidiva reiterata, contrariamente al disposto dell'art. 69 cod. pen., in forza del quale le predette attenuanti potevano essere ritenute al più equivalenti ma non prevalenti. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesta annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4. La doglianza è fondata. L'art. 69, comma 4, cod. pen. preclude, infatti, in sede di giudizio di bilanciamento, la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, a condizione, naturalmente, che quest'ultima sia stata applicata dal giudice. Nel caso in esame, la recidiva reiterata è stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente dal giudice che non la ha 69-applicata, secondo quanto sarebbe rientrato nelle sue facoltà discrezionali, trattandosi di aggravante ad applicazione facoltativa, ma la ha ritenuta subvalente, unitamente all'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen, rispetto alle attenuanti generiche e all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. Ciò viola il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in quanto il giudizio di bilanciamento non avrebbe comunque potuto spingersi al di là dell'equivalenza. Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente in parte qua, con rinvio alla Corte d'appello, in applicazione dell'art. 569, ultimo comma, cod. proc. pen, trattandosi di ricorso per saltum avverso una sentenza di primo grado. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Venezia. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso i