CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 39194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca di una precedente ordinanza con la quale lo stesso giudice aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due sentenze del Tribunale di Tivoli. L'istanza di revoca del precedente provvedimento si fondava sull'annullamento di altra sentenza del Tribunale di Roma del 25/2/2009, con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; tale annullamento non era stato preso in considerazione. Secondo il Tribunale, poiché il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di cui si chiedeva la revoca era stato dichiarato inammissibile con provvedimento di questa Corte del 3/12/2021, l'ordinanza stessa non poteva essere revocata in quanto basata su motivi che il richiedente avrebbe dovuto far valere con tale ricorso. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] non poteva decidere inaudita altera parte in quanto l'istanza aveva prospettato nuovi elementi di fatto, diversi da quelli presi in considerazione con la precedente ordinanza. L'istanza avanzata nell'interesse di Cristofari non costituiva riproposizione di altra già rigettata, né l'ordinanza di cui si chiedeva la revoca era coperta dal giudicato esecutivo: ciò in quanto, con il ricorso per cassazione, era stato dedotto esclusivamente un vizio di notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale e non la circostanza della revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Roma. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata era nulla in quanto emessa de plano al di fuori dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento alla affermazione che i motivi nuovi avrebbero dovuto essere fatti valere con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto che l'istanza dimostrava che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato revocato sulla base di un presupposto inesistente. Nessun giudicato su questo punto si era formato, attesa la natura "debole" del giudicato esecutivo, essendo stato esposto il fatto nuovo della revoca della sentenza di condanna. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge: il Tribunale aveva emesso il provvedimento impugnato senza avere chiesto preventivamente il parere al Pubblico Ministero. Secondo il ricorrente, tale omissione determina una nullità del provvedimento deducibile anche dalla parte privata. 3. Con la requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza si fonda sulla mancata deduzione, in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, dell'intervenuta revoca della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio, pur essendo tale deduzione possibile. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. impone la declaratoria di inammissibilità di un'istanza presentata al giudice dell'esecuzione "se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Anche volendo ritenere che l'istanza di revoca di una precedente ordinanza (emessa su richiesta del P.M.) integri sostanzialmente una riproposizione di una richiesta già rigettata, si deve escludere che quella avanzata nell'interesse di Cristofari fosse basata "sui medesimi elementi": è pacifico che la successiva revoca della sentenza di condanna, ostativa alla concessione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena, non era stato dedotta nel primo procedimento e, quindi, non era stata presa in considerazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la preclusione del giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (da ultimo, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; il Tribunale, instaurato il regolare contraddittorio, valuterà l'istanza di revoca alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e, in particolare, delle sentenze di questa Corte nel procedimento nell'ambito del quale era stata emessa la sentenza del Tribunale di Roma del 25/2/2009. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 7