CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 12485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Oggetto DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 13788-2022 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7765 del 2021, depositata il 22 novembre 2021; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 20 marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Estinzione – cessazione materia del contendere ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in