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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 giugno 1952

Cassazione n. 18483/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/6/1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/7/1974 avverso la sentenza emessa il 30/3/2021 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di turbata libertà degli incanti loro rispettivamente ascritti.

In particolare, agli imputati si contestava si aver alterato il risultato di gare di appalto per lavori pubblici, manifestando l'interesse a partecipare subito dopo che il bando era stato pubblicato ed al solo fine di saturare il numero massimo i posti disponibili.

2. Avverso la suddetta pronuncia, i ricorrenti hanno formulato motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili che, pertanto, possono essere congiuntamente riassunti.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza del 30 marzo 2021 e, conseguentemente della sentenza, sul presupposto che pur avendo il difensore comunicato l'adesione all'astensione delle udienze, la Corte di appello avrebbe ugualmente celebrato il processo nelle forme della trattazione cartolare, sul presupposto che tale modalità, non contemplando la partecipazione personale all'udienza, non imponeva neppure il rinvio per il dedotto impedimento.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta partecipazione ai reati di turbata libertà degli incanti, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto dal solo Fascendini, si deduce il vizio di mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

2.4. Con il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo dedotto da Fascendini, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, al contempo, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. Il primo motivo dedotto dai ricorrenti attiene alla asserita nullità dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non costituisse legittimo impedimento, negando il rinvio dell'udienza.

A tale conclusione il giudice di appello è giunto evidenziando come il procedimento era fissato per la trattazione in forma cartolare e, quindi, senza la necessaria partecipazione in presenza all'udienza.

L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze non imponeva affatto il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché in questa non sarebbe stata comunque consentita la presenza dei difensore.

Né è stata individuata una qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che il termine per la presentazione delle memorie, secondo la disciplina emergenziale regolante la trattazione cartolare, scadeva prima del proclamato periodo di astensione.

2.1. La tesi sostenuta dal giudice di appello è pienamente condivisibile ed ha trovato recentemente avallo nella giurisprudenza di questa Corte che, sia pur pronunciando in relazione all'analoga forma di trattazione scritta dinanzi alla Cassazione, è pienamente applicabile anche nel giudizio di appello.

Si è ritenuto, infatti, che nel giudizio di cassazione, che si svolga secondo la disciplina della trattazione scritta prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun ciifferimento dell'udienza cannerale (Sez.5, n.38899 del 24/06/2021, Rv. 282029; si veda anche Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv. 281724).

2.2. Con riguardo al giudizio di appello può analogamente affermarsi che la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale.

Nel momento in cui la parte non ha presentato richiesta di trattazione orale, infatti, viene meno il suo diritto di partecipare all'udienza camerale ed il contraddittorio si attua solo mediante il deposito delle rispettive richieste e conclusioni delle parti.

2.3. Né è condivisibile la tesi difensiva secondo cui il difensore avrebbe potuto depositare la memoria conclusionale anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 e, quindi, in concomitanza con il giorno per il quale era stata proclamata l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive.

Sostiene il ricorrente, infatti, che il termine sopra indicato ha natura meramente ordinatoria e, quindi, dal suo superamento non conseguirebbe alcuna preclusione.

La questione va risolta tenendo conto che sulla natura perentoria o meno dei termini dettati per la trattazione cartolare si registra un contrasto in giurisprudenza.

Sia pur con riguardo ai termini previsti per la parte pubblica, si è recentemente affermato che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandennia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez.3, n.38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373).

Conclusione analoga è stata recepita, con riferimento al giudizio di legittimità, da Sez.5, n. 6207 del 17/11/2020, dep.2021, Rv. 280412.

Secondo altro orientamento, formatosi con riguardo al procedimento cartolare in cassazione, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall'imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva (Sez.6, n. 13434 del 26/1/2021, Paolini, Rv. 281148; Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, Aiman, Rv. 281895).

Le richiamate pronunce, pur avendo ad oggetto ipotesi non del tutto sovrapponibili - in quanto le prime fanno riferimento al giudizio di appello ed alla requisitoria del pubblico ministero, mentre le seconde concernono il deposito delle memorie di parte dinanzi alla corte di Cassazione - esprimono principi di natura generale, rilevanti anche ai fini della decisione del motivo in esame.

La disciplina emergenziale dettata dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disegna una sistema processuale sostanzialmente identico per i due gradi impugnazione, basato sul riconoscimento alla parte della possibilità di optare per il rito cartolare piuttosto che per la discussione orale; una volta che il giudizio si incardina con la trattazione scritta, sia in appello che in cassazione è prevista una disciplina sostanzialmente identica per il deposito delle richieste del pubblico ministero e della memoria dell'imputato.

Entrambe le citate previsioni, inoltre, stabiliscono espressamente la perentorietà del solo termine per richiedere la discussione orale, canne indicato per il giudizio di appello all'art. 23-bis, al comma 4, e dall'art. 23, comma 8, per il giudizio in cassazione.

Proprio argomentando sul fatto che la perentorietà è stata prevista per il solo termine relativo alla richiesta di discussione orale, si è ritenuto che i restanti termini, riguardanti il deposito delle richieste del procuratore generale e quelle dei difensori, avrebbero natura ordinatoria.

2.4. Si tratta di una soluzione che non è condivisibile e che, sia pur con riguardo al giudizio di cassazione, è stata già disattesa dalle pronunce emesse sul tema.

A ben vedere, la trattazione cartolare prevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, in quanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice.

Ove si ammettesse che il procuratore generale possa depositare le proprie richieste anche oltre il termine di legge, ne deriverebbe una evidente compressione per il conseguenziale termine riconosciuto alla difesa per avanzare le proprie conclusioni.

Parimenti, se si ritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale il difensore delle parti private deve depositare la propria memoria non sia perentoria, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino al momento della celebrazione dell'udienza, in tal modo privandolo del necessario tempo di esame delle stesse.

In conclusione, si può affermare che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri.

Del resto, tale impostazione è quella recepita dalla giurisprudenza consolidata con riferimento alla trattazione cartolare prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., che rappresenta il modello ispiratore della disciplina emergenziale.

Secondo un consolidato orientamento, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv.278719; Sez‘4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv.274040; Sez.1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673).

Analogo principio deve trovare applicazione anche in relazione al deposito delle richieste e delle memorie secondo le cadenze temporali previste dalla disciplina emergenziale, sia per il giudizio d'appello che in cassazione, proprio perché la perentorietà del termine, pur non espressamente indicata dalla norma, è insita nel fatto stesso che il rispetto del termine è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti.

2.5. Tirando le conclusioni dalle osservazioni finora svolte, deve affermarsi il principio secondo cui nel giudizio di appello il termine di cinque giorni dall'udienza previsto per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria.

Sulla base di tale principio, l'istanza di differimento per l'adesione all'astensione dalle attività difensive risulta sicuramente infondata, posto che - come rilevato nell'ordinanza resa dalla Corte di appello - l'astensione ha avuto avvio dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusioni, sicchè non vi è stato alcuna lesione del diritto di difesa.

2.6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato un ulteriore motivo di nullità dell'ordinanza, evidenziando come nel testo della stessa non sarebbe stata menzionata la richiesta di differimento presentata dal suo difensore, sicchè la sua posizione non era stata espressamente oggetto della decisione.

Invero, deve ritenersi che la Corte di appello sia incorsa in un mero errore materiale, omettendo di menzionare l'imputato Della Mina, senza che ciò abbia determinato alcuna omessa decisione o nullità, posto che l'ordinanza aveva comunque un contenuto del tutto identico per tutti i richiedenti nel cui interesse era stata proposta la medesima istanza di differimento.

3. Con il secondo motivo di ricorso, entrambi gli imputati hanno dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe tratto argomenti per giungere alla condanna valorizzando un presupposto del tutto indinnostrato e, cioè, che il sistema di alterazione dell'esito della gara pubblica fosse basato sulla presentazione - da parte di correi compiacenti - di manifestazioni di interesse a partecipare, inviate subito dopo la pubblicazione del bando ed in numero tale da esaurire il numero massimo di possibili concorrenti.

I ricorrenti ritengono che non emergerebbero elementi certi a supporto del presunto accordo, così come non sarebbe rilevante il fatto che alle manifestazioni di interesse fossero conseguite rinunce a partecipare, ovvero formulazioni di offerte del tutto incongrue.

3.2. I motivi di ricorso introducono elementi di confutazione in punto di fatto, inidonei a dimostrare la mancanza, l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione e si traducono in un tentativo di ottenere una rivisitazione nel merito delle acquisizioni probatorie.

Invero, la motivazione sulla quale si fonda la sentenza impugnata è logica e coerente e dà atto di come le modalità con le quali venivano formulate le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara erano del tutto anomale e tali da giustificarsi solo in considerazione del previo accordo, volto a favorire l'unico soggetto destinato ad aggiudicarsi il pubblico appalto.

A fronte di una motivazione logica e fondata su puntuali dati fattuali, nonché della risposta fornita, in punto di fatto, alle tesi difensive sostenute nell'appello, ne consegue l'inammissibilità della riproposizione di questioni di merito in sede di legittimità.

4. Il solo Fascendini, con il terzo motivo di ricorso, ha dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, rilevando che la contestazione descriveva una condotta omissiva, indicando che, dopo la manifestazione di interesse finalizzata a saturare il numero dei concorrenti, ometteva di presentare l'offerta.

La condotta posta in essere dall'imputato, invece, avrebbe avuto natura commissiva, avendo questi non già abbandonato la gara, bensì comunicato l'espressa rinuncia alla partecipazione.

4.1. Ritiene la Corte che la distinzione sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del reato, posto che il dato saliente è che l'imputato, pur avendo formalmente manifestato interesse alla gara, non abbia inteso darvi seguito, non essendo dirimente se ciò sia avvenuto presentando un'espressa rínuncia, piuttosto che non depositando gli atti necessari alla partecipazione.

Per consolidata giurisprudenza, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (tra le tante, si veda, Sez.4, n.4497 16/12/2015, dep.2016, Addio, Rv. 265946).

Nel caso di specie, il fatto accertato in sentenza non ha subito modifiche, posto che il nucleo della condotta era costituito dalla presentazione di una manifestazione di interesse "fittizia" a cui non doveva seguire l'effettiva partecipazione alla gara, essendo del tutto irrilevanti le modalità con le quali la successiva omessa partecipazione si sia in concreto realizzata.

5. L'ultimo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio.

Si tratta di doglianze generiche e versate in fatto, posto che la Corte di appello ha connpiutamente motivato in ordine all'insufficienza della sola incensuratezza e della mancanza di ulteriori elementi, di segno positivo, idonei a giustificare il riconoscimento dell'attenuante.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione della pena irrogata ed il discostamento dal minimo edittale, si ritiene che la motivazione - sia pur sintetica - dia conto di aver compiuto una valutazione, quanto meno implicita, della gravità del reato.

Né il richiamo all'importo dell'appalto può ritenersi di per sé un elemento idoneo ad inficiare la motivazione, posto che si tratta solo di un elemento aggiuntivo rispetto alla gravità del reato.

5.1. Infine, i ricorrenti hanno contestato anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sostenendo che difetterebbe l'accertamento del numero dei concorrenti nel reato, dato che la Corte di appello era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta solo da tre di questi.La tesi non è corretta, posto che la Corte di appello - sia pur incidentalmente e proprio per effetto della contestata aggravante - ha valutato nel complesso le contestazioni mosse agli imputati considerando, quindi, anche la partecipazione al reato di soggetti non appellanti.

6. In considerazione di quanto sopra esposto, i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/6/1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/7/1974 avverso la sentenza emessa il 30/3/2021 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di turbata libertà degli incanti loro rispettivamente ascritti. In particolare, agli imputati si contestava si aver alterato il risultato di gare di appalto per lavori pubblici, manifestando l'interesse a partecipare subito dopo che il bando era stato pubblicato ed al solo fine di saturare il numero massimo i posti disponibili. 2. Avverso la suddetta pronuncia, i ricorrenti hanno formulato motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili che, pertanto, possono essere congiuntamente riassunti. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza del 30 marzo 2021 e, conseguentemente della sentenza, sul presupposto che pur avendo il difensore comunicato l'adesione all'astensione delle udienze, la Corte di appello avrebbe ugualmente celebrato il processo nelle forme della trattazione cartolare, sul presupposto che tale modalità, non contemplando la partecipazione personale all'udienza, non imponeva neppure il rinvio per il dedotto impedimento. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta partecipazione ai reati di turbata libertà degli incanti, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto dal solo Fascendini, si deduce il vizio di mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. 2.4. Con il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo dedotto da Fascendini, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, al contempo, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il primo motivo dedotto dai ricorrenti attiene alla asserita nullità dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non costituisse legittimo impedimento, negando il rinvio dell'udienza. A tale conclusione il giudice di appello è giunto evidenziando come il procedimento era fissato per la trattazione in forma cartolare e, quindi, senza la necessaria partecipazione in presenza all'udienza. L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze non imponeva affatto il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché in questa non sarebbe stata comunque consentita la presenza dei difensore. Né è stata individuata una qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che il termine per la presentazione delle memorie, secondo la disciplina emergenziale regolante la trattazione cartolare, scadeva prima del proclamato periodo di astensione. 2.1. La tesi sostenuta dal giudice di appello è pienamente condivisibile ed ha trovato recentemente avallo nella giurisprudenza di questa Corte che, sia pur pronunciando in relazione all'analoga forma di trattazione scritta dinanzi alla Cassazione, è pienamente applicabile anche nel giudizio di appello. Si è ritenuto, infatti, che nel giudizio di cassazione, che si svolga secondo la disciplina della trattazione scritta prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun ciifferimento dell'udienza cannerale (Sez.5, n.38899 del 24/06/2021, Rv. 282029; si veda anche Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv. 281724). 2.2. Con riguardo al giudizio di appello può analogamente affermarsi che la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale. Nel momento in cui la parte non ha presentato richiesta di trattazione orale, infatti, viene meno il suo diritto di partecipare all'udienza camerale ed il contraddittorio si attua solo mediante il deposito delle rispettive richieste e conclusioni delle parti. 2.3. Né è condivisibile la tesi difensiva secondo cui il difensore avrebbe potuto depositare la memoria conclusionale anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 e, quindi, in concomitanza con il giorno per il quale era stata proclamata l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive. Sostiene il ricorrente, infatti, che il termine sopra indicato ha natura meramente ordinatoria e, quindi, dal suo superamento non conseguirebbe alcuna preclusione. La questione va risolta tenendo conto che sulla natura perentoria o meno dei termini dettati per la trattazione cartolare si registra un contrasto in giurisprudenza. Sia pur con riguardo ai termini previsti per la parte pubblica, si è recentemente affermato che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandennia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez.3, n.38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373). Conclusione analoga è stata recepita, con riferimento al giudizio di legittimità, da Sez.5, n. 6207 del 17/11/2020, dep.2021, Rv. 280412. Secondo altro orientamento, formatosi con riguardo al procedimento cartolare in cassazione, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall'imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva (Sez.6, n. 13434 del 26/1/2021, Paolini, Rv. 281148; Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, Aiman, Rv. 281895). Le richiamate pronunce, pur avendo ad oggetto ipotesi non del tutto sovrapponibili - in quanto le prime fanno riferimento al giudizio di appello ed alla requisitoria del pubblico ministero, mentre le seconde concernono il deposito delle memorie di parte dinanzi alla corte di Cassazione - esprimono principi di natura generale, rilevanti anche ai fini della decisione del motivo in esame. La disciplina emergenziale dettata dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disegna una sistema processuale sostanzialmente identico per i due gradi impugnazione, basato sul riconoscimento alla parte della possibilità di optare per il rito cartolare piuttosto che per la discussione orale; una volta che il giudizio si incardina con la trattazione scritta, sia in appello che in cassazione è prevista una disciplina sostanzialmente identica per il deposito delle richieste del pubblico ministero e della memoria dell'imputato. Entrambe le citate previsioni, inoltre, stabiliscono espressamente la perentorietà del solo termine per richiedere la discussione orale, canne indicato per il giudizio di appello all'art. 23-bis, al comma 4, e dall'art. 23, comma 8, per il giudizio in cassazione. Proprio argomentando sul fatto che la perentorietà è stata prevista per il solo termine relativo alla richiesta di discussione orale, si è ritenuto che i restanti termini, riguardanti il deposito delle richieste del procuratore generale e quelle dei difensori, avrebbero natura ordinatoria. 2.4. Si tratta di una soluzione che non è condivisibile e che, sia pur con riguardo al giudizio di cassazione, è stata già disattesa dalle pronunce emesse sul tema. A ben vedere, la trattazione cartolare prevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, in quanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice. Ove si ammettesse che il procuratore generale possa depositare le proprie richieste anche oltre il termine di legge, ne deriverebbe una evidente compressione per il conseguenziale termine riconosciuto alla difesa per avanzare le proprie conclusioni. Parimenti, se si ritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale il difensore delle parti private deve depositare la propria memoria non sia perentoria, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino al momento della celebrazione dell'udienza, in tal modo privandolo del necessario tempo di esame delle stesse. In conclusione, si può affermare che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri. Del resto, tale impostazione è quella recepita dalla giurisprudenza consolidata con riferimento alla trattazione cartolare prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., che rappresenta il modello ispiratore della disciplina emergenziale. Secondo un consolidato orientamento, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv.278719; Sez‘4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv.274040; Sez.1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673). Analogo principio deve trovare applicazione anche in relazione al deposito delle richieste e delle memorie secondo le cadenze temporali previste dalla disciplina emergenziale, sia per il giudizio d'appello che in cassazione, proprio perché la perentorietà del termine, pur non espressamente indicata dalla norma, è insita nel fatto stesso che il rispetto del termine è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti. 2.5. Tirando le conclusioni dalle osservazioni finora svolte, deve affermarsi il principio secondo cui nel giudizio di appello il termine di cinque giorni dall'udienza previsto per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria. Sulla base di tale principio, l'istanza di differimento per l'adesione all'astensione dalle attività difensive risulta sicuramente infondata, posto che - come rilevato nell'ordinanza resa dalla Corte di appello - l'astensione ha avuto avvio dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusioni, sicchè non vi è stato alcuna lesione del diritto di difesa. 2.6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato un ulteriore motivo di nullità dell'ordinanza, evidenziando come nel testo della stessa non sarebbe stata menzionata la richiesta di differimento presentata dal suo difensore, sicchè la sua posizione non era stata espressamente oggetto della decisione. Invero, deve ritenersi che la Corte di appello sia incorsa in un mero errore materiale, omettendo di menzionare l'imputato Della Mina, senza che ciò abbia determinato alcuna omessa decisione o nullità, posto che l'ordinanza aveva comunque un contenuto del tutto identico per tutti i richiedenti nel cui interesse era stata proposta la medesima istanza di differimento. 3. Con il secondo motivo di ricorso, entrambi gli imputati hanno dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe tratto argomenti per giungere alla condanna valorizzando un presupposto del tutto indinnostrato e, cioè, che il sistema di alterazione dell'esito della gara pubblica fosse basato sulla presentazione - da parte di correi compiacenti - di manifestazioni di interesse a partecipare, inviate subito dopo la pubblicazione del bando ed in numero tale da esaurire il numero massimo di possibili concorrenti. I ricorrenti ritengono che non emergerebbero elementi certi a supporto del presunto accordo, così come non sarebbe rilevante il fatto che alle manifestazioni di interesse fossero conseguite rinunce a partecipare, ovvero formulazioni di offerte del tutto incongrue. 3.2. I motivi di ricorso introducono elementi di confutazione in punto di fatto, inidonei a dimostrare la mancanza, l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione e si traducono in un tentativo di ottenere una rivisitazione nel merito delle acquisizioni probatorie. Invero, la motivazione sulla quale si fonda la sentenza impugnata è logica e coerente e dà atto di come le modalità con le quali venivano formulate le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara erano del tutto anomale e tali da giustificarsi solo in considerazione del previo accordo, volto a favorire l'unico soggetto destinato ad aggiudicarsi il pubblico appalto. A fronte di una motivazione logica e fondata su puntuali dati fattuali, nonché della risposta fornita, in punto di fatto, alle tesi difensive sostenute nell'appello, ne consegue l'inammissibilità della riproposizione di questioni di merito in sede di legittimità. 4. Il solo Fascendini, con il terzo motivo di ricorso, ha dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, rilevando che la contestazione descriveva una condotta omissiva, indicando che, dopo la manifestazione di interesse finalizzata a saturare il numero dei concorrenti, ometteva di presentare l'offerta. La condotta posta in essere dall'imputato, invece, avrebbe avuto natura commissiva, avendo questi non già abbandonato la gara, bensì comunicato l'espressa rinuncia alla partecipazione. 4.1. Ritiene la Corte che la distinzione sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del reato, posto che il dato saliente è che l'imputato, pur avendo formalmente manifestato interesse alla gara, non abbia inteso darvi seguito, non essendo dirimente se ciò sia avvenuto presentando un'espressa rínuncia, piuttosto che non depositando gli atti necessari alla partecipazione. Per consolidata giurisprudenza, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (tra le tante, si veda, Sez.4, n.4497 16/12/2015, dep.2016, Addio, Rv. 265946). Nel caso di specie, il fatto accertato in sentenza non ha subito modifiche, posto che il nucleo della condotta era costituito dalla presentazione di una manifestazione di interesse "fittizia" a cui non doveva seguire l'effettiva partecipazione alla gara, essendo del tutto irrilevanti le modalità con le quali la successiva omessa partecipazione si sia in concreto realizzata. 5. L'ultimo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio. Si tratta di doglianze generiche e versate in fatto, posto che la Corte di appello ha connpiutamente motivato in ordine all'insufficienza della sola incensuratezza e della mancanza di ulteriori elementi, di segno positivo, idonei a giustificare il riconoscimento dell'attenuante. Per quanto concerne, invece, la quantificazione della pena irrogata ed il discostamento dal minimo edittale, si ritiene che la motivazione - sia pur sintetica - dia conto di aver compiuto una valutazione, quanto meno implicita, della gravità del reato. Né il richiamo all'importo dell'appalto può ritenersi di per sé un elemento idoneo ad inficiare la motivazione, posto che si tratta solo di un elemento aggiuntivo rispetto alla gravità del reato. 5.1. Infine, i ricorrenti hanno contestato anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sostenendo che difetterebbe l'accertamento del numero dei concorrenti nel reato, dato che la Corte di appello era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta solo da tre di questi.La tesi non è corretta, posto che la Corte di appello - sia pur incidentalmente e proprio per effetto della contestata aggravante - ha valutato nel complesso le contestazioni mosse agli imputati considerando, quindi, anche la partecipazione al reato di soggetti non appellanti. 6. In considerazione di quanto sopra esposto, i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 18483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris