CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/06/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla confisca della ditta individuale intestata al proposto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2020 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, disponendo contestualmente la confisca della somma in contanti di euro 955.680,00, dell'impresa individuale Fercolor intestata al Nasso, del libretto deposito titoli intestato ad [OSCURATO:PERSONA] presso la BNL, in ,// relazione al quale il Nasso disponeva di una procura ad operare su di esso, la quota del 50% della proprietà di un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed una polizza assicurativa intestata a [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale aveva ritenuto il Nasso socialmente pericoloso perché attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di partecipazione alla 'ndrangheta ed in particolare della cosca Cacciola. Successivamente al decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2020, è intervenuta la sentenza di condanna di primo grado per il reato contestato al Nasso. 3. Avverso il decreto indicato in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 4, 10 e 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza di motivazione. Sostiene il ricorrente che, essendo il giudizio di prevenzione indipendente da quello penale, la Corte di appello non poteva limitarsi a ritenere che l'appartenenza del proposto alla associazione di tipo mafioso si fosse protratta ininterrottamente dal dies a quo indicato nel capo di imputazione, ossia dal 2001, sino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, conformemente alla decisione di condanna in primo grado, dovendo la pericolosità sociale essere valutata, anche in relazione alla sua perimetrazione temporale, in piena autonomia dalla Corte di appello, ben potendo arrivare alla conclusione che la condotta del Nasso fosse cessata prima della sentenza di condanna in primo grado o essere iniziata successivamente al 2001; dal decreto impugnato risultava, a tale proposito, che la condotta di partecipazione accertata nella sentenza di condanna si era protratta per appena tre mesi, dalla fine di gennaio agli inizi di aprile del 2018. Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere che la pericolosità sociale del Nasso era ormai venuta meno. Allo stesso modo, non era possibile ritenere che il Nasso fosse socialmente pericoloso già nel 2001 sol perché tale anno viene indicato quale dies a quo dell'imputazione, omettendo ogni accertamento in ordine all'effettiva partecipazione del Nasso alla 'ndrangheta a partire da quell'anno. Le disposizioni in materia di applicazione di misure di prevenzione impongono un accertamento concreto della pericolosità sociale fondato su elementi certi che consentano di comprendere gli elementi sulla base dei quali il proposto è stato ritenuto socialmente pericoloso a partire da una certa data sino ad un certo momento. Nel caso di specie l'inizio e la fine del periodo in cui il Nasso è stato ritenuto socialmente pericoloso sono stati fatti coincidere in modo automatico con l'inizio e la fine del periodo di partecipazione all'associazione mafiosa indicati nel capo di imputazione, senza alcun riferimento a condotte concrete. Né può ritenersi corretto presumere la persistenza della pericolosità sociale del Nasso sino all'attualità, essendo simile presunzione in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Quanto al concetto di appartenenza di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, il decreto qui impugnato, sostiene il ricorrente, si basa su un'interpretazione di tale disposizione ormai superata dal precedente delle Sezioni Unite sopra citato, arrivando a ritenere sufficiente la mera vicinanza ad un soggetto mafioso per estendere la pericolosità del proposto a tutta la esistenza di questo, prescindendo da qualsiasi valutazione concreta del suo operato. Il mero rapporto di vicinanza e la natura occasionale del contributo prestato dal Nasso al sodalizio criminale non consentivano di presumere la stabilità del rapporto associativo e la persistenza della pericolosità sociale dal 2001 al 2020, con conseguente confisca di tutti i beni acquisiti dall'imputato nel corso della sua vita. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 20, 24 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza di motivazione. 3.2.1. Quanto alla somma di euro 955.680,00, il ricorrente deduce che il ragionamento seguito dai giudici del merito — secondo il quale, essendo la disponibilità di tale somma in capo al Nasso incompatibile con i redditi dichiarati al fisco, tale somma doveva ritenersi di origine illecita ed appartenente ad un terzo soggetto e detenuta dal Nasso in virtù di un rapporto fiduciario — sarebbe illogico, non essendo la somma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca alla quale il Nasso parteciperebbe e sulla frequentazione del quale poggia la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado. Né la ritenuta appartenenza del Nasso alla 'ndrangheta dal 2001 al 2020 vale a dimostrare la illecita provenienza della somma trovata in suo possesso. 3.2.2. Anche in relazione alla ditta Fercolor, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sono il risultato di un ragionamento illogico non essendovi prova della pericolosità sociale del Nasso alla data nell'anno 2008, quando era stata avviata l'impresa individuale.La Corte di appello aveva ammesso che la somma di euro 25.000,00 che il Nasso aveva dichiarato alla Camera di commercio di avere investito nell'impresa al momento della sua creazione era un dato rilevante ai soli fini statistici e tuttavia aveva errato quando aveva concluso che, sulla base della relazione del consulente tecnico della difesa, la somma investita era pari ad euro 8.270,00; dalla relazione emergeva che le somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] erano pari ad euro 720,00, del tutto compatibile con i redditi del Nasso. La decisione era, quindi, in relazione a detto cespite, l'effetto del travisamento della relazione di consulenza. 3.2.3. In relazione al 50% dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Nasso, era stato provato che il bene era stato acquistato con risorse provenienti dai genitori dell'intestataria. La confisca poggiava sulla circostanza che il bene era nella disponibilità del proposto e che all'epoca non vi fosse la disponibilità delle risorse economiche necessarie all'acquisto, ma la Corte di appello non ha tenuto conto dei redditi provenienti dalla Fercolor. In ogni caso il bene era stato acquistato con denaro proveniente dai suoceri del Nasso, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso per cassazione attestante i bonifici di pagamento, richiamati nell'atto di acquisto. Anche in relazione a tale cespite la decisione è il frutto di un travisamento delle prove documentali e la motivazione risulta carente. Né poteva ritenersi che nell'anno 2016, in cui era avvenuto l'acquisto, quando non vi era alcun procedimento penale a carico del Nasso, quest'ultimo si fosse attivato per eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali. Sul prezzo di acquisto, pari ad euro 100.000,00, solo euro 10.000,00 provenivano dal Nasso e da sua moglie. Ai fini della confisca era necessaria la prova certa sia dell'appartenenza del bene al proposto, sia dell'illegittima provenienza dei beni sottoposti alla misura di prevenzione, non essendo sufficiente la mera ragionevole probabilità di detta provenienza illecita, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione del valore del bene rispetto al reddito dichiarato e la sua derivazione da attività illecite. Nel caso di specie, il decreto impugnato in questa sede è carente di motivazione, perché non spiega le ragioni per le quali il bene apparterrebbe in via esclusiva al Nasso e non esclusivamente a sua moglie. 3.2.4. Quanto alla polizza stipulata da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2010, il ricorrente sostiene che non vi è correlazione tra la sua pericolosità sociale e l'attivazione della polizza. Peraltro, la difesa aveva prodotto documentazione attestante la provenienza del denaro utilizzato per stipulare la polizza, ma la Corte di appello non ha esaminato tali documenti, limitandosi ad affermare che nel 2010 sussisteva la pericolosità sociale del Nasso sulla base della durata della condotta associativa per la quale era intervenuta condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in relazione alla quota del 50% dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso, infatti, si sostiene (vedi pag. 21 del ricorso) che esso apparterrebbe effettivamente alla sola [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sua effettiva appartenenza al proposto. Deve, allora, osservarsi che nel caso di confisca di prevenzione di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822). Nel caso di specie, avendo il ricorrente negato il rapporto fiduciario quanto al bene immobile, in applicazione del principio sopra esposto il motivo di ricorso risulta inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato. 2.1. Quanto alla misura di prevenzione personale, deve osservarsi che nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado e solo laddove tra i due gradi di giudizio sussista un'anomala distanza temporale e i fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità siano risalenti a molti anni prima la Corte di appello deve motivare sulla persistenza della pericolosità sociale (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135, che in un'ipotesi di pericolosità qualificata ha inquadrato come vizio di assenza assoluta di motivazione il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute medio tempore dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità). Nel caso di specie, non sono decorsi molti anni tra il decreto applicativo della misura di prevenzione e la pronuncia della Corte di appello, cosicché non era necessario che questa motivasse specificamente sulla persistenza della pericolosità sociale già ritenuta dal Tribunale; inoltre, lo stesso ricorrente ammette che le condotte per le quali è stata pronunciata condanna non risalgono a prima del 2018, cosicché neppure sussiste un notevole lasso di tempo tra la condotta associativa e il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale. Ne consegue che laddove il Nasso lamenta violazione di legge o carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale il motivo di ricorso è infondato. 2.2. il motivo è manifestamente infondato quanto alla confisca della somma di denaro. Trattasi di somma che è stata trovata nella disponibilità del Nasso nel periodo in cui egli ha tenuto le condotte in relazione alle quali è stata affermata la sua penale responsabilità. Peraltro, il Nasso non ha chiarito le origini di tale somma e nemmeno, stando al provvedimento impugnato, essa è compatibile con i redditi dichiarati al fisco. La sproporzione tra l'importo della somma trovata nella disponibilità del Nasso ed i redditi dello stesso lascia ritenere, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato, che essa tragga origine dall'appartenenza del Nasso al sodalizio mafioso, cosicché non sono ravvisabili la violazione di legge e la carenza di motivazione lamentate dal ricorrente. 2.3. Il motivo è inammissibile anche in relazione alla ditta Fercolor ed alla polizza assicurativa. Con l'appello avverso il decreto del Tribunale, il Nasso non ha mosso censure alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, che è rimasta identica in primo ed in secondo grado, sebbene il Tribunale fondasse la sua decisione sulla ordinanza applicativa della misura cautelare personale, mentre la Corte di appello fa riferimento alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado. Ne consegue che il motivo di impugnazione, proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, non si sottrae alla sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Inammissibile è il secondo motivo. Con esso, a prescindere dalla confisca della proprietà dell'immobile, in relazione alla quale già sono state esposte le ragioni dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente sostiene che non è provata la sproporzione tra somme utilizzate per l'acquisto dei beni oppure si duole dell'omessa valutazione di talune prove documentali, del travisamento di altre o dell'illogicità della motivazione, sollevando censure che, attenendo al merito o alla motivazione del provvedimento impugnato, non sono ammissibili in questa sede, essendo il ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione ammesso esclusivamente per dedurre violazioni di legge, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen