CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, legati alla mancata qualificazione del fatto in termini coerente all'ipotesi di cui all'ad 73 comma 5 Tus, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito guardando ad una complessiva valutazione di tutti i tratti costitutivi della fattispecie rivendicata dalla difesa ed escludendone la configurabilità alla luce della rimarcata valenza dirimente coerentemente ascritta al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta dal prevenuto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.