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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25347/2026

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dirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoMarcello Auteri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 161/2026deliberata il 29/01/2026, che le parti dichiarano pubblicata il giorno04/02/2026;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale dei termini) senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantoNumero registro generale 9052/2026Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 25347/2026Data pubblicazione 15/09/2026dovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoMarcello Auteri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 161/2026deliberata il 29/01/2026, che le parti dichiarano pubblicata il giorno04/02/2026;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale dei termini) senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantoNumero registro generale 9052/2026Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 25347/2026Data pubblicazione 15/09/2026dovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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