Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:559
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑34/02 DEP
[OSCURATO:PERSONA] 015 EURL e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Procedura — Liquidazione delle spese»
Massime dell’ordinanza
1.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese pagate da una parte terza rispetto alla controversia
— Inclusione — Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
2.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute dalle parti nella fase precedente la presentazione
del ricorso — Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91)
3.
Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
4.
Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
1.
Dall’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle
sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili.
Peraltro, l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento cui le parti hanno partecipato.
Tale espressione non indica dunque soltanto le spese effettivamente sopportate dalle parti. Pertanto, sono ripetibili le spese
sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state a tal fine indispensabili, anche se sono state effettivamente
pagate da una parte terza nella controversia. Per un esito diverso, la parte condannata a sopportare le spese deve dimostrare
adeguatamente che gli interessi perseguiti dalla parte terza sono distinti da quelli dell’altra parte nel procedimento principale.
(v. punti 25‑27)
2.
Anche se un lavoro giuridico sostanziale viene di norma svolto nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale,
con il termine «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale intende soltanto il procedimento dinanzi
al Tribunale, escludendo la fase precedente. Ciò risulta, segnatamente, dall’art. 90 del regolamento medesimo che menziona
il «procedimento dinanzi al Tribunale».
Occorre pertanto respingere la domanda volta al rimborso delle spese relative al periodo precedente la fase giurisdizionale,
segnatamente all’intervento degli avvocati presso la [OSCURATO:PERSONA], oppure quella volta al rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA]
delle spese relative al periodo in cui non è stato adottato alcun atto di procedura. Infatti, in questo periodo, siffatte
spese non possono apparire direttamente legate agli interventi dell’avvocato dinanzi al Tribunale e non possono pertanto essere
considerate spese indispensabili ai fini del procedimento ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
Occorre parimenti respingere la domanda che mira al rimborso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative alla predisposizione
di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale.
(v. punti 31‑33, 35)
3.
Il giudice dell’Unione non è autorizzato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo
a concorrenza del quale detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda
di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli
avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.
In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale deve valutare liberamente i termini
della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto
dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare
agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
(v. punti 37‑38)
4.
Per quanto riguarda la valutazione della mole di lavoro determinato dal procedimento contenzioso, spetta al giudice dell’Unione
prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile al procedimento giurisdizionale nel suo insieme.
Tuttavia, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno
preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di
elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario
ai fini del procedimento contenzioso. Siffatta constatazione resta immutata, in linea di principio, se il numero dei ricorrenti
è considerevole, in quanto tutte le azioni da compiere in questo caso sono formali e standardizzate e non incidono sul contenuto
giuridico della causa.
Peraltro, anche se le parti hanno la possibilità di affidare la loro difesa a vari consulenti alla volta, al fine di garantirsi
i servizi di avvocati più esperti, si deve tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono
sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra
i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.
(v. punti 42‑44, 46)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
21 dicembre 2010 (
*
)
«Procedimento – Liquidazione delle spese»
Nel procedimento T‑34/02 DEP,
[OSCURATO:PERSONA] 015 EURL,
con sede in Parigi (Francia)
[OSCURATO:PERSONA] 271 EURL,
con sede in Parigi,
A,
con sede in Parigi,
B,
residente a Versailles (Francia), e gli altri 255 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato,
rappresentati dall’avv. P. Kirch,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata)
22 febbraio 2006, causa T‑34/02, [OSCURATO:PERSONA] 001 e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑267),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, O. Czúcz e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1
Il 9 dicembre 1996 A costituiva la comproprietà del bastimento
[OSCURATO:PERSONA],
divisa in 740 quote di comproprietà, o «carati». Nel corso del 1997 alcune persone fisiche hanno creato, ciascuna, un’impresa
personale a responsabilità limitata (EURL) cui A ha venduto i carati per mezzo di un’offerta pubblica di quote.
2
L’interesse degli investitori a partecipare a tale operazione consisteva nella possibilità loro concessa di dedurre dai loro
redditi imponibili il costo dell’investimento effettuato e gli oneri finanziari connessi alla sua acquisizione (interessi
passivi) ed al suo possesso (ammortamento) nonché le eventuali perdite di gestione.
3
Il 25 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee adottava la decisione 2001/882/CE, relativa all’aiuto di Stato cui
la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento “[OSCURATO:PERSONA]” costruito da [OSCURATO:PERSONA] e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione
è stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
il 12 dicembre 2001 (GU L 327, pag. 37).
4
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver esaminato l’aiuto in questione alla luce delle disposizioni
dell’art. 4, n. 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale
(GU L 380, pag. 27) «poiché si tratta(va) di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo
nel 1996 nell’ambito di un regime d’aiuti [legge francese 11 luglio 1986 (n. 86‑824, legge finanziaria rettificativa per il
1986, JORF del 12 luglio 1986, pag. 8688) denominata «legge Pons»] autorizzato nel 1992» (‘considerando’16).
5
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha anche precisato che, in occasione di questo esame, essa aveva considerato che
l’operazione in esame non comportava un’effettiva finalità di «sviluppo» ai sensi della sentenza della Corte 5 ottobre 1994,
causa C-400/92, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4701), tenuto conto delle insufficienti ricadute economiche e sociali constatate
per Saint-Pierre-et-Miquelon (Francia) (‘considerando’ 20, 22-23).
6
All’art. 1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava infine l’aiuto allo sviluppo per il bastimento
[OSCURATO:PERSONA]
incompatibile con il mercato comune.
7
Il 20 febbraio 2002 la EURL [OSCURATO:PERSONA] 001, altre EURL nonché talune persone fisiche proponevano dinanzi al Tribunale un ricorso
volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
8
Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento principale veniva sospeso sino alla pronuncia definitiva della Corte nella causa
C-394/01, Francia/[OSCURATO:PERSONA]. Detta sentenza è stata emessa il 3 ottobre 2002. A seguito dell’udienza del 27 settembre 2005,
la decisione impugnata veniva annullata con sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T-34/02, [OSCURATO:PERSONA] 001 e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-267). In tale sentenza, il Tribunale ingiungeva inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di sopportare le proprie spese e le
spese sostenute dai ricorrenti nel procedimento principale, comprese quelle relative al procedimento sommario.
9
A seguito di uno scambio di corrispondenza tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e A e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e il consulente
dei ricorrenti, detta istituzione, con lettera 29 novembre 2007, comunicava al consulente dei ricorrenti il proprio rifiuto
di versare l’importo di EUR 509 561,71, a fronte delle spese e degli onorari che hanno dovuto essere pagati per difendere
gli interessi di questi ultimi nel procedimento principale, per il fatto che A, che ha sopportato tutte le spese, non era
parte nel procedimento principale.
10
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2008, i ricorrenti proponevano la domanda di liquidazione
delle spese in esame, in applicazione dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essi chiedono al Tribunale
di fissare, ai sensi di questa disposizione, l’ammontare delle spese ripetibili in EUR 509 561,71, maggiorandolo degli interessi.
11
Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] presentava le sue osservazioni riguardo
a tale domanda. Essa chiede al Tribunale di respingere in quanto irricevibile la presente domanda di liquidazione delle spese
per quanto concerne A e di fissare in EUR 0 l’importo totale delle spese da rimborsare ai ricorrenti nel procedimento principale.
In diritto
Argomenti delle parti
12
I ricorrenti sostengono che deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale
A, non essendo parte nel procedimento principale, non può chiedere il rimborso delle spese.
13
I ricorrenti fanno valere anche che la somma di EUR 509 561,71, maggiorata degli interessi, di cui chiedono il pagamento,
corrisponde al periodo compreso tra il 1°agosto 2001, data in cui la decisione impugnata è stata loro trasmessa e in cui essi
hanno cominciato a predisporre il ricorso di annullamento, e il 27 settembre 2005, data dell’ultima udienza dinanzi al Tribunale.
Detta somma consisterebbe nelle spese relative al procedimento sommario e nell’imposta sul valore aggiunto non recuperabile.
14
I ricorrenti precisano che, «conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli onorari e le spese sono limitati a quelli
dello studio M, studio incaricato dai ricorrenti di agire dinanzi al Tribunale, escluso ogni altro consulente, ivi compreso
l’avv. C.-N., dello studio AO».
15
In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di liquidazione delle spese presentata da A sia irricevibile. La
questione delle spese sarebbe accessoria rispetto alla controversia principale, e dalla formulazione stessa dell’art. 91,
lett. b), del regolamento di procedura si evincerebbe che soltanto le parti nel procedimento principale possono chiedere il
pagamento delle spese e che le spese sostenute dalle parti possono essere liquidate soltanto in favore delle parti nel procedimento
principale.
16
Quanto all’argomento di A secondo il quale essa era una ricorrente nel procedimento principale grazie alla sua qualità di
associato unico della EURL [OSCURATO:PERSONA] 132, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che una EURL è una «forma speciale» di società a responsabilità
limitata creata dalla legge 85-697 dell’11 luglio 1985, che ha per oggetto quello di ridurre i rischi corsi da una persona
che agisce da sola. Inoltre, una EURL sarebbe una persona giuridica dotata di un’autonomia giuridica completa.
17
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, pur se 259 persone fisiche erano parti ricorrenti nel procedimento principale, esse lo erano in
nome proprio. Essa sostiene che detta qualità di ricorrente non risulta dal fatto che dette persone erano socio unico di una
EURL che aveva acquisito un carato del bastimento
[OSCURATO:PERSONA]
, la quale agiva anche in veste di ricorrente, bensi da una manifestazione di volontà espressa di ciascuna di tali persone.
Per contro, A non avrebbe affatto manifestato la volontà di assumere, in nome proprio, la qualità di ricorrente in questa
causa, prima che fosse discussa la questione delle spese. L’autonomia delle persone giuridiche interessate non consentirebbe
di estendere la qualità di ricorrente nel procedimento principale ad A, per il solo motivo della sua qualità di socio unico
della EURL [OSCURATO:PERSONA] 132.
18
Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo il quale A era il solo socio della «comunità delle persone interessate» contrario
alla decisione impugnata che fosse in grado di portare a termine il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, sebbene sia
vero che un’azione di gruppo e la scelta dello stesso difensore facilitavano loro considerevolmente il compito, tutte le difficoltà
invocate dai ricorrenti potevano essere risolte dalla A stessa. A avrebbe infatti potuto limitarsi a riunire gli investitori
privati, conservando il loro anonimato. Essa avrebbe anche potuto trasmettere loro le informazioni necessarie concernenti
l’operazione in causa e anticipare agli investitori i fondi necessari per la loro difesa.
19
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le EURL che hanno acquisito un carato del bastimento
[OSCURATO:PERSONA]
disponevano di personalità giuridica e in forza di ciò potevano stare in giudizio, ciò che del resto hanno fatto. Allo stesso
modo, i loro soci, persone fisiche, potevano depositare un ricorso avverso la decisione impugnata, come del resto hanno fatto
alcune di esse.
20
[OSCURATO:PERSONA] afferma che A era perfettamente consapevole, sin dall’inizio, dei rischi che l’operazione in causa presentava
riguardo alle norme applicabili agli aiuti di Stato, ma che essa ha nondimeno invitato gli «investitori privati» a divenire
comproprietari esercenti del bastimento. Nel contesto del procedimento principale, A avrebbe dunque avuto interessi specifici,
distinti da quelli degli investitori ricorrenti, vincolati agli impegni che essa aveva preso nei confronti di siffatti «investitori
privati» (segnatamente, l’obbligo di riacquisto delle EURL che hanno acquisito un carato del bastimento
[OSCURATO:PERSONA]
al termine dell’operazione in causa ad un prezzo fisso).
21
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che A, la quale sembra voler trarre vantaggio dalla struttura dell’operazione di cui trattasi,
ha essa stessa elaborato lo schema giuridico e finanziario di detta operazione ed ha effettuato una scelta tattica concernente
il modo in cui intendeva partecipare al procedimento principale.
22
Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti nel procedimento principale non hanno presentato spese che non siano state sostenute
da A. Dal fascicolo del procedimento principale emergerebbe che tutte le note di onorari presentate alla [OSCURATO:PERSONA] e, nel
contesto della presente domanda, al Tribunale sono indirizzate ad A. Le spese e gli onorari sarebbero stati sopportati in
ultima analisi da quest’ultima, e i ricorrenti nel procedimento principale non si sarebbero indebitati nei suoi confronti
per garantire la propria difesa. Essi non sarebbero in alcun modo debitori di siffatte spese ed onorari. Di conseguenza, i
ricorrenti nel procedimento principale non potrebbero richiederne il rimborso alla [OSCURATO:PERSONA].
23
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’importo di EUR 509 561,71 eccede manifestamente quanto giustificato per la difesa
dei ricorrenti nel procedimento principale, tenuto conto, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, dell’oggetto
e della natura della controversia, della sua rilevanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e delle difficoltà della causa.
Siffatto importo comprenderebbe, segnatamente, spese non ripetibili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura.
Giudizio del Tribunale
24
Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce
mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.
Sulla ricevibilità
25
Ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili, segnatamente, «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato». Da questa disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini
del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (v. ordinanza del Tribunale
28 giugno 2004, causa T-342/99 DEP, Airtours/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1785, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
26
Peraltro, è già stato dichiarato che l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento
cui le parti hanno partecipato. Questa espressione non indica dunque soltanto le spese che sono state effettivamente sopportate
dalle parti. Pertanto, sono ripetibili le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state indispensabili
a questo fine, anche se sono state effettivamente pagate da una parte terza nella controversia, come, nella fattispecie, da
A (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 2 marzo 1999, causa T-373/04 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/Cedefop, non pubblicata
nella Raccolta, punto 24).
27
Orbene, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato che gli interessi perseguiti da A fossero tanto
distinti da quelli delle persone fisiche e giuridiche, parti nel procedimento principale, e, di conseguenza, che la situazione
considerata potesse essere diversa da quella definita dalla precitata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Cedefop.
28
Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla ricevibilità della domanda di liquidazione
delle spese in quanto proviene da ricorrenti che erano anche parti nel procedimento principale.
29
Per contro, si deve constatare che gli argomenti sollevati da A per dimostrare la sua qualità di parte nel procedimento principale
devono essere respinti. Da una parte, la qualità di socio unico di una EURL, ricorrente nel procedimento principale, deve
essere considerata alla luce delle peculiarità del diritto delle società che disciplina questa persona giuridica. Orbene,
l’autonomia giuridica di questa EURL osta ad assimilare l’unico socio alla persona giuridica che, nella fattispecie, ha presentato
il ricorso principale. Dall’altra, il fatto che, secondo A, quest’ultima fosse l’unico membro della «comunità delle persone
interessate» contrario alla decisione impugnata in grado di «riunire gli investitori privati avverso la [detta] decisione»
non priva affatto siffatta persona giuridica della possibilità di partecipare in nome proprio al procedimento principale e
rientra nelle modalità pratiche di finanziamento dell’azione che, nella fattispecie, non ha alcun effetto sulla qualità di
parte nel procedimento principale.
Nel merito
30
Occorre ricordare che possono essere recuperate soltanto le spese indispensabili sopportate ai fini del procedimento (v. precedente
punto 25).
31
Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche se un lavoro giuridico sostanziale viene di norma svolto nel corso del procedimento
che precede la fase giurisdizionale, occorre ricordare che, con il termine «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura
intende soltanto il procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precedente. Ciò risulta, segnatamente, dall’art. 90
del regolamento medesimo che parla del «procedimento dinanzi al Tribunale» (ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa
T-38/95 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑217, punto 29).
32
Si deve dunque respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui essa mira al rimborso delle spese relative al periodo
precedente la fase giurisdizionale, segnatamente all’intervento degli avvocati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
33
Allo stesso modo, si deve respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui mira al recupero dalla [OSCURATO:PERSONA] delle
spese relative al periodo in cui non è stato adottato alcun atto di procedura. Infatti, in questo periodo, siffatte spese
non possono apparire direttamente legate agli interventi del loro avvocato dinanzi al Tribunale e non possono pertanto essere
considerate spese indispensabili ai fini del procedimento ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura (v., in questo
senso, ordinanze del Tribunale 27 novembre 2000, causa T-78/99 DEP, Elder/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3717, punto 17, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
34
A questo riguardo, occorre constatare che nessun atto di procedura è stato adottato, da un lato, tra il 30 aprile 2002, data
dell’ordinanza del presidente della Quinta Sezione recante la sospensione del procedimento principale sino alla decisione
della Corte nella causa C‑394/01, e il 3 ottobre 2002, data in cui la Corte ha pronunciato la sua sentenza nella causa C‑394/01,
e, dall’altro, dopo l’udienza nella causa principale, che ha avuto luogo il 27 settembre 2005. Occorre nondimeno includere
nelle spese ripetibili quelle connesse al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, sostenute tra il 23 aprile e il 13 giugno
2002, quando il procedimento principale era stato sospeso.
35
Peraltro, occorre respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui mira al recupero dalla [OSCURATO:PERSONA] delle spese relative
alla predisposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale.
36
Inoltre si deve respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui concerne le spese menzionate nei rendiconti di spesa
figuranti all’allegato 8 del ricorso, che non sono riconducibili ad alcun atto procedurale nella causa principale. Infatti,
queste non possono essere considerate come indispensabili ai fini del procedimento principale.
37
Infine, riguardo alle altre spese di cui i ricorrenti chiedono il rimborso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, il giudice dell’Unione non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare
la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di
liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati,
né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza Airtours/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).
38
È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale
deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza
sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento
contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito
per le parti (v. ordinanza Airtours/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
39
L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere stabilito in base a tali criteri. Al riguardo si deve tener
conto dei seguenti elementi di valutazione.
Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario e sulle difficoltà
della causa
40
Occorre osservare che la causa principale aveva per oggetto un ricorso di annullamento di una decisione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]
in materia di aiuti di Stato. Essa non ha sollevato alcuna nuova questione di diritto e le questioni sollevate non presentavano
una complessità giuridica o di fatto tale da giustificare un esame dettagliato della legislazione o ricerche particolari.
Di conseguenza, alla luce di tali criteri, si deve constatare che la causa principale non richiedeva che i rappresentanti
dei ricorrenti vi dedicassero un lavoro considerevole.
Sull’interesse economico che la controversia ha rappresentato per le parti
41
Occorre constatare che, sebbene sembri che la causa principale presentasse un interesse economico sicuro per i ricorrenti
che beneficiavano dell’agevolazione fiscale in causa, siffatto interesse economico non può essere considerato di grande importanza.
Infatti, detto aiuto, per un importo di EUR 11,9 milioni, era suddiviso tra un elevato numero di investitori, il che riduce
nella stessa misura gli interessi economici rispettivi dei ricorrenti. La causa in questione non ha dunque avuto un grande
interesse economico per le parti.
Sulla mole di lavoro svolto
42
Per quanto riguarda la valutazione della mole di lavoro determinato dal procedimento contenzioso, spetta al giudice dell’Unione
prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile all’insieme del procedimento giurisdizionale (ordinanza
Airtours/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
43
Tuttavia, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno
preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di
elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario
ai fini del procedimento contenzioso (ordinanza del Tribunale 13 gennaio 2006, causa T-331/94 DEP, IPK‑München/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑51, punto 59).
44
Siffatta constatazione resta immutata, in linea di principio, se il numero dei ricorrenti è considerevole, in quanto tutte
le azioni da compiere in questo caso sono formali e standardizzate e non incidono sul contenuto giuridico della causa.
45
Inoltre, tenuto conto del fatto che A, la quale era all’origine dell’operazione in causa, ha potuto trasmettere tutte le informazioni
pertinenti agli avvocati intervenuti nel procedimento principale, questi erano in grado di offrire i loro servizi con maggiore
efficienza e rapidità. Questa considerazione è tale da averne in ogni caso agevolato il lavoro, almeno in parte, e ridotto
il tempo dedicato alla preparazione delle osservazioni sul ricorso (ordinanze 6 marzo 2003, cause riunite T-226/00 DEP e T-227/00 DEP,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑685, punto 42, e Airtours/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29).
46
Occorre quindi ricordare che, sebbene nella fattispecie fosse .possibile affidare la difesa dei ricorrenti nel procedimento
principale a vari consulenti alla volta, al fine di garantirsi i servizi di avvocati più esperti, si deve tuttavia tenere
principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento
contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite
(ordinanza del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4105, punto 20).
47
Orbene, dal resoconto dettagliato delle spese allegato alla presente domanda di liquidazione delle spese emerge che il numero
totale di ore di lavoro di cui si chiede la retribuzione, alla tariffa oraria media globale di EUR 240, ammonta a circa 1 889 ore.
48
Anche se queste ore di lavoro sembrano debitamente giustificate dal punto di vista contabile, spetta tuttavia al Tribunale
tener conto del criterio citato al precedente punto 25, ossia del carattere obiettivamente indispensabile di queste ore di
lavoro.
49
In primo luogo, come constatato al precedente punto 34, si deve escludere il rimborso delle spese che non corrispondono ad
una fase del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia gli onorari relativi al periodo dal 13 giugno al 4 ottobre 2002. Si
devono anche escludere gli onorari relativi al periodo dal 20 marzo 2003 al 22 ottobre 2004, che, a quanto risulta dal fascicolo,
non corrispondono ad alcuna fase del procedimento dinanzi al Tribunale.
50
In secondo luogo, si deve osservare che dai dettagli delle ore di lavoro emerge che alcuni compiti non sembrano strettamente
legati alla preparazione del ricorso dinanzi al Tribunale, segnatamente per quanto concerne le ore dedicate alla preparazione
di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale (v. precedente punto 35).
51
In terzo luogo, la ripartizione del lavoro per la preparazione delle memorie tra vari avvocati implica necessariamente una
certa duplicazione degli sforzi intrapresi (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T-324/00 DEP,
CDA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 91), di modo che il Tribunale non può riconoscere
tutte le ore di lavoro rivendicate.
52
Del resto, come risulta dalle note degli onorari, nel procedimento principale sono state predisposte quattro versioni successive
della domanda e della memoria di replica. Nondimeno, gli onorari relativi alla redazione di diverse bozze successive non possono
essere considerati come strettamente indispensabili al procedimento dinanzi al Tribunale e il loro rimborso non può quindi
essere giustificato.
53
Allo stesso modo, da una parte, il tempo dedicato alla redazione della domanda di annullamento e della domanda nel procedimento
sommario, che supera le 1 000 ore, e, dall’altra, quello dedicato alla redazione della memoria di replica, che supera le 450
ore, eccedono in modo considerevole quanto potrebbe essere considerato necessario a questo fine.
54
In quarto luogo, il Tribunale ritiene che la tariffa oraria richiesta per i servizi dell’avvocato associato, M
e
K., ossia da 380 a 400 euro, superi largamente quanto può essere considerato appropriato per retribuire i servizi di un professionista
particolarmente esperto, capace di lavorare in modo molto efficiente e rapido (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale
13 febbraio 2008, causa T-310/00 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 44). Inoltre,
prendere in considerazione una retribuzione di questo livello ha come contropartita una valutazione necessariamente rigida
del numero totale delle ore di lavoro indispensabili ai fini del procedimento contenzioso (v. ordinanza del Tribunale 17 ottobre
2008, causa T-33/01 DEP, Infront WM/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
55
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve fissare il tempo complessivo di lavoro degli avvocati dei ricorrenti
nel procedimento principale, obiettivamente indispensabile ai fini della loro rappresentazione nella fase giurisdizionale,
a 600 ore.
56
In considerazione degli elementi che precedono, la cifra di EUR 509 561,71, menzionata nella presente domanda di liquidazione
delle spese, non può essere considerata obiettivamente indispensabile ai fini del procedimento principale.
57
In questo contesto, è appropriato fissare in EUR 144 000 l’importo degli onorari ripetibili, in quanto spese indispensabili
sostenute dai ricorrenti ai fini del procedimento principale.
58
Occorre inoltre fissare in EUR 2 000 l’importo corrispondente alle spese varie per il procedimento dinanzi al Tribunale, come
le spese di viaggio o quelle per fotocopie.
59
Tenuto conto di quanto precede, costituisce una valutazione corretta delle spese ripetibili da parte dei ricorrenti nel procedimento
principale ai fini del rimborso ad A delle spese sostenute per la difesa di questi ultimi nella causa T‑34/02 fissandone l’ammontare
in EUR 146 000.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] europea deve rimborsare ai ricorrenti, nella misura in cui questi erano parti
nel procedimento principale, è fissato in EUR 146 000.
Lussemburgo, 21 dicembre 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
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Lingua processuale: il francese.