Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2020

Cassazione n. 41789/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, riformava parzialmente la sentenza di assoluzione del Tribunale di Asti emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato in data 6 marzo 2018, riconoscendo la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 681 cod. pen., di cui al capo a) dell'imputazione, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed euro 400 di ammenda.

La Corte di appello riteneva non ricorresse la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, secondo la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., osservando che la sentenza di primo grado era incorsa sia nel travisamento della prova per falsificazione, sia in errore di diritto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Quanto al primo punto, la Corte territoriale evidenziava che il Tribunale aveva affermato che: «alcune dichiarazioni, acquisite dalla Polizia, riportano che taluni non avevano la tessera», quando invece l'informativa redatta il 17 febbraio 2016 dalla Questura di Asti aveva segnalato che «quasi tutti gli avventori del circolo erano sprovvisti della tessera di socio».

La sentenza impugnata, inoltre, aveva riportato che «all'interno del circolo furono individuate persone tesserate, accompagnate da loro ospiti potenziali tesserandi», nonostante che dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da diversi avventori fosse emersa una situazione difforme, ovvero, in particolare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito di non avere alcuna tessera associativa e di non essere a conoscenza che il locale fosse un circolo, né che occorresse una tessera per accedervi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato di non avere alcuna tessera associativa; [OSCURATO:PERSONA] e Lleshi avevano affermato di non avere alcuna tessera e di essere venuti a conoscenza della serata rispettivamente tramite Internet e Facebook che pubblicizzavano un evento con musica albanese.

Con riferimento al secondo profilo, i giudici di appello rivedevano quanto ritenuto inconferente dal Tribunale di Asti circa la prova della sussistenza del reato contestato, ovvero il fatto che l'evento del 14 febbraio fosse stato pubblicizzato in modo diffuso, argomentando che ciò «serviva ad acquisire potenziali tesserandi e soci del circolo[...]Non può escludersi che durante la festa o alla fine della stessa si procedesse al tesseramento ed iscrizione al Circolo di coloro che non lo fossero stati».

In definitiva, i giudici di appello reputavano accertato che, «nonostante l'attività di intrattenimento danzante e musicale fosse formalmente svolta come circolo privato, in concreto altro non era che una normale discoteca aperta al pubblico e che, per accedere ai locali, non era affatto indispensabile essere associati al circolo».

La Corte, pertanto, riteneva integrata la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen., per la quale è sufficiente l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, previste dall'art. 80 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, situazione che nel caso in esame era stata accertata dai Vigili del Fuoco, che, avevano, appunto, espresso parere contrario alla prosecuzione dell'attività.

La Corte territoriale non considerava nemmeno rilevante, ai fini dell'esclusione del reato, l'affermazione del correo Bisaccia, secondo cui la serata era un evento speciale, trattandosi di festa organizzata da una ragazza albanese, atteso che sulla vetrata del locale era apposta la scritta [OSCURATO:PERSONA] ed il circolo aveva un proprio sito Facebook che pubblicizzava eventi musicali.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'integrazione della contravvenzione è irrilevante che l'attività sia esercitata in via permanente e professionale o che si tratti di allestimento occasionale o unico (tra le altre, Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2018, Berti, Rv. 274565).

2. Avverso predetto provvedimento, propone ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La difesa ritiene che la rinnovazione dell'istruttoria fosse necessaria, considerato che la Corte ha valutato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in modo diverso rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado, giungendo ad una pronuncia di condanna in riforma della originaria assoluzione.

Il ricorrente ritiene non pertinente il richiamo operato dalla Corte territoriale al principio espresso da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, secondo cui «il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione», atteso che nel caso all'esame il giudice di primo grado non aveva omesso, inventato o falsificato la prova dichiarativa, bensì operato una lettura diversa della stessa rispetto a quella del giudice d'appello.

Ed infatti, puntualizza la difesa, l'affermazione contenuta nell'informativa redatta dalla Questura di Asti in data 17 febbraio 2016, secondo cui «quasi tutti gli avventori del circolo erano sprovvisti della tessera di socio», non è incompatibile con quanto affermato dal Tribunale per cui «alcune dichiarazioni acquisite dalla Polizia, riportano che taluni non avevano la tessera», in quanto da entrambe le affermazioni emerge che taluni avventori avevano la tessera ed altri ne erano sprovvisti.

Inoltre, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali «mi sono recato in questo circolo per prendere mia figlia[...] la prima volta che sono entrato mi è stata fatta la tessera» - confermano quanto riportato dal Tribunale di Asti, ovvero che «all'interno del circolo furono individuate persone tesserate, accompagnate da loro ospiti potenziali tesserandi».Quanto all'asserito errore di diritto ritenuto dal giudice d'appello, secondo la difesa è del tutto plausibile la lettura operata dal giudice di primo grado, per il quale la pubblicizzazione dell'evento on line era funzionale ad ottenere nuovi tesserati, tanto è vero che diversi avventori avevano dichiarato che erano stati avvertiti della necessità di tesserarsi qualora avessero inteso ritornare.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 681 cod. pen. e 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione contestata.

In particolare, la difesa assume che nel caso di specie possa trovare applicazione l'art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che tipizza due possibili regimi giuridici per l'impresa del settore dell'intrattenimento, e nel caso, come nella fattispecie in esame, di spettacolo temporaneo ed eccezionale con una partecipazione al massimo di duecento persone è sufficiente la semplice comunicazione all'amministrazione comunale in sostituzione delle autorizzazioni, licenze, o domande di iscrizioni.

Ebbene, puntualizza la difesa, risulta dalla relazione in data 31 marzo 2016 del comune di Asti che la proprietà aveva presentato allo [OSCURATO:PERSONA] — Sevizio per le imprese - la dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci del circolo privato.

La Corte territoriale non ha preso in esame l'applicabilità di tale disciplina, pur ricorrendone i presupposti, e per tale motivo, assume il ricorrente, la decisione adottata è da censurare.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso.

In particolare, il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare la prova dichiarativa richiesta dal Procuratore generale, anche d'ufficio a fronte della richiesta dell'interessato di rigetto dell'istanza, in quanto la condanna si fonda su una diversa interpretazione di quanto riportato dalla PG operante che aveva fatto l'accesso nel locale.

Il secondo motivo, invece, viene ritenuto infondato, considerato che la norma incriminatrice, di cui all'art. 681 cod. pen., va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da rigettare in quanto articolato su motivi infondati.1.1.

Con riferimento al primo motivo viene in rilievo il principio affermato da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, secondo cui «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi)».

È bene precisare che le Sezioni Unite non hanno introdotto un obbligo di rinnovazione generale ed incondizionato dell'attività istruttoria svolta in primo grado, in quanto siffatta opzione sarebbe stata in contrasto con l'esigenza di un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali.

Ed infatti, a titolo esemplificativo, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario esclude l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria in primo grado, non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (tra le altre, Sez.6, n. 42747 del 9/05/2017, Rv. 271012; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269596).

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (in tal senso, ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007) non individua nel principio di immediatezza nell'assunzione delle prove dichiarative un diritto assoluto della parte, ma ammette regolamentazione volta ad impedirne usi strumentali e dilatori.

Più di recente, inoltre, Corte cost., sent. n. 124 del 2019, nell'affermare la legittimità del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 111, commi secondo e quarto, e 117 Cost., laddove applicato anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato, ha affermato che il sacrificio del principio della ragionevole durata del processo deve comunque trovare necessario contemperamento con una valida ratio giustificativa della regola della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Né tale obbligo discende dai principi tratti dalla giurisprudenza della Corte EDU, che, infatti, ha tracciato il perimetro dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in secondo grado nel caso di overturning della sentenza di assoluzione emessa nel giudizio abbreviato in termini meno rigidi rispetto all'approdo delle Sezioni unite.

In particolare, Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, pur ribadendo che l'overturning della decisione assolutoria di primo grado deve passare attraverso la rinnovazione della prova decisiva ai fini della condanna, ha escluso che, nel caso di mancata rinnovazione nel giudizio abbreviato, sussista violazione della norma convenzionale di cui all'art. 6 CEDU, considerate le dinamiche probatorie del caso concreto e tenendo conto delle caratteristiche proprie del giudizio abbreviato.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione, invocato dal ricorrente sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte EDU dapprima (05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA]) e delle Sezioni Unite di questa Corte, poi (Sez.

U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), e ora codificato dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non può trovare luogo nella specie: da un lato, questa Corte, già prima dell'introduzione del citato comma 3-bis, ha costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694); dall'altro, anche la nuova disposizione processuale chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento, impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa".

Nel caso di specie, il sovvertimento dell'esito assolutorio non è conseguenza di una diversa valutazione di prove dichiarative, ma di rilettura della fattispecie in base al dato testuale delle dichiarazioni riportate nell'informativa di polizia giudiziaria, che il giudice di primo grado aveva, invece, richiamato in modo alterato, tanto da falsificarne il contenuto.

In proposito, si ritiene che la Corte di merito abbia correttamente applicato il principio affermato da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, secondo il quale: «il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.» Inoltre, il giudice d'appello ha richiamato esattamente quanto riportato nella informativa di PG, atto che si limita a riflettere una mera attività di constatazione e osservazione, documentando semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato.

Di conseguenza, tale attività di ripetizione letterale delle frasi contenute in detto documento ad opera della Corte di appello non riguarda una prova a contenuto dichiarativo e, pertanto, impropriamente viene dedotto il vizio di legge, in merito alla mancata applicazione della disciplina prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La decisione impugnata appare corretta in diritto in quanto giunge alla decisione di condanna all'esito di una diversa interpretazione della fattispecie sulla base dello stesso compendio probatorio documentale richiamato nel suo contenuto letterale. 1.2 Anche il secondo profilo di violazione di legge è infondato.

La presentazione di dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci è del tutto inconferente per escludere la configurabilità del reato previsto dall'art. 681 cod. pen., che sanziona «chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver rispettato le prescrizioni dell'autorità da tutela dell'incolumità pubblica.».

In base alla consolidata giurisprudenza, appunto, il reato di cui all'art. 681 cod. pen. è integrato dalla condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti o pubblico spettacolo in mancanza della prescritta certificazione dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, di cui all'art. 80 r.d. n. 773 del 1931, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il possesso di diversi atti amministrativi, come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (tra le altre, Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2019, Berti, Rv. 274565; Sez.

F, n. 38028 del 28/08/2014, Marchese, Rv. 261095).

2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, riformava parzialmente la sentenza di assoluzione del Tribunale di Asti emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato in data 6 marzo 2018, riconoscendo la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente del [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 681 cod. pen., di cui al capo a) dell'imputazione, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed euro 400 di ammenda. La Corte di appello riteneva non ricorresse la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, secondo la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., osservando che la sentenza di primo grado era incorsa sia nel travisamento della prova per falsificazione, sia in errore di diritto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Quanto al primo punto, la Corte territoriale evidenziava che il Tribunale aveva affermato che: «alcune dichiarazioni, acquisite dalla Polizia, riportano che taluni non avevano la tessera», quando invece l'informativa redatta il 17 febbraio 2016 dalla Questura di Asti aveva segnalato che «quasi tutti gli avventori del circolo erano sprovvisti della tessera di socio». La sentenza impugnata, inoltre, aveva riportato che «all'interno del circolo furono individuate persone tesserate, accompagnate da loro ospiti potenziali tesserandi», nonostante che dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da diversi avventori fosse emersa una situazione difforme, ovvero, in particolare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito di non avere alcuna tessera associativa e di non essere a conoscenza che il locale fosse un circolo, né che occorresse una tessera per accedervi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato di non avere alcuna tessera associativa; [OSCURATO:PERSONA] e Lleshi avevano affermato di non avere alcuna tessera e di essere venuti a conoscenza della serata rispettivamente tramite Internet e Facebook che pubblicizzavano un evento con musica albanese. Con riferimento al secondo profilo, i giudici di appello rivedevano quanto ritenuto inconferente dal Tribunale di Asti circa la prova della sussistenza del reato contestato, ovvero il fatto che l'evento del 14 febbraio fosse stato pubblicizzato in modo diffuso, argomentando che ciò «serviva ad acquisire potenziali tesserandi e soci del circolo[...]Non può escludersi che durante la festa o alla fine della stessa si procedesse al tesseramento ed iscrizione al Circolo di coloro che non lo fossero stati». In definitiva, i giudici di appello reputavano accertato che, «nonostante l'attività di intrattenimento danzante e musicale fosse formalmente svolta come circolo privato, in concreto altro non era che una normale discoteca aperta al pubblico e che, per accedere ai locali, non era affatto indispensabile essere associati al circolo». La Corte, pertanto, riteneva integrata la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen., per la quale è sufficiente l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, previste dall'art. 80 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, situazione che nel caso in esame era stata accertata dai Vigili del Fuoco, che, avevano, appunto, espresso parere contrario alla prosecuzione dell'attività. La Corte territoriale non considerava nemmeno rilevante, ai fini dell'esclusione del reato, l'affermazione del correo Bisaccia, secondo cui la serata era un evento speciale, trattandosi di festa organizzata da una ragazza albanese, atteso che sulla vetrata del locale era apposta la scritta [OSCURATO:PERSONA] ed il circolo aveva un proprio sito Facebook che pubblicizzava eventi musicali. A sostegno di tale ricostruzione la Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'integrazione della contravvenzione è irrilevante che l'attività sia esercitata in via permanente e professionale o che si tratti di allestimento occasionale o unico (tra le altre, Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2018, Berti, Rv. 274565). 2. Avverso predetto provvedimento, propone ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La difesa ritiene che la rinnovazione dell'istruttoria fosse necessaria, considerato che la Corte ha valutato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in modo diverso rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado, giungendo ad una pronuncia di condanna in riforma della originaria assoluzione. Il ricorrente ritiene non pertinente il richiamo operato dalla Corte territoriale al principio espresso da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, secondo cui «il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione», atteso che nel caso all'esame il giudice di primo grado non aveva omesso, inventato o falsificato la prova dichiarativa, bensì operato una lettura diversa della stessa rispetto a quella del giudice d'appello. Ed infatti, puntualizza la difesa, l'affermazione contenuta nell'informativa redatta dalla Questura di Asti in data 17 febbraio 2016, secondo cui «quasi tutti gli avventori del circolo erano sprovvisti della tessera di socio», non è incompatibile con quanto affermato dal Tribunale per cui «alcune dichiarazioni acquisite dalla Polizia, riportano che taluni non avevano la tessera», in quanto da entrambe le affermazioni emerge che taluni avventori avevano la tessera ed altri ne erano sprovvisti. Inoltre, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali «mi sono recato in questo circolo per prendere mia figlia[...] la prima volta che sono entrato mi è stata fatta la tessera» - confermano quanto riportato dal Tribunale di Asti, ovvero che «all'interno del circolo furono individuate persone tesserate, accompagnate da loro ospiti potenziali tesserandi».Quanto all'asserito errore di diritto ritenuto dal giudice d'appello, secondo la difesa è del tutto plausibile la lettura operata dal giudice di primo grado, per il quale la pubblicizzazione dell'evento on line era funzionale ad ottenere nuovi tesserati, tanto è vero che diversi avventori avevano dichiarato che erano stati avvertiti della necessità di tesserarsi qualora avessero inteso ritornare. 2.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 681 cod. pen. e 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione contestata. In particolare, la difesa assume che nel caso di specie possa trovare applicazione l'art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che tipizza due possibili regimi giuridici per l'impresa del settore dell'intrattenimento, e nel caso, come nella fattispecie in esame, di spettacolo temporaneo ed eccezionale con una partecipazione al massimo di duecento persone è sufficiente la semplice comunicazione all'amministrazione comunale in sostituzione delle autorizzazioni, licenze, o domande di iscrizioni. Ebbene, puntualizza la difesa, risulta dalla relazione in data 31 marzo 2016 del comune di Asti che la proprietà aveva presentato allo [OSCURATO:PERSONA] — Sevizio per le imprese - la dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci del circolo privato. La Corte territoriale non ha preso in esame l'applicabilità di tale disciplina, pur ricorrendone i presupposti, e per tale motivo, assume il ricorrente, la decisione adottata è da censurare. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. In particolare, il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare la prova dichiarativa richiesta dal Procuratore generale, anche d'ufficio a fronte della richiesta dell'interessato di rigetto dell'istanza, in quanto la condanna si fonda su una diversa interpretazione di quanto riportato dalla PG operante che aveva fatto l'accesso nel locale. Il secondo motivo, invece, viene ritenuto infondato, considerato che la norma incriminatrice, di cui all'art. 681 cod. pen., va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da rigettare in quanto articolato su motivi infondati.1.1. Con riferimento al primo motivo viene in rilievo il principio affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, secondo cui «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi)». È bene precisare che le Sezioni Unite non hanno introdotto un obbligo di rinnovazione generale ed incondizionato dell'attività istruttoria svolta in primo grado, in quanto siffatta opzione sarebbe stata in contrasto con l'esigenza di un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali. Ed infatti, a titolo esemplificativo, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario esclude l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria in primo grado, non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (tra le altre, Sez.6, n. 42747 del 9/05/2017, Rv. 271012; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269596). La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (in tal senso, ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007) non individua nel principio di immediatezza nell'assunzione delle prove dichiarative un diritto assoluto della parte, ma ammette regolamentazione volta ad impedirne usi strumentali e dilatori. Più di recente, inoltre, Corte cost., sent. n. 124 del 2019, nell'affermare la legittimità del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 111, commi secondo e quarto, e 117 Cost., laddove applicato anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato, ha affermato che il sacrificio del principio della ragionevole durata del processo deve comunque trovare necessario contemperamento con una valida ratio giustificativa della regola della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Né tale obbligo discende dai principi tratti dalla giurisprudenza della Corte EDU, che, infatti, ha tracciato il perimetro dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in secondo grado nel caso di overturning della sentenza di assoluzione emessa nel giudizio abbreviato in termini meno rigidi rispetto all'approdo delle Sezioni unite. In particolare, Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, pur ribadendo che l'overturning della decisione assolutoria di primo grado deve passare attraverso la rinnovazione della prova decisiva ai fini della condanna, ha escluso che, nel caso di mancata rinnovazione nel giudizio abbreviato, sussista violazione della norma convenzionale di cui all'art. 6 CEDU, considerate le dinamiche probatorie del caso concreto e tenendo conto delle caratteristiche proprie del giudizio abbreviato. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione, invocato dal ricorrente sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte EDU dapprima (05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA]) e delle Sezioni Unite di questa Corte, poi (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), e ora codificato dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non può trovare luogo nella specie: da un lato, questa Corte, già prima dell'introduzione del citato comma 3-bis, ha costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694); dall'altro, anche la nuova disposizione processuale chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento, impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa". Nel caso di specie, il sovvertimento dell'esito assolutorio non è conseguenza di una diversa valutazione di prove dichiarative, ma di rilettura della fattispecie in base al dato testuale delle dichiarazioni riportate nell'informativa di polizia giudiziaria, che il giudice di primo grado aveva, invece, richiamato in modo alterato, tanto da falsificarne il contenuto. In proposito, si ritiene che la Corte di merito abbia correttamente applicato il principio affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, secondo il quale: «il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.» Inoltre, il giudice d'appello ha richiamato esattamente quanto riportato nella informativa di PG, atto che si limita a riflettere una mera attività di constatazione e osservazione, documentando semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. Di conseguenza, tale attività di ripetizione letterale delle frasi contenute in detto documento ad opera della Corte di appello non riguarda una prova a contenuto dichiarativo e, pertanto, impropriamente viene dedotto il vizio di legge, in merito alla mancata applicazione della disciplina prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La decisione impugnata appare corretta in diritto in quanto giunge alla decisione di condanna all'esito di una diversa interpretazione della fattispecie sulla base dello stesso compendio probatorio documentale richiamato nel suo contenuto letterale. 1.2 Anche il secondo profilo di violazione di legge è infondato. La presentazione di dichiarazione di apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci è del tutto inconferente per escludere la configurabilità del reato previsto dall'art. 681 cod. pen., che sanziona «chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver rispettato le prescrizioni dell'autorità da tutela dell'incolumità pubblica.». In base alla consolidata giurisprudenza, appunto, il reato di cui all'art. 681 cod. pen. è integrato dalla condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti o pubblico spettacolo in mancanza della prescritta certificazione dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, di cui all'art. 80 r.d. n. 773 del 1931, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il possesso di diversi atti amministrativi, come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (tra le altre, Sez. 3, n. 55361 del 9/11/2019, Berti, Rv. 274565; Sez. F, n. 38028 del 28/08/2014, Marchese, Rv. 261095). 2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la
Sentenza Cassazione n. 41789/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris