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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27558/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. $.• [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 13 gennaio 2022 il Giudice di pace di Udine ha condannato, alla sola pena pecuniaria ed anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie.

Avverso tale pronunzia l'imputata ha presentato appello che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 d.

Igs. n. 274 del 2000, perché proposto con riguardo ai soli capi penali della sentenza.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe rilevato come l'appello fosse stato proposto anche nei riguardi del capo relativo alla condanna della Gomez al risarcimento del danno in favore della parte civile e comunque non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all'art. 574 comma 4 c.p.p. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va infatti ribadito l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.

Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).

Pertanto, avendo l'imputata proposto appello anche e soprattutto sui capi della sentenza del Giudice di pace attinenti l'affermazione della sua penale responsabilità, il gravame di merito doveva ritenersi ammissibile.

Peraltro con l'appello la ricorrente aveva contestato anche l'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado, talchè nemmeno può ritenersi esatta l'affermazione del Tribunale per cui non sarebbero stati impugnati capi civili della sentenza.

L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per il relativo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. $.• [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 13 gennaio 2022 il Giudice di pace di Udine ha condannato, alla sola pena pecuniaria ed anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie. Avverso tale pronunzia l'imputata ha presentato appello che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, perché proposto con riguardo ai soli capi penali della sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe rilevato come l'appello fosse stato proposto anche nei riguardi del capo relativo alla condanna della Gomez al risarcimento del danno in favore della parte civile e comunque non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all'art. 574 comma 4 c.p.p. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va infatti ribadito l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). Pertanto, avendo l'imputata proposto appello anche e soprattutto sui capi della sentenza del Giudice di pace attinenti l'affermazione della sua penale responsabilità, il gravame di merito doveva ritenersi ammissibile. Peraltro con l'appello la ricorrente aveva contestato anche l'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado, talchè nemmeno può ritenersi esatta l'affermazione del Tribunale per cui non sarebbero stati impugnati capi civili della sentenza. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per il relativo giudizi
Sentenza Cassazione n. 27558/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris