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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32196/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 497-bis e 651, cod. pen..

Egli deduce vizi di motivazione in tema di: 1) configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.; 2) misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato non si sia limitato alla fuga, ma abbia opposto un'azione antagonista di tipo fisico agli operatori di polizia intervenuti per arrestarlo in esecuzione di un ordine di carcerazione.

2.2. Il secondo non è consentito.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale; nello specifico, invece, non solo la sentenza impugnata ha diffusamente e ragionevolmente giustificato la sua decisione, ma la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito, non proponibili in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, I'll lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 497-bis e 651, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di: 1) configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.; 2) misura eccessiva della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato non si sia limitato alla fuga, ma abbia opposto un'azione antagonista di tipo fisico agli operatori di polizia intervenuti per arrestarlo in esecuzione di un ordine di carcerazione. 2.2. Il secondo non è consentito. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale; nello specifico, invece, non solo la sentenza impugnata ha diffusamente e ragionevolmente giustificato la sua decisione, ma la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito, non proponibili in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, I'll lu
Sentenza Cassazione n. 32196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris