CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1975
Cassazione n. 33325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45891/21 Rilevato che con sentenza in data 14 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 24 settembre 2020 del GIP del Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità; Considerato che la censura non si confronta affatto con la sentenza impugnata che ha confermato lo spaccio, l'esito positivo della perquisizione domiciliare per il rinvenimento della cocaina e del materiale da confezionamento, l'esito delle analisi sulla quantità di cocaina; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] de