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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23227/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 544 ter, cod. pen. (in Lecce, il 15/1/2015), è stata rideterminata la pena con riconoscimento delle generiche; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto (facendo rinvio alla denuncia querela, al referto sull'animale e alle stesse dichiarazioni dell'imputato), con un ragionamento giustificativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio, rispetto al quale le doglianze difensive si pongono in chiave di mero dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] vere g-i/a-1/t~61.9',Var2,QC2_1) r177:i7 A T:\ LUI 2 fi AG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 544 ter, cod. pen. (in Lecce, il 15/1/2015), è stata rideterminata la pena con riconoscimento delle generiche; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto (facendo rinvio alla denuncia querela, al referto sull'animale e alle stesse dichiarazioni dell'imputato), con un ragionamento giustificativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio, rispetto al quale le doglianze difensive si pongono in chiave di mero dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] vere g-i/a-1/t~61.9',Var2,QC2_1) r177:i7 A T:\ LUI 2 fi AG