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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12956/2023

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E Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 14855/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Senigallia via Marchetti 32 ed elettivamente domiciliata ex legepresso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 3/2/2020;Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], insegnante, con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2011 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, esponendo di averle conferito mandato per impugnare un provvedimento del dirigente scolastico che le aveva assegnato quale professoressa una cattedra in classe quinta post-qualifica anziché mantenerla nelle classi del triennio dell’istituto scolastico, e che l’avvocato aveva proposto in effetti ricorso al Tar delle [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato l’istanza di sospensione con ordinanza del 16 dicembre 2008 palesando dubbi sulla giurisdizione.

Sostenendo che l’incarico professionale non era stato svolto in modo diligente, l’attrice chiedeva che, previa risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’avvocato, quest’ultimo fosse condannato a restituirle la somma già a lei corrisposta di euro 2500 e al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice a rimborsare le spese per euro 540 e a pagarle il corrispettivo professionale di euro 6641,59 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale, con sentenza del 13 aprile 2015, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Ancona rigettava con sentenza del 3 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.E’ stata depositata memoria dalla ricorrente.

Considerato che: 1.Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 1.1 In primo luogo si osserva che la ricorrente si era rivolta a controparte per impugnare il provvedimento del dirigente scolastico; indiscusso sarebbe che l’avvocato le aveva indicato la possibilità di adire il giudice ordinario o il giudice amministrativo.

Davanti alla relativa doglianza il giudice di prime cure aveva ritenuto privo di inadempienza il comportamento dell’avvocato, in quanto il marito della Procaccini aveva dichiarato che, davanti alle due possibili offerte derivanti dalla Petri, la stessa Procaccini aveva scelto di adire il Tar, e altresì in quanto ciò era irrilevante giacché l’attrice non aveva prospettato quali migliori possibilità avrebbe conseguito dal giudice ordinario.

Su questi profili la Procaccini aveva proposto appello apportante specifiche censure: aveva infatti addotto che l’avvocato non deve consigliare azioni ex ante infondate o inammissibili, che l’assenso del cliente non esonera l’avvocato dalla sua responsabilità - e ciò in particolare nel caso in cui sia stato l’avvocato a prospettare l’azione erronea o inutile -, che non era rilevante il fatto che il Tar non aveva comunque ancora negato la giurisdizione perché il cliente (anche ex articolo 1227 c.c.) non era comunque tenuto a coltivare una causa davanti al giudice manifestamente privo di giurisdizione solo per ottenere una pronuncia relativa a ciò, valendo il principio “più probabile che non” ed essendovigente da tempo normativa che attribuiva la giurisdizione nel caso de quo al giudice ordinario (articoli 5 e 63 d.lgs. 165/2001 attribuenti - come la precedente disciplina del d.lgs. 29/1993 -la giurisdizione del giudice del lavoro sugli atti jure privatorum di organizzazione interna) , e che l’argomento di omessa prospettazione dei migliori risultati che si sarebbero potuti conseguire dal giudice ordinario era infondato in quanto, se sussiste grave inadempimento, non è necessario per ottenere la risoluzione del contratto dimostrare i conseguenti danni.

Il giudice d’appello avrebbe poi confermato la sentenza di primo grado senza esaminare i motivi del gravame ma soltanto ribadendo la motivazione del Tribunale. 1.2 In secondo luogo si argomenta sull’errore che sarebbe stato commesso con l’adire il Tar, come era già stato prospettato nell’atto d’appello, e sulla irrilevanza del consenso della cliente e altresì sulla dichiarabilità della risoluzione, anche nel caso in cui l’inadempimento non abbia causato alcun danno.

Si torna poi peraltro (pagina 16 del ricorso) alla prima parte del motivo, rilevando che la corte territoriale avrebbe dovuto “confrontarsi con i motivi di impugnazione” anziché “limitarsi a ribadire” quanto affermato dal giudice di prime cure, pena violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. mediante motivazione apparente perché rappresentata dal riferimento per relationem alla pronuncia del primo giudice con sua generica condivisione (su ciò si invoca giurisprudenza, tra cui Cass. sez. 1, ord. 5 agosto 2019 n. 20883).

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 1176, 1453, 1455 e 2236 c.c.

Si vaglia il contenuto della decisione del primo giudice, cui ha aderito il secondo nel disattendere il primo motivo d’appello, osservando che spetta invece all’avvocato la scelta tecnica e che l’avvocato ha obbligo disconsigliare giudizi probabilmente sfavorevoli.

Si argomenta anche sull’autonomia tra la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento, nel caso in cui siano in discussione obbligazioni di mezzi, criticando il giudice d’appello per avere, come sempre seguendo il primo giudice, “ritenuto assorbente la mancata prova” dell’utilità che la ricorrente avrebbe ricavato agendo davanti al giudice ordinario (giudice del lavoro), e “ritenuto che la mancata dimostrazione del danno fosse pregiudiziale” alla domanda di risoluzione del contratto, in violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2237 e 2697 c.c.

Nell’atto d’appello, in subordine, si era censurata la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 2237 c.c., rilevando che il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di pagamento violando l’articolo 2237 c.c., in quanto il prestatore d’opera intellettuale che recede per giusta causa ha diritto al compenso per quanto abbia già compiuto se prova l’esistenza del suo credito e dunque anche il risultatoutile della sua attività (si cita come pronuncia in tal senso Cass. sez. 2, 16 marzo 2011 n. 6170).

Nel caso in esame l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe receduto anche senza giusta causa, ma nonostante tutto ciò il giudice d’appello fornisce ancora una motivazione inferiore al minimo costituzionale e difficilmente comprensibile.

Comunque era dell’avvocato l’onere della prova di risultato utile, per cui sarebbe stato violato (come già denunciato nel motivo d’appello) l’articolo 2697 c.c.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6, punto 5, del d.m. 127/2004 e della tabella allegata.

IlTribunale aveva ritenuto non contestati gli onorari chiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; in appello invece l’attuale ricorrente aveva proposto motivo che riportava quella che sarebbe stata la contestazione già effettuata nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c.nel primo grado.

Il giudice d’appello sarebbe stato apodittico e non avrebbe ciò considerato.

Gli onorari sarebbero stati comunque identificabili nella somma di euro 1195, e non 5120.

5. Il primo motivo è palesemente fondato, e il suo accoglimento assorbe il secondo.

La motivazione in effetti non sussiste (che potrebbe anzi riqualificarsi il motivo anche come violazione dell’articolo 112 c.p.c.) in quanto il giudice d’appello soltanto riassume, aderendovi apoditticamente, quanto affermato dal Tribunale, se, senza minimamente ribattere avverso le censure del primo motivo d’appello.

La giurisprudenza invocata dalla ricorrente conferma la fondatezza della censura, ed è stata da ultimo chiaramente ribadita: su questa linea, in particolare, si è collocata Cass. sez. 3, ord. 3 febbraio 2021 n. 2397, per cui “La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (v. pure Cass. sez. 5, 6 luglio 2022 n. 21443; e cfr. già Cass. sez.

L, ord. 5 novembre 2018 n. 28139).

6. Anche nel terzo motivo è poi fondata la denuncia di violazione dell’articolo 132 c.p.c.: la motivazione fornita dalla Corte d’appello osserva solo: “non si vede il motivo per cui il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità del recesso dell’avvocato, in un giudizio nel quale si contano verte la risoluzione del contratto.

Il motivo è quindi da rigettare”.

La fondatezza di questa prima parte del motivo assorbe formalmente la seconda, che peraltro sarebbe da qualificarsi fondata in riferimento alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente da Cass. sez. 1, 27 giugno 2005 n. 13753, per cui appunto “In materia di professioni intellettuali, il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237, secondo comma, cod. civ., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera”.

Quanto rilevato assorbeil quarto motivo.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali,alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 14855/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Senigallia via Marchetti 32 ed elettivamente domiciliata ex legepresso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 3/2/2020;Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], insegnante, con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2011 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, esponendo di averle conferito mandato per impugnare un provvedimento del dirigente scolastico che le aveva assegnato quale professoressa una cattedra in classe quinta post-qualifica anziché mantenerla nelle classi del triennio dell’istituto scolastico, e che l’avvocato aveva proposto in effetti ricorso al Tar delle [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato l’istanza di sospensione con ordinanza del 16 dicembre 2008 palesando dubbi sulla giurisdizione. Sostenendo che l’incarico professionale non era stato svolto in modo diligente, l’attrice chiedeva che, previa risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’avvocato, quest’ultimo fosse condannato a restituirle la somma già a lei corrisposta di euro 2500 e al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice a rimborsare le spese per euro 540 e a pagarle il corrispettivo professionale di euro 6641,59 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale, con sentenza del 13 aprile 2015, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Ancona rigettava con sentenza del 3 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.E’ stata depositata memoria dalla ricorrente. Considerato che: 1.Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 1.1 In primo luogo si osserva che la ricorrente si era rivolta a controparte per impugnare il provvedimento del dirigente scolastico; indiscusso sarebbe che l’avvocato le aveva indicato la possibilità di adire il giudice ordinario o il giudice amministrativo. Davanti alla relativa doglianza il giudice di prime cure aveva ritenuto privo di inadempienza il comportamento dell’avvocato, in quanto il marito della Procaccini aveva dichiarato che, davanti alle due possibili offerte derivanti dalla Petri, la stessa Procaccini aveva scelto di adire il Tar, e altresì in quanto ciò era irrilevante giacché l’attrice non aveva prospettato quali migliori possibilità avrebbe conseguito dal giudice ordinario. Su questi profili la Procaccini aveva proposto appello apportante specifiche censure: aveva infatti addotto che l’avvocato non deve consigliare azioni ex ante infondate o inammissibili, che l’assenso del cliente non esonera l’avvocato dalla sua responsabilità - e ciò in particolare nel caso in cui sia stato l’avvocato a prospettare l’azione erronea o inutile -, che non era rilevante il fatto che il Tar non aveva comunque ancora negato la giurisdizione perché il cliente (anche ex articolo 1227 c.c.) non era comunque tenuto a coltivare una causa davanti al giudice manifestamente privo di giurisdizione solo per ottenere una pronuncia relativa a ciò, valendo il principio “più probabile che non” ed essendovigente da tempo normativa che attribuiva la giurisdizione nel caso de quo al giudice ordinario (articoli 5 e 63 d.lgs. 165/2001 attribuenti - come la precedente disciplina del d.lgs. 29/1993 -la giurisdizione del giudice del lavoro sugli atti jure privatorum di organizzazione interna) , e che l’argomento di omessa prospettazione dei migliori risultati che si sarebbero potuti conseguire dal giudice ordinario era infondato in quanto, se sussiste grave inadempimento, non è necessario per ottenere la risoluzione del contratto dimostrare i conseguenti danni. Il giudice d’appello avrebbe poi confermato la sentenza di primo grado senza esaminare i motivi del gravame ma soltanto ribadendo la motivazione del Tribunale. 1.2 In secondo luogo si argomenta sull’errore che sarebbe stato commesso con l’adire il Tar, come era già stato prospettato nell’atto d’appello, e sulla irrilevanza del consenso della cliente e altresì sulla dichiarabilità della risoluzione, anche nel caso in cui l’inadempimento non abbia causato alcun danno. Si torna poi peraltro (pagina 16 del ricorso) alla prima parte del motivo, rilevando che la corte territoriale avrebbe dovuto “confrontarsi con i motivi di impugnazione” anziché “limitarsi a ribadire” quanto affermato dal giudice di prime cure, pena violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. mediante motivazione apparente perché rappresentata dal riferimento per relationem alla pronuncia del primo giudice con sua generica condivisione (su ciò si invoca giurisprudenza, tra cui Cass. sez. 1, ord. 5 agosto 2019 n. 20883). 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 1176, 1453, 1455 e 2236 c.c. Si vaglia il contenuto della decisione del primo giudice, cui ha aderito il secondo nel disattendere il primo motivo d’appello, osservando che spetta invece all’avvocato la scelta tecnica e che l’avvocato ha obbligo disconsigliare giudizi probabilmente sfavorevoli. Si argomenta anche sull’autonomia tra la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento, nel caso in cui siano in discussione obbligazioni di mezzi, criticando il giudice d’appello per avere, come sempre seguendo il primo giudice, “ritenuto assorbente la mancata prova” dell’utilità che la ricorrente avrebbe ricavato agendo davanti al giudice ordinario (giudice del lavoro), e “ritenuto che la mancata dimostrazione del danno fosse pregiudiziale” alla domanda di risoluzione del contratto, in violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2237 e 2697 c.c. Nell’atto d’appello, in subordine, si era censurata la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 2237 c.c., rilevando che il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di pagamento violando l’articolo 2237 c.c., in quanto il prestatore d’opera intellettuale che recede per giusta causa ha diritto al compenso per quanto abbia già compiuto se prova l’esistenza del suo credito e dunque anche il risultatoutile della sua attività (si cita come pronuncia in tal senso Cass. sez. 2, 16 marzo 2011 n. 6170). Nel caso in esame l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe receduto anche senza giusta causa, ma nonostante tutto ciò il giudice d’appello fornisce ancora una motivazione inferiore al minimo costituzionale e difficilmente comprensibile. Comunque era dell’avvocato l’onere della prova di risultato utile, per cui sarebbe stato violato (come già denunciato nel motivo d’appello) l’articolo 2697 c.c. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6, punto 5, del d.m. 127/2004 e della tabella allegata. IlTribunale aveva ritenuto non contestati gli onorari chiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; in appello invece l’attuale ricorrente aveva proposto motivo che riportava quella che sarebbe stata la contestazione già effettuata nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c.nel primo grado. Il giudice d’appello sarebbe stato apodittico e non avrebbe ciò considerato. Gli onorari sarebbero stati comunque identificabili nella somma di euro 1195, e non 5120. 5. Il primo motivo è palesemente fondato, e il suo accoglimento assorbe il secondo. La motivazione in effetti non sussiste (che potrebbe anzi riqualificarsi il motivo anche come violazione dell’articolo 112 c.p.c.) in quanto il giudice d’appello soltanto riassume, aderendovi apoditticamente, quanto affermato dal Tribunale, se, senza minimamente ribattere avverso le censure del primo motivo d’appello. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente conferma la fondatezza della censura, ed è stata da ultimo chiaramente ribadita: su questa linea, in particolare, si è collocata Cass. sez. 3, ord. 3 febbraio 2021 n. 2397, per cui “La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (v. pure Cass. sez. 5, 6 luglio 2022 n. 21443; e cfr. già Cass. sez. L, ord. 5 novembre 2018 n. 28139). 6. Anche nel terzo motivo è poi fondata la denuncia di violazione dell’articolo 132 c.p.c.: la motivazione fornita dalla Corte d’appello osserva solo: “non si vede il motivo per cui il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità del recesso dell’avvocato, in un giudizio nel quale si contano verte la risoluzione del contratto. Il motivo è quindi da rigettare”. La fondatezza di questa prima parte del motivo assorbe formalmente la seconda, che peraltro sarebbe da qualificarsi fondata in riferimento alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente da Cass. sez. 1, 27 giugno 2005 n. 13753, per cui appunto “In materia di professioni intellettuali, il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237, secondo comma, cod. civ., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera”. Quanto rilevato assorbeil quarto motivo. 7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali,alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso per quanto di ragione ,
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