Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23250/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, già maturata prima della decisione di appello, non avendo il ricorrente tenuto conto del periodo di 210 giorni di sospensione dei termini di prescrizione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, come invece correttamente rilevato dalla Corte di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, per i numerosi precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato (si veda pagina 11 della sentenza impugnata), si è conformata all'orientamento di legittimità per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); che deve infine osservarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mr DtsPOSITATA " i tN CANC 24 2026 il Fune o Giudizli1rl0 [OSCURATO:PERSONA] 11118

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, già maturata prima della decisione di appello, non avendo il ricorrente tenuto conto del periodo di 210 giorni di sospensione dei termini di prescrizione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, come invece correttamente rilevato dalla Corte di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, per i numerosi precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato (si veda pagina 11 della sentenza impugnata), si è conformata all'orientamento di legittimità per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); che deve infine osservarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mr DtsPOSITATA " i tN CANC 24 2026 il Fune o Giudizli1rl0 [OSCURATO:PERSONA] 11118
Sentenza Cassazione n. 23250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris