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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24416/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza 7 maggio 2015 della Corte di appello di Lecce, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale a seguito dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui Epifani era legale rappresentante.

La Corte potentina dava anzitutto atto della mancata formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, che sarebbe stato onere dell'istante far risultare.

L'irrevocabilità della pronuncia era comunque desumibile dal certificato del casellario giudiziale.

La stessa Corte, anche a prescindere da ciò, reputava l'istanza manifestamente infondata, avendo escluso che gli elementi addotti a suo sostegno, consistenti nell'audizione di nuovi testimoni, fossero qualificabili come «nuove prove», nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.

Epifani ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Posto che la certezza dell'irrevocabilità del titolo era stata comunque conseguita, il giudice a quo avrebbe errato nel negare carattere di novità e decisività alle dichiarazioni dell'ex-dipendente della società fallita, [OSCURATO:PERSONA], ascoltato dalla difesa ai sensi degli artt. 327-bis, comma 2, 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.; dichiarazioni, che avrebbero potuto essere confermate anche dal consulente fiscale ([OSCURATO:PERSONA]), da cui si evinceva che il condannato non si era mai concretamente occupato della gestione societaria, specialmente dopo l'incidente stradale subito nel giugno 2005, sulle cui gravi conseguenze avrebbe potuto ulteriormente deporre, nel giudizio di revisione, il medico legale [OSCURATO:PERSONA].

Operando nei termini censurati, la Corte di appello di Potenza avrebbe violato il principio del favor revisionis. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

In particolare, esso non considera che nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione del medesimo tema di prova già apprezzato con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987-01; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01).

La Corte di appello, dopo aver appropriatamente richiamato tale principio, ha osservato che la questione, inerente l'esercizio effettivo da parte di Epifani delle responsabilità inerenti la carica rivestita, era già stata posta nel giudizio di cognizione ormai concluso e lì era stata compiutamente valutata.

La Corte di merito ha anche giustamente osservato che l'unica nuova prova dichiarativa, già raccolta ai fini della revisione, non appariva in ogni caso conclusiva (il dichiarante stesso si era espresso «nei limiti delle sue conoscenze») e non sarebbe stata dunque neppure astrattamente idonea a provocare il ribaltamento del giudizio di responsabilità.

Al giudice della revisione compete del resto, ai fini di valutare l'ammissibilità della richiesta, di apprezzare in via preliminare, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova dedotta nel contesto già acquisito in sede di cognizione; tale giudizio, che deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle già esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029-01, richiamata dall'ordinanza impugnata), è esattamente quello compiuto.

Va infine rammentato, con riferimento ad eventuali informazioni testimoniali ancora da raccogliere, che non sono possibili richieste di revisione basate sulla ricerca esplorativa della prova (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01).

In conclusione, l'ordinanza impugnata - anche indipendentemente dalle modalità di certificazione dell'irrevocabilità del titolo di condanna - 4 si è palesemente mossa entro la cornice legale di riferimento e ha spiegato in modo perfettamente esauriente le ragioni della decisione adottata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza 7 maggio 2015 della Corte di appello di Lecce, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale a seguito dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui Epifani era legale rappresentante. La Corte potentina dava anzitutto atto della mancata formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, che sarebbe stato onere dell'istante far risultare. L'irrevocabilità della pronuncia era comunque desumibile dal certificato del casellario giudiziale. La stessa Corte, anche a prescindere da ciò, reputava l'istanza manifestamente infondata, avendo escluso che gli elementi addotti a suo sostegno, consistenti nell'audizione di nuovi testimoni, fossero qualificabili come «nuove prove», nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Epifani ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Posto che la certezza dell'irrevocabilità del titolo era stata comunque conseguita, il giudice a quo avrebbe errato nel negare carattere di novità e decisività alle dichiarazioni dell'ex-dipendente della società fallita, [OSCURATO:PERSONA], ascoltato dalla difesa ai sensi degli artt. 327-bis, comma 2, 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.; dichiarazioni, che avrebbero potuto essere confermate anche dal consulente fiscale ([OSCURATO:PERSONA]), da cui si evinceva che il condannato non si era mai concretamente occupato della gestione societaria, specialmente dopo l'incidente stradale subito nel giugno 2005, sulle cui gravi conseguenze avrebbe potuto ulteriormente deporre, nel giudizio di revisione, il medico legale [OSCURATO:PERSONA]. Operando nei termini censurati, la Corte di appello di Potenza avrebbe violato il principio del favor revisionis. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. In particolare, esso non considera che nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione del medesimo tema di prova già apprezzato con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987-01; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01). La Corte di appello, dopo aver appropriatamente richiamato tale principio, ha osservato che la questione, inerente l'esercizio effettivo da parte di Epifani delle responsabilità inerenti la carica rivestita, era già stata posta nel giudizio di cognizione ormai concluso e lì era stata compiutamente valutata. La Corte di merito ha anche giustamente osservato che l'unica nuova prova dichiarativa, già raccolta ai fini della revisione, non appariva in ogni caso conclusiva (il dichiarante stesso si era espresso «nei limiti delle sue conoscenze») e non sarebbe stata dunque neppure astrattamente idonea a provocare il ribaltamento del giudizio di responsabilità. Al giudice della revisione compete del resto, ai fini di valutare l'ammissibilità della richiesta, di apprezzare in via preliminare, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova dedotta nel contesto già acquisito in sede di cognizione; tale giudizio, che deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle già esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029-01, richiamata dall'ordinanza impugnata), è esattamente quello compiuto. Va infine rammentato, con riferimento ad eventuali informazioni testimoniali ancora da raccogliere, che non sono possibili richieste di revisione basate sulla ricerca esplorativa della prova (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01). In conclusione, l'ordinanza impugnata - anche indipendentemente dalle modalità di certificazione dell'irrevocabilità del titolo di condanna - 4 si è palesemente mossa entro la cornice legale di riferimento e ha spiegato in modo perfettamente esauriente le ragioni della decisione adottata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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