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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2021

Cassazione n. 44597/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] CiAk L Cc) 1:12==chiedendo il rigetto del ricorso.

I udito il difensore: -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCOi conclude riportandosi ai motivi di ricorsoi t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 giugno 2021, il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal pubblico ministero avverso la decisione resa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Brindisi in data 25.5.2021, con cui era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, originariamente applicata al predetto, con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.

Dava atto il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza in data 24 marzo 2021 per i reati di ricettazione e di detenzione di una pistola a tamburo cal. 22, priva di matricola e con alterazione della canna, munita di 8 cartucce e di 47 proiettili, nonché di detenzione di ulteriori 44 cartucce per fucile calibro 12; che l'ordinanza, con la quale era stata applicata nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere era stata confermata dal Tribunale in sede di riesame; che il G.I.P. aveva attenuato la misura carceraria, ponendo in rilievo "una ipotetica resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] durante la custodia in carcere di appena due mesi e l'assenza di precedenti per evasione e in materia di armi".

Riteneva, quindi, non convincenti dette argomentazioni ed evidenziava, al contrario, che non sussistesse alcun elemento di novità che potesse consentire una diversa valutazione del quadro cautelare, tenuto conto che erano appena trascorsi due mesi dall'applicazione della più severa misura cautelare, che il [OSCURATO:PERSONA] annoverava, comunque, significativi precedenti per furto, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, falsità materiale e che la condotta dell'indagato era caratterizzata da notevole gravità (la pistola clandestina era stata rinvenuta pronta a essere impiegata in un contesto criminale; il tamburo dell'arma era stato sostituito e alla stessa era stata inserita una canna con anima interna rigata che ne aumentava la potenziale offensività).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato per il tramite dl suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 310 cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, osservato che, ai sensi dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il pericolo di reiterazione di reati deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, non ravvisabili nel caso di specie; che la citata norma impone il divieto di desumere l'esistenza del pericolo di recidivanza dalla gravità del titolo di reato.

Ha, inoltre, evidenziato che il Tribunale avrebbe ritenuto le argomentazioni del G.I.P., che aveva proceduto alla sostituzione della misura cautelare in carcere, "poco convincenti", senza però argomentare in ordine alle ragioni per le quali non avesse • reputato la misura degli arresti domiciliari, con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, idonea, adeguata e proporzionata a salvaguardare le residue esigenze di difesa sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.

E in vero, i rilievi contenuti nella prima parte del ricorso - con i quali la difesa ha contestato la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze di cautela sociale perché non caratterizzate da attualità e concretezza - sono del tutto eccentrici rispetto al thema decidendum, atteso che il Tribunale di Lecce era stato adito dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod proc. pen., al fine di valutare la correttezza della decisione del Giudice delle indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva sostituito l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, ritenendo le esigenze cautelari alla stessa sottese essersi affievolite per effetto di quelli che aveva reputato elementi di novità sopravvenuti (il decorso del tempo dall'esecuzione della misura carceraria e l'assenza di precedenti specifici e di evasione a carico dell'indagato).

2. Quanto alle altre doglianze, giova evidenziare che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

Ebbene, non sembra che le argomentazioni del Tribunale di Lecce possano dirsi manifestamente illogiche; e anzi, il Collegio osserva che il suddetto Tribunale, nella motivazione del provvedimento impugnato, si è puntualmente attenuto a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la sua decisione.

Come evidenziato nella prima parte della presente sentenza, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non condividere le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari mettendo in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] annoverava, comunque, significativi precedenti penali e che lo stesso, nella vicenda in questione, si era procurato un'arma clandestina, pronta a essere impiegata, e per di più modificata (e ciò ne aveva aumentato la potenzialità offensiva); ha aggiunto che la misura degli arresti domiciliari, sia pure presidiatkdallo strumento di controllo elettronico, non avrebbe preservato la collettività dal pericolo di reiterazione del reato, non essendo idonea a impedire la ripresa da parte del [OSCURATO:PERSONA] di contatti con l'ambiente criminale per la saltuarità dei controlli di polizia giudiziaria e perché l'osservanza della misura, con le relative prescrizioni, sarebbe risultata affidata al senso di responsabilità dell'indagato.

Tale valutazione resiste alle censure del ricorrente sul punto, dovendosi, altresì, rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare" (Cass. Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652).

3. Alla declaratoria inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] CiAk L Cc) 1:12==chiedendo il rigetto del ricorso. I udito il difensore: -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCOi conclude riportandosi ai motivi di ricorsoi t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 giugno 2021, il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal pubblico ministero avverso la decisione resa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Brindisi in data 25.5.2021, con cui era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, originariamente applicata al predetto, con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico. Dava atto il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza in data 24 marzo 2021 per i reati di ricettazione e di detenzione di una pistola a tamburo cal. 22, priva di matricola e con alterazione della canna, munita di 8 cartucce e di 47 proiettili, nonché di detenzione di ulteriori 44 cartucce per fucile calibro 12; che l'ordinanza, con la quale era stata applicata nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere era stata confermata dal Tribunale in sede di riesame; che il G.I.P. aveva attenuato la misura carceraria, ponendo in rilievo "una ipotetica resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] durante la custodia in carcere di appena due mesi e l'assenza di precedenti per evasione e in materia di armi". Riteneva, quindi, non convincenti dette argomentazioni ed evidenziava, al contrario, che non sussistesse alcun elemento di novità che potesse consentire una diversa valutazione del quadro cautelare, tenuto conto che erano appena trascorsi due mesi dall'applicazione della più severa misura cautelare, che il [OSCURATO:PERSONA] annoverava, comunque, significativi precedenti per furto, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, falsità materiale e che la condotta dell'indagato era caratterizzata da notevole gravità (la pistola clandestina era stata rinvenuta pronta a essere impiegata in un contesto criminale; il tamburo dell'arma era stato sostituito e alla stessa era stata inserita una canna con anima interna rigata che ne aumentava la potenziale offensività). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato per il tramite dl suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 310 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, osservato che, ai sensi dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il pericolo di reiterazione di reati deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, non ravvisabili nel caso di specie; che la citata norma impone il divieto di desumere l'esistenza del pericolo di recidivanza dalla gravità del titolo di reato. Ha, inoltre, evidenziato che il Tribunale avrebbe ritenuto le argomentazioni del G.I.P., che aveva proceduto alla sostituzione della misura cautelare in carcere, "poco convincenti", senza però argomentare in ordine alle ragioni per le quali non avesse • reputato la misura degli arresti domiciliari, con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, idonea, adeguata e proporzionata a salvaguardare le residue esigenze di difesa sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, i rilievi contenuti nella prima parte del ricorso - con i quali la difesa ha contestato la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze di cautela sociale perché non caratterizzate da attualità e concretezza - sono del tutto eccentrici rispetto al thema decidendum, atteso che il Tribunale di Lecce era stato adito dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod proc. pen., al fine di valutare la correttezza della decisione del Giudice delle indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., aveva sostituito l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, ritenendo le esigenze cautelari alla stessa sottese essersi affievolite per effetto di quelli che aveva reputato elementi di novità sopravvenuti (il decorso del tempo dall'esecuzione della misura carceraria e l'assenza di precedenti specifici e di evasione a carico dell'indagato). 2. Quanto alle altre doglianze, giova evidenziare che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, non sembra che le argomentazioni del Tribunale di Lecce possano dirsi manifestamente illogiche; e anzi, il Collegio osserva che il suddetto Tribunale, nella motivazione del provvedimento impugnato, si è puntualmente attenuto a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la sua decisione. Come evidenziato nella prima parte della presente sentenza, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non condividere le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari mettendo in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] annoverava, comunque, significativi precedenti penali e che lo stesso, nella vicenda in questione, si era procurato un'arma clandestina, pronta a essere impiegata, e per di più modificata (e ciò ne aveva aumentato la potenzialità offensiva); ha aggiunto che la misura degli arresti domiciliari, sia pure presidiatkdallo strumento di controllo elettronico, non avrebbe preservato la collettività dal pericolo di reiterazione del reato, non essendo idonea a impedire la ripresa da parte del [OSCURATO:PERSONA] di contatti con l'ambiente criminale per la saltuarità dei controlli di polizia giudiziaria e perché l'osservanza della misura, con le relative prescrizioni, sarebbe risultata affidata al senso di responsabilità dell'indagato. Tale valutazione resiste alle censure del ricorrente sul punto, dovendosi, altresì, rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare" (Cass. Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652). 3. Alla declaratoria inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.
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